CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 19538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sprIie le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a custodia cautelare in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara del 14 settembre 2021, in relazione a provvisori, plurimi, addebiti di furto in abitazione aggravato, consumato e tentato, di cui ai capi 6), 7), 9), 10) e 11), commessi, in concorso con altri, nel dicembre 2020, ricorrono, per il tramite del loro comune difensore, per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna, di rigetto dei ricorsi da loro presentati ai sensi art. 309 cod. proc. pen.. 2. L'unitaria impugnativa consta di due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo lamenta difetto o carenza di motivazione: deduce che il giudice de libertate, preso atto della confessione resa dagli indagati, che, tra l'altro, avevano effettuato una chiamata in correità nei confronti di altro soggetto coinvolto nei fatti loro ascritti, avrebbe dovuto tenerne conto quanto meno in sede di valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura loro applicata. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 275-bis e 284 cod. proc. pen.: eccepisce che il Tribunale aveva ritenuto esistente a carico degli indagati il pericolo, concreto ed attuale, di recidiva e stimata adeguata a fronteggiarlo la sola misura custodiale carceraria, sulla base di circostanze generiche e ricorrendo ad argomenti congetturali, astratti e suggestivi, nonché a formule di stile per rigettare la richiesta di loro sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari con il presidio del cd. 'braccialetto elettronico'. 3. Con requisitoria trasmessa tramite PEC in data 8 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo pecca di indeterminatezza. Infatti, al di là della diffusa rassegna di massime giurisprudenziali, omette di indicare quali dichiarazioni degli indagati avrebbero dovuto essere valutate - in ragione dello specifico loro contenuto debitamente illustrato - ai fini dell'apprezzamento delle esigenze cautelari e della scelta della misura da applicare: ciò, avuto riguardo al fatto che, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, entrambi i prevenuti si erano avvalsi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e che [OSCURATO:PERSONA], rendendo spontanee dichiarazioni, si era limitato ad affermare di essersi recato in Ferrara, all'epoca dei fatti, per accompagnare la moglie [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] e t del co- indagato [OSCURATO:PERSONA]), che ivi aveva necessità di cure ospedaliere (pag. 7, penultimo capoverso, del provvedimento impugnato). 2. Il secondo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale ha desunto l'esistenza in capo ad entrambi i ricorrenti del pericolo di recidiva, connotato da attualità e concretezza, dalle circostanze: che il loro curriculum criminale era connotato da plurimi precedenti, per lo più specifici, alcuni dei quali commessi anche con violenza alla persona; che avevano colto 'l'occasione' del soggiorno a Ferrara, giustificato dalla necessità di cure ospedaliere cui doveva sottoporsi la loro congiunta [OSCURATO:PERSONA], per ivi commettere plurimi delitti di furto in abitazione; che non erano emersi elementi fattuali idonei a far escludere che essi stessi non si sarebbero procacciati in futuro gli ordinari mezzi di sostentamento mediante la commissione di altri reati contro il patrimonio (non essendo nota alcuna loro attività lavorativa). Invero, la riportata motivazione è del tutto conforme alla linea ermeneutica tracciata da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto sia dalla molteplicità dei fatti contestati all'interessato - riguardatati alla luce delle modalità delle condotte concretamente tenute - , sia dalla sua carriera criminale, quando questa, manifestatasi attraverso uno sviluppo nel tempo, sia sintomatica di una perdurante proclività al delitto, mentre l'attualità del pericolo stesso, che non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - 13/03/2019, Rv. 277242); donde, al suo cospetto, le articolate deduzioni difensive si appalesano prive di qualsivoglia contenuto effettivamente critico. 2.2. Il Tribunale ha, poi, escluso che ai ricorrenti si potesse attribuire «un sufficiente credito di affidamento in ordine al rispetto delle prescrizioni» connesse alla invocata loro sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, anche assistita dal presidio del controllo elettronico a distanza, evidenziando: come entrambi avessero dimostrato una particolare spregiudicatezza nella commissione dei furti loro ascritti - tutti realizzati in orario pomeridiano, con noncuranza del rischio di imbattersi nelle persone offese -; come Marinkovic avesse manifestato insofferenza ai controlli dell'Autorità, annoverando, a suo carico, plurimi precedenti definitivi per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; come entrambi fossero inseriti, in maniera consolidata, in un contesto organizzato di realizzazione di delitti contro il patrimonio, con spartizione di ruoli, che prevedeva anche la successiva custodia della refurtiva frutto delle condotte predatorie da altri complici commesse, siccome evincibile dalla contestazione del delitto di ricettazione a carico dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall'esistenza di precedenti di polizia per tale reato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di motivazione del tutto congrua, in punto di adeguatezza della misura custodia le carceraria applicata ai ricorrenti, ed oltretutto conforme all'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, secondo cui è possibile discutere del ricorso allo strumento del controllo elettronico a distanza solo nel caso in cui il giudice abbia ritenuto le esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto fronteggiabili con la misura custodiale domestica:«off rendo il cautelato sufficienti garanzie di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari»: ciò, perché: <<In materia di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti» (Rv. 266652). 3. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a a Vessichelli kum A~LtAkAA,4I4 91/4 CORT