CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 21999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
asferimento –Inappellabilità della sentenza ex art. 618 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 18.5.2023AC Cron. R.G.N. 31022/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31022/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 10 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 1703/2021, depositata il 28.5.2021; N. 31022/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 18.5.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare promossa dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA], 10, Milano, fondata su decreto ingiuntivo per spese condominiali, in danno di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 14.6.2017 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento emesso dal g.e. del Tribunale di Milano in data 25.5.2017 in favore di [OSCURATO:PERSONA], assumendo che il bene oggetto di procedura esecutiva non appartenesse alla debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA], che ne era solo formale intestataria. Assumeva infatti l’opponente che egli e la propria moglie, debitrice esecutata, avessero regolato vicendevoli rapporti familiari con disposizione dei beni immobili nei confronti dei figli e che in virtù di taliatti la debitrice non fosse realmente proprietaria dell’immobile staggito. Negata la sospensione dal g.e., il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione con sentenza n. 4576/2019, evidenziando che la questione della proprietà dell’immobile era stata già sollevata dal Fiorenza con altro ricorso, senza esito, e che altra domanda di accertamento del preteso diritto era stata anch’essa respinta dal Tribunale. La Corte d’appellodi Milano, adita dal Fiorenza, dichiarò il gravame inammissibile con sentenza del 28.5.2021. Ciò in quanto la spiegata opposizione era stata espressamente qualificata dal Tribunale come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicché il Fiorenza avrebbe necessariamente dovuto impugnarla con ricorso per cassazione, e non con l’appello. N. 31022/21R.G. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a formali tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “ violazione e falsa applicazione di legge art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. errata declaratoria di inammissibilità dell’appello - Errata applicazione degliartt. 617, 618 e 619 c.p.c. ” , nella parte in cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello ex art. 618 c.p.c. per tratta rsi di opposizione agli atti esecutivi, non essendosi considerato che le domande proposte erano in realtà autonome domande di merito sull’accertamento della proprietà. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di legge art. 360 n. 3 cpc –omesso esame della domanda ex art. 112 c.p . c . ”, per avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità del gravame senza affatto considerare le ulteriori domande di merito formulate, né i relativi motivi di impugnazione. 1.3– Con il terzo motivo , infine, si denuncia “ violazione e falsa applicazione di legge articolo 360 c 1 n. 3 cpc – Violazione dell’art. 112 cpc omesso esame di domande rilevanti– Richiamo delle questioni di merito non decise dalla Corte di appello in quanto ritenute assorbite”; con detto mezzo, si richiamano le questioni ritenute assorbite nel giudizio di merito, in vista del disponendo giudizio di rinvio. N. 31022/21R.G. 2.1 –Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente non ha coltola ratio decidendi dell’impugnata decisione. La Corte d’appello ambrosiana, infatti,ha ritenuto l’inammissibilità del gravame perché:1) si tratta di opposizione agli atti esecutivi , investendo e ssa il decreto di trasferimento; 2)la sentenza di primo grado così l’ha qualificata (ergo, per il principio dell’apparenza, il Fiorenza avrebbe dovuto impugnare quest’ultima senz’altro con ricorso per cassazione, e non con l’appello). Col ricorsoqui in esame, il Fiorenza si dilunga su molteplici questioni meritali ed insiste anche sulla molteplice natura delle domande spiegate col ricorso introduttivo, ma omette del tutto di considerare che –posto che, come rilevato dalla Corte d’appello, il Tribunale aveva qualificato l’intera opposizione come ex art. 617 c.p.c. – egli non av rebbe che potuto impugnar e la prima decisione direttamente con ricorso per cassazione, non potendo dolersi con l’appello della pretesa erroneità della qualificazione della domanda da parte del primo giudice (per tutte, Cass. n. 17646/2021). Pertanto, non essendo stata ritualmente censurata l’impostazione adottata dalla Corte d’appello sul punto (ossia, che essa non avrebbe potuto sindacare la qualificazione offerta dal Tribunale di Milano circa la natura delle domande complessivamente spiegatedal Fiorenza, giacché sprovvista del relativo potere, al lume delle conseguenze derivanti dall’applicazione del principio dell’apparenza, ai fini dell’impugnazione), ne deriva che sulla decisione di primo grado è irrimediabilmente sceso il giudicato, sicché ogni altra questione, ivi compresa quella dell'integrità o meno del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari, è ormai definitivamente preclusa. N. 31022/21R.G. 3.1 –In defi niti va, il ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sull e spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se do