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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42825/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis e 648 cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è genericamente formulato ed anche manifestamente infondato, in quanto prospetta carenze motivazionali non riscontrabili nel provvedimento impugnato, che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; infatti, se è vero che per motivare il diniego non sarebbe più invocabile, allo stato, almeno per l'addebito a titolo di ricettazione, il limite quantitativo originariamente previsto dall'art. 131 bis cod. pen. (che a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, seleziona le fattispecie in astratto meritevoli della esimente in base al minimo edittale previsto come condizione primaria), è altrettanto palese che le sentenze di condanna hanno correttamente valorizzato altre rationes decidendi del diniego del beneficio, che attengono alla scaltrezza, alla professionalità, e al livello organizzativo criminale esibiti con la commissione del delitto: in sintesi, alla "non" particolare tenuità del fatto;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis e 648 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è genericamente formulato ed anche manifestamente infondato, in quanto prospetta carenze motivazionali non riscontrabili nel provvedimento impugnato, che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; infatti, se è vero che per motivare il diniego non sarebbe più invocabile, allo stato, almeno per l'addebito a titolo di ricettazione, il limite quantitativo originariamente previsto dall'art. 131 bis cod. pen. (che a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, seleziona le fattispecie in astratto meritevoli della esimente in base al minimo edittale previsto come condizione primaria), è altrettanto palese che le sentenze di condanna hanno correttamente valorizzato altre rationes decidendi del diniego del beneficio, che attengono alla scaltrezza, alla professionalità, e al livello organizzativo criminale esibiti con la commissione del delitto: in sintesi, alla "non" particolare tenuità del fatto; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42825/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris