CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso (niQui E (OR gì Anig ft t•dr-n (FA Nu» fì(T/Z,15 L,- 43 9'1291 o P-0U, OD. ) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il Tribunale della stessa città, in data 20/04/2021, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 02 ottobre 1967, n. 895 e, per l'effetto, io aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro e delegando la competente Direzione di artiglieria, per gli adempimenti di cui all'art. 6 della Legge 22 maggio 1975, n. 152. In sequestro si trovano una pistola revolver marca Smith & Wesson calibro 18, nonché undici cartucce camiciate e sei piombate, di cui una forata calibro 38 special e, infine, quarantanove cartucce per fucile calibro 12. Il tutto era illegittimamente detenuto dall'imputato, agente della Polizia municipale, all'interno della propria abitazione; per maggiore precisione, armi e munizioni vennero ritrovate all'interno di una cassetta di legno, che era posizionata su uno scaffale e che si presentava chiusa, ma priva di lucchetto. L'antefatto è rappresentato dalla circostanza che la polizia giudiziaria, intervenuta in loco su richiesta della moglie del prevenuto, ritenne opportuno espletare una perquisizione domiciliare; all'esito, rinvenne l'arma e le munizioni sopra descritte. Da ciò, l'incriminazione e la condanna dell'odierno ricorrente. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguiti sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), in relazione agli artt. 179, comma 2, 192, 238, 496, 498, 499, 511, 513, 525, comma 2, 526 e 546, comma 1, cod. proc. pen., nonché 111 Costituzione e 6 CEDU, per violazione dei diritto di difesa, dei diritto ai contraddittorio e ai giusto processo, in particolare nell'iter di formazione della prova, nonché nullità delle sentenze di primo e secondo grado e inutilizzabilità delle prove dichiarative assunte (con particolare riferimento alla deposizione resa dal teste Brancato) anche per violazione dell'art. 603, commi 3 e 5, cod. proc. pen. Le dichiarazioni rese dai testi in dibattimento sono state assunte dinanzi ad un organo giudicante diverso, rispetto a quello che ha poi emesso la sentenza. La medesima doglianza è stata prospettata dalla difesa in sede di gravame ed stata disattesa dalla Corte d'appello, che ha reputato inutile e dilatorio procedere ad una nuova escussione dei testi, avendo l'imputato ammesso la riconducibiiità a sé deiia pistola. La Corte palermitana, però, una volta ritenuto superfluo procedere ad una nuova audizione del teste Brancato, ne ha adoperato con valenza probatoria la testimonianza, al fine di escludere la rilevanza del secondo motivo d'appello, concernente l'elemento soggettivo dei reato 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 della Legge 895 del 1967 e vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., nonché degli artt.92, 125, 192, 530 e 546 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta consapevolezza, in capo all'imputato, del fatto che - all'interno della cassetta ritrovata nell'immobile in uso allo stesso - fossero custodite la pistola e le munizioni. Ha errato, la Corte territoriale, nel ritenere sussistente l'elemento psicologico dei reato; ciò ha fatto sulla base di una mera petizione di principio, rappresentata dall'inverosimiglianza del fatto che l'imputato non abbia aperto la cassetta, all'interno della quale era collocata l'arma; parimenti inattendibili - e, prima ancora, inutilizzabili - appaiono, sul punto specifico, le dichiarazioni rese dal teste Brancato (trattasi dei figlio dei primo proprietario della pistola, ii quale avrebbe - alla morte del padre - consegnato l'arma al Giuliano). 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione ai mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967. Si trattava di una sola arma e di uno scarso numero di munizioni; il tutto era chiuso a chiave in una cassetta e non vi è prova che l'imputato se ne sia mai servito. Risulta allora contraddittoria la motivazione adottata dalla Corte territoriale, laddove disconosce l'invocata attenuante, sul presupposto che si tratti di uno strumento potenzialmente letale e di non limitata offensività, essendo questo un tratto che accomuna tutte le armi da sparo. 