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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22680/2026

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e-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,-intimato-avverso la sentenza n. 322/2025 della Corte d’appello di Bologna,depositata il 18-2-2025,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2-7-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La sentenza impugnata n.322/2025, depositata il 18-2-2025 epronunciata ex art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 dal Presidentedella Corte d’appello di Bologna, ha accolto l’opposizione propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc.civ., avverso il decreto di liquidazione di data 11-10-2024, riferito adNumero registro generale 5156/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 22680/2026Data pubblicazione 03/07/2026rescissione del giudicato penale, a favore di [OSCURATO:PERSONA],ammesso al patrocinio a spese dello Stato.La sentenza ha liquidato a favore dell’avvocato il compenso di euro4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge e ha disposto «nullaper le spese».2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a unico motivo.È rimasto intimato il Ministero della Giustizia, al quale il ricorso èstato ritualmente notificato a mezzo pec con consegna del messaggioil 10-3-2025 all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 2-7-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce “violazione ofalsa applicazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. e assenza di motivazione– omesso riconoscimento delle spese di lite nel procedimento diopposizione alla liquidazione dei compensi di parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato”; lamenta la violazione dell’art. 91 cod.proc. civ. e l’assoluta mancanza di motivazione, con riguardo almancato riconoscimento in suo favore dei compensi relativi al giudiziodi opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, che ha comportatol’illegittimo carico sulla parte vittoriosa degli oneri difensivi, in termininon giustificati neppure dal fatto che l’avvocato si fosse difesopersonalmente.2.

Il ricorso è fondato.Secondo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, al quale siintende dare continuità anche in questa sede, il difensore di personaammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 eNumero registro generale 5156/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 22680/2026Data pubblicazione 03/07/2026170 d.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto dipagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonomalegittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; neconsegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimentomedesimo è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. (Cass. Sez. 2 23-12-2025 n. 33758, Cass. Sez. 6-2 21-3-2018 n. 7072).

Inoltre, la circostanza che l’avvocato si sia avvalso dellafacoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 cod. proc. civ. non incidesulla natura professionale dell’attività svolta e perciò non esclude cheil giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole dellasoccombenza, i compensi previsti per la prestazione resa (Cass. n.33758/2025, già citata, Cass. Sez. 6-2 18-2-2019 n. 4698); né lacircostanza della difesa personale è in sé elemento che giustifica lacompensazione, consentita nelle ipotesi specifiche previste dall’art. 92cod. proc. civ. nella formulazione attuale alla luce della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale (Cass. n. 33758/2025, già citata,Cass.

Sez. 2 17-10-2025 n. 27802, per tutte).3.

La ricorrente formula specifica istanza di decisione nel merito ene ricorrono i presupposti ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ., per il fattoche non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, avendo laricorrente chiesto il riconoscimento dei compensi negli importi minimidello scaglione di riferimento.

Per l’effetto si dispone in dispositivo,riconoscendo all’avvocato i compensi e le spese (comprensive dicontributo unificato) in conformità della sua richiesta nella nota spesegià depositata avanti al Presidente della Corte d’appello di Bologna.4.Le spese seguono la soccombenza anche per il presente giudiziodi legittimità e si liquidano in dispositivo, per le spese in conformità allanota depositata (e perciò comprensive del contributo unificato) e per icompensi nei minimi dello scaglione di riferimento indicato dallamedesima ricorrente, attesa l’assoluta semplicità della causa.Numero registro generale 5156/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 22680/2026Data pubblicazione 03/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamenteal ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dellaGiustizia alla rifusione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] delle speserelative al procedimento concluso con la sentenza impugnata, liquidatein euro 962,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese ed euro 174,00 per spese, iva e cpa exlege;condanna il Ministero intimato alla rifusione a favore della ricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 340,00 percompensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario dellespese ed euro 316,00 per spese, iva e cpa ex lege.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 2-7-2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,-intimato-avverso la sentenza n. 322/2025 della Corte d’appello di Bologna,depositata il 18-2-2025,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2-7-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza impugnata n.322/2025, depositata il 18-2-2025 epronunciata ex art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 dal Presidentedella Corte d’appello di Bologna, ha accolto l’opposizione propostadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc.civ., avverso il decreto di liquidazione di data 11-10-2024, riferito adNumero registro generale 5156/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 22680/2026Data pubblicazione 03/07/2026rescissione del giudicato penale, a favore di [OSCURATO:PERSONA],ammesso al patrocinio a spese dello Stato.La sentenza ha liquidato a favore dell’avvocato il compenso di euro4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge e ha disposto «nullaper le spese».2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a unico motivo.È rimasto intimato il Ministero della Giustizia, al quale il ricorso èstato ritualmente notificato a mezzo pec con consegna del messaggioil 10-3-2025 all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 2-7-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce “violazione ofalsa applicazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. e assenza di motivazione– omesso riconoscimento delle spese di lite nel procedimento diopposizione alla liquidazione dei compensi di parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato”; lamenta la violazione dell’art. 91 cod.proc. civ. e l’assoluta mancanza di motivazione, con riguardo almancato riconoscimento in suo favore dei compensi relativi al giudiziodi opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, che ha comportatol’illegittimo carico sulla parte vittoriosa degli oneri difensivi, in termininon giustificati neppure dal fatto che l’avvocato si fosse difesopersonalmente.2. Il ricorso è fondato.Secondo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, al quale siintende dare continuità anche in questa sede, il difensore di personaammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 eNumero registro generale 5156/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 22680/2026Data pubblicazione 03/07/2026170 d.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto dipagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonomalegittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; neconsegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimentomedesimo è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. (Cass. Sez. 2 23-12-2025 n. 33758, Cass. Sez. 6-2 21-3-2018 n. 7072). Inoltre, la circostanza che l’avvocato si sia avvalso dellafacoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 cod. proc. civ. non incidesulla natura professionale dell’attività svolta e perciò non esclude cheil giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole dellasoccombenza, i compensi previsti per la prestazione resa (Cass. n.33758/2025, già citata, Cass. Sez. 6-2 18-2-2019 n. 4698); né lacircostanza della difesa personale è in sé elemento che giustifica lacompensazione, consentita nelle ipotesi specifiche previste dall’art. 92cod. proc. civ. nella formulazione attuale alla luce della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale (Cass. n. 33758/2025, già citata,Cass. Sez. 2 17-10-2025 n. 27802, per tutte).3. La ricorrente formula specifica istanza di decisione nel merito ene ricorrono i presupposti ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ., per il fattoche non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, avendo laricorrente chiesto il riconoscimento dei compensi negli importi minimidello scaglione di riferimento. Per l’effetto si dispone in dispositivo,riconoscendo all’avvocato i compensi e le spese (comprensive dicontributo unificato) in conformità della sua richiesta nella nota spesegià depositata avanti al Presidente della Corte d’appello di Bologna.4.Le spese seguono la soccombenza anche per il presente giudiziodi legittimità e si liquidano in dispositivo, per le spese in conformità allanota depositata (e perciò comprensive del contributo unificato) e per icompensi nei minimi dello scaglione di riferimento indicato dallamedesima ricorrente, attesa l’assoluta semplicità della causa.Numero registro generale 5156/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 22680/2026Data pubblicazione 03/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamenteal ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dellaGiustizia alla rifusione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] delle speserelative al procedimento concluso con la sentenza impugnata, liquidatein euro 962,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese ed euro 174,00 per spese, iva e cpa exlege;condanna il Ministero intimato alla rifusione a favore della ricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 340,00 percompensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario dellespese ed euro 316,00 per spese, iva e cpa ex lege.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 2-7-2026Il PresidenteMauro Mocci
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