CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11665/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34150/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna di entrambi per il reato di furto pluriaggravato, ha concesso le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] equivalenti alle contestate aggravanti e ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. Rilevato che il motivo unico del ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in relazione agli artt. 179, 185, 420 bis e 420 ter cod. proc. pen., per aver proceduto all'udienza del 26 ottobre 2020 in assenza dell'imputato, detenuto per altra causa - è manifestamente infondato. Va innanzitutto precisato che, visto che l'udienza del 27 aprile 2020 non si è celebrata per l'emergenza pandemica, la nullità deve ritenersi riferita all'udienza del 26 ottobre 2020. Ebbene, detta udienza è stata regolarmente celebrata poiché lo stato detentivo non era noto al decidente; come si evince dal verbale di udienza, infatti, il difensore aveva solo rappresentato al Tribunale che l'imputato era ospite in una comunità terapeutica, senza precisare che fosse in stato di detenzione né che fosse altrimenti impedito a presenziare. A quest'ultimo proposito, va precisato che la giurisprudenza di questa Corte, pur assicurando la massima garanzia di partecipazione all'imputato detenuto per altro, presuppone pur sempre che la coeva detenzione sia stata resa nota, in qualsiasi modo, al Giudice che procede (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806; Sez. U, 34483 del 26/09/2006, Arena), conoscenza che, nel caso di specie, non risulta essere stata veicolata al decidente. Rilevato che il motivo unico del ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio eli motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e disatteso dalla corte di merito in ragione di una negativa prognosi di recidiva; peraltro il motivo di appello sulla sospensione condizionale della pena era aspecifico rispetto alla circostanza negativa dell'aver commesso un reato analogo pochi giorni dopo il fatto per cui si procede, valorizzata dal Tribunale, il che impone di rilevare l'inammissibilità, ora per allora, della censura avanzata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al ppgamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amipende. Così deciso in Roma, il 28 fe