2.4. Con ii quarto motivo, viene denunciata violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. Non è stata data una soddisfacente risposta, da parte della Corte di appello di Palermo, ai settimo motivo di gravame sviluppato dalla difesa; questa aveva auspicato l'ammissione del prevenuto al suddetto beneficio, sottolineando essere questi gravato da un unico precedente molto risalente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. I Giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto che disciplinano la materia, indicando le ragioni poste a fondamento della decisione di non rinnovare prove dichiarative ritenute superflue. La motivazione dell'ordinanza impugnata chiarisce le ragioni in base alle quali è stato reputato sussistente l'elemento soggettivo del reato ascritto. Parimenti spiegata è la ragione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso si limita, per contro, a ripetere doglianze già dedotte con l'atto di appello, omettendo di dialogare con la motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale le ha confutate, adottando una motivazione esente da illogicità e corretta sotto il profilo del diritto. 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi contenuti nel ricorso, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In linea generale, occorre infatti notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto aiíe argomentazioni svolte in risposta dai giudice distrettuale; dail'aitro iato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile. 2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, per un verso, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dei 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agii atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 dei 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584). 2.2. Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu °cui/ percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocuii percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 2.3. Sempre in via generale, mette conto ribadire il consolidato principio di diritto secondo ii quale, a fronte della dupiice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dai primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici dei merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto ai compendio probatorio acquisito nei contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 3. Tanto precisato ai fini del corretto inquadramento teorico delle questioni dedotte, giova precisare come la Corte territoriale - con ampia e puntuale motivazione - abbia risposto a tutte le eccezioni formulate dalla difesa (in questa sede sostanzialmente reiterate) esibendo un apparato motivazionale logico ed esaustivo, quindi immune da censure in sede di legittimità. 4. Con il primo motivo - secondo quanto già esposto in parte narrativa - viene dedotta la violazione di una serie di norme, con precipuo riferimento all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. La difesa lamenta, dunque, non esser stata fatta retta applicazione dei principio di immutabilità dei Giudice allorquando, in primo grado, dopo che era cambiata la persona fisica del Giudice procedente, non è stata ammessa la rinnovazione di diverse prove dichiarative, fra cui quella del teste Brancato. Non vi è chi non rilevi, però, come la Corte territoriale abbia risposto alla dogiianza prospettata in sede di gravame, in maniera lineare e convincente.4.1. Pare allora opportuno operare un preliminare richiamo al dictum di Sez. U, n. 41736 dei 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754, iaddove è spiegato quanto segue: «In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile». Con la medesima decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisca alle parti il diritto di chiedere, tanto l'assunzione di nuove prove (a patto che, della necessità di tale assunzione, vengano specificamente indicate le ragioni) quanto la rinnovazione delle prove già assunte, ad opera del giudice di originaria composizione. Restano però fermi i poteri di valutazione, riservati al Giudice a norma degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riferimento al profilo della non manifesta superfluità della auspicata rinnovazione. 4.2. Nella concreta fattispecie in esame, coglie nel segno l'osservazione del Procuratore generale, laddove sottolinea come la Corte distrettuale abbia compiutamente indicato le ragioni, poste a fondamento della decisione di non procedere aiia rinnovazione delle prove dichiarative ritenute dei tutto superflue; decisione fondata, appunto, sul tenore delle emergenze processuali, tra cui le dichiarazioni rese dallo stesso imputato. Il ricorso, quindi, pare non confrontarsi adeguatamente con le risposte fornite dai Giudici di secondo grado; per tale ragione, la censura deve essere disattesa.. 5. Per ciò che inerisce al secondo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza dei coefficiente psicologico postulato dai contestato modello legale, í Giudici palermitani hanno ampiamente chiarito le ragioni in base alle quali - ritenendo inverosimile la tesi a discolpa propugnata dalla difesa - abbiano ritenuto esser stata raggiunta la prova della piena consapevolezza, da parte dell'imputato, circa l'esistenza della pistola e la sua piena volontà di detenerla. Il motivo, del resto, è generico, assertivo e meramente reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito, che sono state esaminate con una motivazione resistente a tutte le obiezioni proponibili in questa sede. 6. Il terzo motivo, mediante il quale la difesa si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge 895 del 1967, tende ad una mera rivalutazione di doglianze già spiegate in fase di merito. Logica e coerente, invece, è la motivazione adottata dalla Corte territoriale, per disattendere il punto del gravame concernente la mancata concessione dell'attenuante ed art. 5 della legge 895 del 1967. La Corte, infatti, ha ritenuto non applicabile tale circostanza, in presenza di un'arma potenzialmente letale, quale quella rinvenuta nella disponibilità del Giuliano; arma che si presentava, peraltro, in piena efficienza meccanica e balistica, oltre ad essere corredata di parecchie munizioni. Non sussiste il profilo di contraddittorietà dedotto con il ricorso, fondato sulla considerazione secondo la quale tutte le armi da sparo sarebbero - in maniera indistinta - dotate di attitudini potenzialmente lesive (e quindi, sarebbe improprio negare la sopra detta attenuante, sulla base di tale connotazione). Esistono, infatti, armi comuni da sparo che - essendo dotate di minore attitudine offensiva - rendono possibile l'applicazione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, al porto ed alla detenzione ad essa relativa. Si pensi, ad esempio, alla pistola calibro 6.35, strumento riconducibile a tale categoria di inferiore attitudine lesiva (Sez. 1, n. 9842 dei 01/06/1987, Labate, Rv. 176673; Sez. 6, n. 7271 dei 19/12/2019, Ulisse, Rv. 278351). Tale non è, conformemente alla conclusione alla quale è correttamente pervenuta la Corte territoriale, la pistola calibro 38. L'impugnata decisione, pertanto, si sottrae sui punto a qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 7. Il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente inammissibile. La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente chiarito le ragioni poste a fondamento del diniego, richiamandosi al pregiudizio annoverato dal soggetto e valorizzando la gravità del fatto ora contestato. La valutazione operata dai Giudici dell'appello, essendo priva di aspetti di contraddittorietà o illogicità, è anche sul punto incensurabile ad opera della Corte di cassazione. 8. Il tempus commissi delicti, secondo quanto indicato in rubrica, è collocato al 6 maggio 2014; in relazione alla figura tipica ex arti. 2 e 7 Legge 895 dei 1967 vige il termine ordinario di prescrizione pari a sei anni, eievabile - in presenza di atti interruttivi - ad anni sette e mesi sei. Il termine massimo di prescrizione deve essere fissato, pertanto, al 6 novembre 2021. A tale termine devono essere aggiunti 248 giorni di sospensione, così pervenendosi al 12 luglio 2022, momento ai quale deve essere fissato io spirare dei termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA], nondimeno, non procederà alla declaratoria di estinzione per prescrizione del contestato reato. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito, infatti, come la inammissibilità del ricorso per cassazione impedisca di ritenere formato un valido rapporto processuale di impugnazione; tale situazione preclude in radice, consequenzialmente, la possibilità di rilevare e dichiarare - a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - l'eventuale estinzione del reato ascritto per intervenuta prescrizione (così Sez. U. n. 23428 dei 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, a mente della quale: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice»; in senso conforme Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che - nel ribadire il medesimo concetto - ha ulteriormente precisato come lo strumento definitorio consentito daii'art. 129 cod. proc. pen. non rivesta una vaienza prioritaria, rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo esso al Giudice chiamato a decidere sull'impugnazione un autonomo spazio decisorio, che rimane slegato dalla disciplina che presidia alla definizione dei diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere conformata alla particolare struttura dei processo e che postula immancabilmente la sussistenza di una valida impugnazione). Nella concreta vicenda, la ritenuta inammissibilità di tutte le censure difensive, contenute nei ricorso, preclude Vaccertamento della prescrizione. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla somma di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.