CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 41089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza (pronunciata il 17 giugno 2022), la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'ad. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca; - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, in ogni caso, deve essere ribadito che l'osservazione a distanza da parte degli agenti della polizia giudiziaria non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266); - che anche il terzo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, alle quali ha adeguatamente risposto la Corte di appello (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza); che, in ogni caso, deve essere ribadito che «in tema di furto, agli effetti dell'ad 625 n. 2 cod. pen., deve considerarsi uso di mezzo fraudolento qualunque attività che sorprenda con l'insidia la contraria volontà del detentore» e che «deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante prevista dalla citata norma nel caso in cui taluno, per sottrarre il carburante contenuto nel serbatoio di un'autovettura, abbia fatto defluire il liquido aspirandolo mediante un tubo di gomma introdotto nel serbatoio stesso»(Sez. 5, n. 1491 del 26/10/2020, Casucci, n.m.; Sez. 2, n. 4780 del 18/02/1972, Zuccala, Rv. 121502); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme