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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23741/2026

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stoph Senoner e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 21/2024 depositatail 7 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1961/2016 emesso dal Tribunale di Trento, con il quale gli venivaingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’importo di € 6.489,53Numero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/2026in forza di fatture, chiedendone la revoca.

Assumeva, in particolare,che [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato le condizioni contrattuali che, tral’altro, prevedevano un risparmio garantito del 15-18% del prezzo delgasolio, circostanza, questa, che sarebbe stata verificata pure dalComune di Fondo mediante un’analisi sull’andamento del prezzo delgasolio effettuata per il periodo 2015-2018 rispetto ai prezzi rilevatidalla Camera di Commercio di Trento e dalla CONSIP.

Alla luce di talicircostanze, e tenuto conto che controparte aveva applicato per oltrecinque anni prezzi maggiori rispetto a quelli pattuiti, l’opponentechiedeva la rideterminazione degli importi e la condanna della fornitricealla restituzione di € 15.000.[OSCURATO:PERSONA] insistendo nella sua pretesa, il Tribunale diTrento, con sentenza n. 276/2022, dopo avere acquisito una CTU,accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 6.438,88, oltrealle spese di lite, sul presupposto che il prezzo di riferimento da cuideterminare l’entità dello sconto del 15% era il prezzo del gasolioapplicato dai grossisti di zona, ove la ditta Endrizzi si sarebbe rifornitaper la vicinanza e la convenienza.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo l’errata valutazione dellerisultanze della CTU e comunque la irragionevolezza della motivazionenella parte in cui non aveva fatto riferimento ai prezzi medi pubblicatiquindicinalmente in CC.I.AA.

Si costituiva l’appellato resistendo.La Corte d'appello di Trento, con sentenza n. 21/2024, accoglieva ilgravame e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della sommapari ad € 10.974,89 versata dall’appellante in ottemperanza dellasentenza di primo grado, nonché alla refusione delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] si èdifesa con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c., violazione ed errata applicazione/interpretazione degli artt. 62 e115 c.p.c. anche con conseguente nullità della sentenza e delprocedimento, per avere la Corte d’appello errato e violato gli artt. 62 e116 c.p.c. nel ritenere che, poiché il CTU non aveva reperito listiniufficiali in relazione ai prezzi praticati dai grossisti nella zona, fosseerrato procedere con la comparazione svolta dal CTU stesso perdecidere la controversia, essendo il parametro della Camera dicommercio l’unico da prendere in considerazione, dato che quelli(alternativi) rilevati dalla CONSIP devono essere presi come riferimentoper le pubbliche amministrazioni.2.

Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c., violazione, falsa ed errata applicazione/interpretazione degli artt.112 e 157 c.p.c. anche con conseguente nullità della sentenza e delprocedimento, nella parte in cui la Corte territoriale si sarebbeimplicitamente pronunciata sulla eccezione di nullità della CTUdichiarando non utilizzabili le relative risultanze per quanto riguarda lerilevazioni dei prezzi dei grossisti.3.

I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente per connessionecon la medesima questione, sono fondati per quanto di ragione, conassorbimento degli ulteriori motivi.4.

Censurabile sotto ogni profilo è che il giudice dell’appello abbia rilevatod’ufficio, in assenza di alcuna eccezione sollevata tempestivamentedalla parte appellante, che il CTU, in mancanza di listini ufficiali,“avrebbe dovuto astenersi dal procedere con la comparazione neitermini in cui ha inteso proseguire l’indagine peritale”, affermando chetale metodo di confronto sarebbe “inverosimile in considerazione delfatto che ogni grossista è potenzialmente un concorrente della societàappellante”, laddove nel mandato ricevuto dal giudice di prime cure ilNumero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/2026CTU avrebbe dovuto comparare i prezzi rilevati dalla camera diCommercio di Trento, da Consip e dai grossisti di zona per accertare ilprezzo del gasolio al litro nel periodo 2014-2019 nel Comune di Fondo.Nel caso in esame la Corte d’appello ha dichiarato la non utilizzabilitàdei dati raccolti dal CTU in assenza di listini dei prezzi sulla sola base diinformazioni acquisite in loco dai commercianti all’ingrosso, pur inassenza di una eccezione di nullità della CTU alla prima udienza utile, aisensi dell’art. 157 c.p.c., e nonostante che lo stesso consulente di partecontroricorrente si fosse limitato a sostenere la difficile reperibilità deiprezzi praticati dai grossisti locali, senza nulla eccepire riguardo allacorrettezza dell’operato del CTU, che ha ovviato alla carenza di unlistino ufficiale dei prezzi praticati dai grossisti nella zona acquisendoinformazioni in loco per il periodo in considerazione (cfr. al propositoS.U. n. 3086 del 1/2/2022 in tema di nullità relativa della CTU).5.

Il CTU, peraltro, ha svolto l’incarico, in conformità all’art. 62 c.p.c.,sulla base di quanto indicato dal giudice istruttore nell’incarico ricevutoin merito al confronto dei prezzi praticati dai commercianti all’ingrosso.Va altresì rammentato che il giudice può affidare al consulente d'ufficionon solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti(consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi(consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che laparte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudiceritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche(Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 4301 del 25/2/2026; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 13736 del 3/7/2020).

In quest'ultimo caso la CTU diventauna fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra provaritualmente acquisita al processo.6.

Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, diconsiderazioni tecniche eventualmente esulanti dall'ambito oggettivodel quesito non determina, poi, la nullità della consulenza, né quellaNumero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/2026derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità diinterloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della CTU, sia dalpunto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando"assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice, proprioperché egli riveste il ruolo di ausiliare del giudice nella valutazione difatti e circostanze (Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024;S.U., Sentenza n. 3086 del 1/2/2022).7.

Alla luce di quanto sopra, risultando violati tutti principi soprarichiamati, in accoglimento del ricorso quanto al primo e secondomotivo, risultano assorbiti gli altri motivi e in particolare: il terzomotivo che deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.,violazione, falsa ed errata applicazione/interpretazione dell’art. 112c.p.c.; il quarto motivo che denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione, falsa ed errataapplicazione/interpretazione degli artt. 115 c.p.c. anche conconseguente nullità della sentenza e del procedimento; il quintomotivo che denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.,violazione, falsa ed errata applicazione/interpretazione dell’art. 1370c.c., per avere la Corte interpretato erroneamente la clausola sullosconto, omettendo di applicare il criterio di interpretazione contro ilpredisponente previsto dall'art. 1370 c.c.; il sesto motivo che denuncia,in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione, falsa ederrata applicazione/interpretazione dell’art. 1370 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, pernon avere la Corte territoriale motivato la sua decisione così come laragione per cui si dovrebbe prendere come riferimento l’intero periododi fornitura e non ogni singola fattura, a fronte di una clausola che nulladice in proposito.Numero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/20268.

In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al primo e secondomotivo, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, indiversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

P.Q.Maccoglie i due primi motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Trento.Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stoph Senoner e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 21/2024 depositatail 7 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1961/2016 emesso dal Tribunale di Trento, con il quale gli venivaingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’importo di € 6.489,53Numero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/2026in forza di fatture, chiedendone la revoca. Assumeva, in particolare,che [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato le condizioni contrattuali che, tral’altro, prevedevano un risparmio garantito del 15-18% del prezzo delgasolio, circostanza, questa, che sarebbe stata verificata pure dalComune di Fondo mediante un’analisi sull’andamento del prezzo delgasolio effettuata per il periodo 2015-2018 rispetto ai prezzi rilevatidalla Camera di Commercio di Trento e dalla CONSIP. Alla luce di talicircostanze, e tenuto conto che controparte aveva applicato per oltrecinque anni prezzi maggiori rispetto a quelli pattuiti, l’opponentechiedeva la rideterminazione degli importi e la condanna della fornitricealla restituzione di € 15.000.[OSCURATO:PERSONA] insistendo nella sua pretesa, il Tribunale diTrento, con sentenza n. 276/2022, dopo avere acquisito una CTU,accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 6.438,88, oltrealle spese di lite, sul presupposto che il prezzo di riferimento da cuideterminare l’entità dello sconto del 15% era il prezzo del gasolioapplicato dai grossisti di zona, ove la ditta Endrizzi si sarebbe rifornitaper la vicinanza e la convenienza.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo l’errata valutazione dellerisultanze della CTU e comunque la irragionevolezza della motivazionenella parte in cui non aveva fatto riferimento ai prezzi medi pubblicatiquindicinalmente in CC.I.AA. Si costituiva l’appellato resistendo.La Corte d'appello di Trento, con sentenza n. 21/2024, accoglieva ilgravame e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della sommapari ad € 10.974,89 versata dall’appellante in ottemperanza dellasentenza di primo grado, nonché alla refusione delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] si èdifesa con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c., violazione ed errata applicazione/interpretazione degli artt. 62 e115 c.p.c. anche con conseguente nullità della sentenza e delprocedimento, per avere la Corte d’appello errato e violato gli artt. 62 e116 c.p.c. nel ritenere che, poiché il CTU non aveva reperito listiniufficiali in relazione ai prezzi praticati dai grossisti nella zona, fosseerrato procedere con la comparazione svolta dal CTU stesso perdecidere la controversia, essendo il parametro della Camera dicommercio l’unico da prendere in considerazione, dato che quelli(alternativi) rilevati dalla CONSIP devono essere presi come riferimentoper le pubbliche amministrazioni.2. Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c., violazione, falsa ed errata applicazione/interpretazione degli artt.112 e 157 c.p.c. anche con conseguente nullità della sentenza e delprocedimento, nella parte in cui la Corte territoriale si sarebbeimplicitamente pronunciata sulla eccezione di nullità della CTUdichiarando non utilizzabili le relative risultanze per quanto riguarda lerilevazioni dei prezzi dei grossisti.3. I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente per connessionecon la medesima questione, sono fondati per quanto di ragione, conassorbimento degli ulteriori motivi.4. Censurabile sotto ogni profilo è che il giudice dell’appello abbia rilevatod’ufficio, in assenza di alcuna eccezione sollevata tempestivamentedalla parte appellante, che il CTU, in mancanza di listini ufficiali,“avrebbe dovuto astenersi dal procedere con la comparazione neitermini in cui ha inteso proseguire l’indagine peritale”, affermando chetale metodo di confronto sarebbe “inverosimile in considerazione delfatto che ogni grossista è potenzialmente un concorrente della societàappellante”, laddove nel mandato ricevuto dal giudice di prime cure ilNumero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/2026CTU avrebbe dovuto comparare i prezzi rilevati dalla camera diCommercio di Trento, da Consip e dai grossisti di zona per accertare ilprezzo del gasolio al litro nel periodo 2014-2019 nel Comune di Fondo.Nel caso in esame la Corte d’appello ha dichiarato la non utilizzabilitàdei dati raccolti dal CTU in assenza di listini dei prezzi sulla sola base diinformazioni acquisite in loco dai commercianti all’ingrosso, pur inassenza di una eccezione di nullità della CTU alla prima udienza utile, aisensi dell’art. 157 c.p.c., e nonostante che lo stesso consulente di partecontroricorrente si fosse limitato a sostenere la difficile reperibilità deiprezzi praticati dai grossisti locali, senza nulla eccepire riguardo allacorrettezza dell’operato del CTU, che ha ovviato alla carenza di unlistino ufficiale dei prezzi praticati dai grossisti nella zona acquisendoinformazioni in loco per il periodo in considerazione (cfr. al propositoS.U. n. 3086 del 1/2/2022 in tema di nullità relativa della CTU).5. Il CTU, peraltro, ha svolto l’incarico, in conformità all’art. 62 c.p.c.,sulla base di quanto indicato dal giudice istruttore nell’incarico ricevutoin merito al confronto dei prezzi praticati dai commercianti all’ingrosso.Va altresì rammentato che il giudice può affidare al consulente d'ufficionon solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti(consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi(consulenza percipiente), e in tal caso è necessario e sufficiente che laparte alleghi il fatto che pone a fondamento del suo diritto e il giudiceritenga che il suo accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche(Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 4301 del 25/2/2026; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 13736 del 3/7/2020). In quest'ultimo caso la CTU diventauna fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra provaritualmente acquisita al processo.6. Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, diconsiderazioni tecniche eventualmente esulanti dall'ambito oggettivodel quesito non determina, poi, la nullità della consulenza, né quellaNumero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/2026derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità diinterloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della CTU, sia dalpunto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando"assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice, proprioperché egli riveste il ruolo di ausiliare del giudice nella valutazione difatti e circostanze (Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024;S.U., Sentenza n. 3086 del 1/2/2022).7. Alla luce di quanto sopra, risultando violati tutti principi soprarichiamati, in accoglimento del ricorso quanto al primo e secondomotivo, risultano assorbiti gli altri motivi e in particolare: il terzomotivo che deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.,violazione, falsa ed errata applicazione/interpretazione dell’art. 112c.p.c.; il quarto motivo che denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione, falsa ed errataapplicazione/interpretazione degli artt. 115 c.p.c. anche conconseguente nullità della sentenza e del procedimento; il quintomotivo che denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.,violazione, falsa ed errata applicazione/interpretazione dell’art. 1370c.c., per avere la Corte interpretato erroneamente la clausola sullosconto, omettendo di applicare il criterio di interpretazione contro ilpredisponente previsto dall'art. 1370 c.c.; il sesto motivo che denuncia,in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione, falsa ederrata applicazione/interpretazione dell’art. 1370 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, pernon avere la Corte territoriale motivato la sua decisione così come laragione per cui si dovrebbe prendere come riferimento l’intero periododi fornitura e non ogni singola fattura, a fronte di una clausola che nulladice in proposito.Numero registro generale 21715/2024Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 23741/2026Data pubblicazione 21/07/20268. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al primo e secondomotivo, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, indiversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. P.Q.Maccoglie i due primi motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Trento.Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi