CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha riformato, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 L. 895/1967 e rideterminando la pena per la residua imputazione, la sentenza del Tribunale di Trani del 6 aprile 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli arti:. 2 della L. 895/1967 e 2 e 7 della L. 895/1967 e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea applicazione della norma penale circa la mancata emissione di sentenza di non doversi procedere per l'esistenza di un precedente giudicato e per la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen., è fondato poiché, fino alla sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione in data 3 dicembre 2021, il reato oggetto di contestazione comprendeva in un'unica condotta la detenzione del caricatore, del silenziatore per la mitraglietta Uzi e delle munizioni per armi comuni da sparo, mentre la sentenza quivi impugnata ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per la detenzione del caricatore e del silenziatore, mentre ha condannato l'imputato per la sola detenzione delle munizioni per armi comuni, condotta che deve essere riqualificata ex art. 697 cod. pen. (considerato anche che all'imputato si contesta la detenzione di proiettili parabellum calibro 9 corto, ossia 9 x 19, e non lungo, 9 x 21; vedi Sez. 1, n. 11172 del 11/11/2014, dep. 2015, Carfora, Rv. 262850; Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Raso, Rv. 262186) e, in conseguenza della diversa qualificazione giuridica, il reato, commesso il 3C) ottobre 2014, risulta ormai estinto per prescrizione, non ricorrendo l'evidenza della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato come sopra riqualificato, per essere lo stesso estinto per prescrizione; P.Q.M. Riqualificato il reato ex art. 697 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così