Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 35679/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3252-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 3252/2019 Cron.

Rep.

Ud. 05/10/2022 CC avverso la sentenza n. 4250/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 268/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 23353 del 2016), in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la delibera di esclusione da socio adottata il 23.7.2008 ed ha ordinato la riammissione del predetto nella compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] III a.r.l.; ha respinto le residue domande del ricorrente.

2. La Corte territoriale, richiamato il principio di diritto affermato dalla S.C. secondo cui: “Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2533 c.c. per proporre opposizione avverso la delibera di esclusione del socio di società cooperativa decorre dalla comunicazione della stessa delibera, restando irrilevante la conoscenza di fatto del provvedimento aliunde acquisita; per comunicazione deve intendersi la partecipazione al socio non soltanto dei contenuti della delibera ma anche delle sue motivazioni onde assicurargli il pieno esercizio del diritto di difesa nel termine breve assegnato.

La prova della avvenuta comunicazione deve essere fornita in modo rigoroso, in ragione della gravità degli effetti derivanti dal decorso del termine; la mera circostanza della proposizione di una impugnativa stragiudiziale prova una semplice conoscenza di fatto della avvenuta esclusione", ha escluso che la società onerata avesse dato prova della rituale comunicazione al socio della delibera di esclusione e dei motivi in essa esposti ed ha quindi ritenuto che non fosse maturata la decadenza di cui all’art.2533 c.c.

3. Nel merito, ha annullato la delibera del 23.7.2008, adottata ai sensi dell’art. 12, decreto legge n. 366 del 1987, conv. dalla legge 452 del 1987, con cui era stata disposta l’esclusione del socio per assenza ingiustificata per un periodo superiore a quindici giorni, sul rilievo che lo stato di detenzione del Saltalamacchia (in custodia cautelare in carcere dal 20.3.2007 al 28.2.2008) costituisse causa di forza maggiore e quindi giustificasse l’impossibilità di rendere la prestazione.

4. Ha respinto la domanda di reintegra nel posto di lavoro e di condanna al risarcimento del danno osservando che, ove il socio deduca l’esistenza, accanto al rapporto associativo, di un rapporto di lavoro subordinato, è onerato della prova degli elementi rivelatori della subordinazione e che nel caso di specie le allegazioni del ricorrente in primo grado erano sul punto assolutamente generiche, e così anche le istanze di prova.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] III ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che:

7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 329, comma 2, 394, 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

8. Si premette che la sentenza d’appello n. 6307/2013, poi cassata, pur rigettando l’impugnativa del Saltalamacchia, aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il medesimo e la società cooperativa; aveva tuttavia ritenuto non tempestiva l’azione giudiziale del socio per mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 2533 cod. civ.

9. La sentenza rescindente, nell’enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha deciso unicamente sulla questione della decorrenza del termine di cui all’art. 2533 cod. civ., individuando tale momento in relazione alla formale comunicazione della delibera di esclusione e non alla conoscenza di fatto della medesima.

Secondo la tesi di parte ricorrente, in ragione di tale specifico decisum della S.C., si sarebbe formato un giudicato implicito sullo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

Di conseguenza, la Corte di rinvio non avrebbe potuto indagare nuovamente sulla natura del rapporto di lavoro ma, una volta esclusa la violazione del termine dell’art. 2533 cod. civ. per la mancata rituale comunicazione della delibera, avrebbe dovuto rimuovere il provvedimento di espulsione determinando la automatica riammissione del socio nella compagine sociale con ripristino del rapporto di lavoro.

La sentenza ora impugnata avrebbe invece travalicato i limiti del giudizio di rinvio statuendo sull’assenza di prova del carattere subordinato del rapporto di lavoro.

10. Il motivo è infondato.

11. Questa Corte ha statuito che il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col decisum.

L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante (v.

Cass.n. 3793 del 2019; Cass. n. 1815 del 2012).

12. La sentenza rescindente, nel riportare la decisione d’appello, dà atto del riferimento da questa fatto alla natura subordinata del rapporto che “si evinceva dall'estratto contributivo e dalle buste paga in atti”, ma al contempo dell’accertamento sul decorso il termine di decadenza di cui all'articolo 2533 c.c., tanto in riferimento al deposito del ricorso ordinario (il 28.6.2010) che rispetto alla data del ricorso d'urgenza (il 18.6.2009).

La sentenza di cassazione riporta poi l'unico motivo del ricorso proposto dal Saltalamacchia avverso la decisione d’appello e relativo alla “violazione e falsa applicazione dell'articolo 2533 c.c.”.

13. La sentenza d’appello poi cassata ha deciso la controversia in ragione della accertata decadenza della parte dal termine per proporre impugnazione contro la delibera di esclusione da socio e, rispetto a tale decisum, la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, in quanto non costituente presupposto logico giuridico indispensabile ai fini dell’art. 2533 c.c., deve considerarsi fatto ad abundantiam ed avente valore di mero obiter dictum.

14. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2084, 2533 cod. civ., dell’art. 5, L. n. 142 del 2001, dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro, omettendo immotivatamente l'esame della documentazione prodotta.

15. Si afferma che la sentenza d’appello cassata dava atto delle allegazioni del ricorrente sulla natura subordinata del rapporto di lavoro e della produzione delle buste paga e dell’estratto contributivo e che il giudice di rinvio abbia del tutto omesso di considerare la documentazione prodotta dal Saltalamacchia, consistente in n. 6 buste paga (da cui risulta che il predetto era inquadrato con la qualifica di operaio e svolgeva mansioni proprie del quinto livello di cui al CCNL Multiservizi), un estratto contributivo Inps e un ordine di servizio emesso dalla cooperativa, certamente idonea a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro.

16. Il motivo di ricorso è fondato.

17. Secondo il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) e le successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016) hanno precisato che l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo.

Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., anche l'omesso esame di determinati elementi probatori.

18. Occorre cioè che la denuncia ai sensi della disposizione citata abbia ad oggetto l’omesso esame di una o più circostanze, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione del fatto controverso diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (così Cass.n. 17402 del 2022, in motivazione).

19. Nel caso in esame, il dato fattuale del pagamento delle retribuzioni, calcolate secondo i criteri ed in relazione alle mansioni e all’inquadramento risultanti dalle buste paga prodotte dal ricorrente fin dal primo grado di giudizio, e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – per lavoro dipendente - documentato dall’estratto contributivo parimenti prodotto in modo tempestivo (documenti trascritti per estratto nel ricorso di legittimità e depositati in allegato allo stesso), è stato preso in considerazione nella sentenza d’appello (n. 6307/13) poi cassata in cui si osservava, ad abundantiam , che “A tenore del suddetto testo normativo il rapporto di lavoro del socio-lavoratore con la società cooperativa aveva natura complessa, coesistendo i due rapporti associativo e di lavoro; quest'ultimo nella specie aveva natura subordinata- diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice- come si evince va dall'estratto contributivo e dalle buste paga in atti”.

20. La sentenza emessa in sede di rinvio ed ora impugnata si è interrogata sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, la cui qualificazione è stata quindi oggetto di discussione tra le parti, ma ha respinto la relativa domanda ritenendo generiche le allegazioni sull’esistenza del potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e che parimenti generica fosse la prova testimoniale come dedotta, senza fare cenno alcuno agli elementi fattuali risultanti dalle citate buste paga e dall’estratto contributivo.

21. Secondo una giurisprudenza costante, data l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (v.

Cass.n. 364 del 1989; n. 1074 del 1986).

In tema di accertamento dello stato passivo, si è ribadito che le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (v.

Cass. n. 1649 del 2022; n. 18169 del 2019).

Riguardo agli estratti contributivi Inps si è affermato che, costituendo essi la riproduzione a stampa di un documento elettronico, secondo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come tali non abbisognano per spiegare i loro effetti di alcuna sottoscrizione; ad essi devono quindi essere riconosciuti gli effetti di cui all'art. 2712 cod. civ., e pertanto, in mancanza di contestazione della controparte, costituiscono piena prova dei fatti in essi rappresentati (v.

Cass. n. 4297 del 2003; n. 12949 del 1997).

22. I precedenti di legittimità appena citata danno conto della decisività dei fatti non esaminati dalla Corte di rinvio, con la conseguenza che l’omesso esame degli stessi appare idoneo ad integrare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. e a determinare la cassazione per tale ragione della sentenza impugnata.

23. Per le considerazioni svolte, questa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3252-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 3252/2019 Cron. Rep. Ud. 05/10/2022 CC avverso la sentenza n. 4250/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2018 R.G.N. 268/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 23353 del 2016), in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la delibera di esclusione da socio adottata il 23.7.2008 ed ha ordinato la riammissione del predetto nella compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] III a.r.l.; ha respinto le residue domande del ricorrente. 2. La Corte territoriale, richiamato il principio di diritto affermato dalla S.C. secondo cui: “Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2533 c.c. per proporre opposizione avverso la delibera di esclusione del socio di società cooperativa decorre dalla comunicazione della stessa delibera, restando irrilevante la conoscenza di fatto del provvedimento aliunde acquisita; per comunicazione deve intendersi la partecipazione al socio non soltanto dei contenuti della delibera ma anche delle sue motivazioni onde assicurargli il pieno esercizio del diritto di difesa nel termine breve assegnato. La prova della avvenuta comunicazione deve essere fornita in modo rigoroso, in ragione della gravità degli effetti derivanti dal decorso del termine; la mera circostanza della proposizione di una impugnativa stragiudiziale prova una semplice conoscenza di fatto della avvenuta esclusione", ha escluso che la società onerata avesse dato prova della rituale comunicazione al socio della delibera di esclusione e dei motivi in essa esposti ed ha quindi ritenuto che non fosse maturata la decadenza di cui all’art.2533 c.c. 3. Nel merito, ha annullato la delibera del 23.7.2008, adottata ai sensi dell’art. 12, decreto legge n. 366 del 1987, conv. dalla legge 452 del 1987, con cui era stata disposta l’esclusione del socio per assenza ingiustificata per un periodo superiore a quindici giorni, sul rilievo che lo stato di detenzione del Saltalamacchia (in custodia cautelare in carcere dal 20.3.2007 al 28.2.2008) costituisse causa di forza maggiore e quindi giustificasse l’impossibilità di rendere la prestazione. 4. Ha respinto la domanda di reintegra nel posto di lavoro e di condanna al risarcimento del danno osservando che, ove il socio deduca l’esistenza, accanto al rapporto associativo, di un rapporto di lavoro subordinato, è onerato della prova degli elementi rivelatori della subordinazione e che nel caso di specie le allegazioni del ricorrente in primo grado erano sul punto assolutamente generiche, e così anche le istanze di prova. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] III ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 329, comma 2, 394, 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 8. Si premette che la sentenza d’appello n. 6307/2013, poi cassata, pur rigettando l’impugnativa del Saltalamacchia, aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il medesimo e la società cooperativa; aveva tuttavia ritenuto non tempestiva l’azione giudiziale del socio per mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 2533 cod. civ. 9. La sentenza rescindente, nell’enunciare il principio di diritto sopra riportato, ha deciso unicamente sulla questione della decorrenza del termine di cui all’art. 2533 cod. civ., individuando tale momento in relazione alla formale comunicazione della delibera di esclusione e non alla conoscenza di fatto della medesima. Secondo la tesi di parte ricorrente, in ragione di tale specifico decisum della S.C., si sarebbe formato un giudicato implicito sullo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Di conseguenza, la Corte di rinvio non avrebbe potuto indagare nuovamente sulla natura del rapporto di lavoro ma, una volta esclusa la violazione del termine dell’art. 2533 cod. civ. per la mancata rituale comunicazione della delibera, avrebbe dovuto rimuovere il provvedimento di espulsione determinando la automatica riammissione del socio nella compagine sociale con ripristino del rapporto di lavoro. La sentenza ora impugnata avrebbe invece travalicato i limiti del giudizio di rinvio statuendo sull’assenza di prova del carattere subordinato del rapporto di lavoro. 10. Il motivo è infondato. 11. Questa Corte ha statuito che il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col decisum. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante (v. Cass.n. 3793 del 2019; Cass. n. 1815 del 2012). 12. La sentenza rescindente, nel riportare la decisione d’appello, dà atto del riferimento da questa fatto alla natura subordinata del rapporto che “si evinceva dall'estratto contributivo e dalle buste paga in atti”, ma al contempo dell’accertamento sul decorso il termine di decadenza di cui all'articolo 2533 c.c., tanto in riferimento al deposito del ricorso ordinario (il 28.6.2010) che rispetto alla data del ricorso d'urgenza (il 18.6.2009). La sentenza di cassazione riporta poi l'unico motivo del ricorso proposto dal Saltalamacchia avverso la decisione d’appello e relativo alla “violazione e falsa applicazione dell'articolo 2533 c.c.”. 13. La sentenza d’appello poi cassata ha deciso la controversia in ragione della accertata decadenza della parte dal termine per proporre impugnazione contro la delibera di esclusione da socio e, rispetto a tale decisum, la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, in quanto non costituente presupposto logico giuridico indispensabile ai fini dell’art. 2533 c.c., deve considerarsi fatto ad abundantiam ed avente valore di mero obiter dictum. 14. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2084, 2533 cod. civ., dell’art. 5, L. n. 142 del 2001, dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro, omettendo immotivatamente l'esame della documentazione prodotta. 15. Si afferma che la sentenza d’appello cassata dava atto delle allegazioni del ricorrente sulla natura subordinata del rapporto di lavoro e della produzione delle buste paga e dell’estratto contributivo e che il giudice di rinvio abbia del tutto omesso di considerare la documentazione prodotta dal Saltalamacchia, consistente in n. 6 buste paga (da cui risulta che il predetto era inquadrato con la qualifica di operaio e svolgeva mansioni proprie del quinto livello di cui al CCNL Multiservizi), un estratto contributivo Inps e un ordine di servizio emesso dalla cooperativa, certamente idonea a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro. 16. Il motivo di ricorso è fondato. 17. Secondo il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., è denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) e le successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016) hanno precisato che l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., anche l'omesso esame di determinati elementi probatori. 18. Occorre cioè che la denuncia ai sensi della disposizione citata abbia ad oggetto l’omesso esame di una o più circostanze, risultanti dalla stessa sentenza impugnata o dagli atti del giudizio di merito, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione del fatto controverso diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (così Cass.n. 17402 del 2022, in motivazione). 19. Nel caso in esame, il dato fattuale del pagamento delle retribuzioni, calcolate secondo i criteri ed in relazione alle mansioni e all’inquadramento risultanti dalle buste paga prodotte dal ricorrente fin dal primo grado di giudizio, e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – per lavoro dipendente - documentato dall’estratto contributivo parimenti prodotto in modo tempestivo (documenti trascritti per estratto nel ricorso di legittimità e depositati in allegato allo stesso), è stato preso in considerazione nella sentenza d’appello (n. 6307/13) poi cassata in cui si osservava, ad abundantiam , che “A tenore del suddetto testo normativo il rapporto di lavoro del socio-lavoratore con la società cooperativa aveva natura complessa, coesistendo i due rapporti associativo e di lavoro; quest'ultimo nella specie aveva natura subordinata- diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice- come si evince va dall'estratto contributivo e dalle buste paga in atti”. 20. La sentenza emessa in sede di rinvio ed ora impugnata si è interrogata sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, la cui qualificazione è stata quindi oggetto di discussione tra le parti, ma ha respinto la relativa domanda ritenendo generiche le allegazioni sull’esistenza del potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e che parimenti generica fosse la prova testimoniale come dedotta, senza fare cenno alcuno agli elementi fattuali risultanti dalle citate buste paga e dall’estratto contributivo. 21. Secondo una giurisprudenza costante, data l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (v. Cass.n. 364 del 1989; n. 1074 del 1986). In tema di accertamento dello stato passivo, si è ribadito che le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 1649 del 2022; n. 18169 del 2019). Riguardo agli estratti contributivi Inps si è affermato che, costituendo essi la riproduzione a stampa di un documento elettronico, secondo quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come tali non abbisognano per spiegare i loro effetti di alcuna sottoscrizione; ad essi devono quindi essere riconosciuti gli effetti di cui all'art. 2712 cod. civ., e pertanto, in mancanza di contestazione della controparte, costituiscono piena prova dei fatti in essi rappresentati (v. Cass. n. 4297 del 2003; n. 12949 del 1997). 22. I precedenti di legittimità appena citata danno conto della decisività dei fatti non esaminati dalla Corte di rinvio, con la conseguenza che l’omesso esame degli stessi appare idoneo ad integrare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. e a determinare la cassazione per tale ragione della sentenza impugnata. 23. Per le considerazioni svolte, questa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 35679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris