CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21767/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, l'ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza attenuante speciale e che, di conseguenza, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dall'art. 648, primo comma, c.p. (cfr. Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); che, inoltre, occorre tenere conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che incide sia sul computo del termine-base di prescrizione sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); che, nella specie, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, non essendo ancora maturato il termine ultraventennale di prescrizione del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2