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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18734/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MARSILI Alessandro, imputato del delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/03/2023, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Roma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata diminuzione della pena in quanto la Corte territoriale aveva riconosciuto che il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 aveva comportato la riqualificazione della fattispecie in un unico reato; ritenuto che il primo motivo sviluppi doglianze di merito, non apprezzabili in questa sede, rispetto alla ricostruzione della Corte territoriale che, in linea con il primo giudice, ha fatto leva, tra l'altro, sulle condizioni economiche precarie del MARSILI, inidonee ad assicurare la stessa possibilità di pagare il canone di locazione dell'abitazione del ricorrente, né - tanto meno - quella di assicurarsi una "scorta" delle dimensioni accertate dagli operanti; ritenuto che tali considerazioni debbano essere lette - secondo i noti principi in tema di doppia conforme - congiuntamente al percorso argomentativo tracciato dal primo giudice: v. in particolare pag. 3 della sentenza di primo grado, da cui emerge la disponibilità di cocaina in quantitativo idoneo a confezionare 117 dosi medie singole, nonché di hashish in quantitativo idoneo a confezionare 650 dosi medie singole.

V. anche pag. 2 della medesima sentenza, in cui si dà atto che il MARSILI, al momento del controllo, era in possesso della somma di Euro 600 in banconote di vario taglio; ritenuto altresì, quanto alla seconda censura, che il sintetico riferimento alle "modalità di commissione del reato", ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. debba essere letto - risultando così immune da censure deducibili in questa sede - in stretta correlazione alle peculiarità del fatto fin qui richiamate (disponibilità complessive di stupefacente per centinaia di dosi, e di danaro in quantità incompatibili con le fonti reddituali lecite dichiarate); ritenuto che anche la residua censura sia inammissibile, avuto riguardo alla motivazione che ha fatto leva sulla mancata applicazione della continuazione da parte del primo giudice; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in a, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MARSILI Alessandro, imputato del delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/03/2023, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Roma, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata diminuzione della pena in quanto la Corte territoriale aveva riconosciuto che il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 aveva comportato la riqualificazione della fattispecie in un unico reato; ritenuto che il primo motivo sviluppi doglianze di merito, non apprezzabili in questa sede, rispetto alla ricostruzione della Corte territoriale che, in linea con il primo giudice, ha fatto leva, tra l'altro, sulle condizioni economiche precarie del MARSILI, inidonee ad assicurare la stessa possibilità di pagare il canone di locazione dell'abitazione del ricorrente, né - tanto meno - quella di assicurarsi una "scorta" delle dimensioni accertate dagli operanti; ritenuto che tali considerazioni debbano essere lette - secondo i noti principi in tema di doppia conforme - congiuntamente al percorso argomentativo tracciato dal primo giudice: v. in particolare pag. 3 della sentenza di primo grado, da cui emerge la disponibilità di cocaina in quantitativo idoneo a confezionare 117 dosi medie singole, nonché di hashish in quantitativo idoneo a confezionare 650 dosi medie singole. V. anche pag. 2 della medesima sentenza, in cui si dà atto che il MARSILI, al momento del controllo, era in possesso della somma di Euro 600 in banconote di vario taglio; ritenuto altresì, quanto alla seconda censura, che il sintetico riferimento alle "modalità di commissione del reato", ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. debba essere letto - risultando così immune da censure deducibili in questa sede - in stretta correlazione alle peculiarità del fatto fin qui richiamate (disponibilità complessive di stupefacente per centinaia di dosi, e di danaro in quantità incompatibili con le fonti reddituali lecite dichiarate); ritenuto che anche la residua censura sia inammissibile, avuto riguardo alla motivazione che ha fatto leva sulla mancata applicazione della continuazione da parte del primo giudice; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in a, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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