CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 19564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NAPOLI il 03/05/1993 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e del vizio e/o apparenza di motivazione, per avere l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - nell'istanza si invoca la applicazione del regime della continuazione in sede esecutiva, facendo leva sulla considerazione che l'arma sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] in data 13 giugno 2020 sia la stessa da lui adoperata nel sequestro di persona del 13 febbraio precedente; - il dato della detenzione e dell'uso di una pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella sua condotta concorrente nel sequestro Pettirosso, alla stessa stregua peraltro di altri concorrenti che pure la persona offesa ha indicato come armati, e la successiva detenzione della Walther P88 sequestrata al suddetto nei pressi della sua abitazione di Chiaiano, costituisce collegamento, invero, troppo labile tra le diverse condotte criminose per poter affermare l'identità del disegno criminoso; - nella sentenza sul sequestro è stata, del resto, esclusa l'aggravante mafiosa nelle sue due accezioni; - la lettura delle sentenze, inoltre, evidenzia che i fatti oggetto dei due procedimenti, seppure svoltisi tutti nell'area della periferia nord di Napoli, tra Chiaiano e Scampia, sono stati consumati a distanza di ben quattro mesi l'uno dall'altro e con modalità affatto differenti, avendo concorso nel sequestro Pettirosso con [OSCURATO:PERSONA] altri otto soggetti, mentre la droga e l'arma di cui all'altra condanna erano rinvenute nell'auto di un terzo che era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in sosta presso la sua abitazione. Osservato, pertanto, che il ricorso, cheo insiste sull'unificazione a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].P09TATA IN cAr,»-2:6 2