CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03215/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena, contro il provvedimento di diniego della liberazione anticipata con riferimento al periodo 20 dicembre 2019 - 20 giugno 2020. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni del rigetto del reclamo. L'episodio di rilevanza disciplinare, di cui il condannato si è reso protagonista, è stato valutato in termini di gravità senza che ciò sia in contraddizione col fatto che il Consiglio di disciplina decise di non applicare una sanzione "alla luce delle condizioni psico-fisiche per le quali egli doveva essere assistito nelle attività quotidiane" (fl. 2). Ha poi evidenziato come manchino agli atti ulteriori elementi positivi espressivi di una concreta adesione all'opera rieducativa, pur se non ha omesso di far riferimento a quanto genericamente indicato nella relazione comportamentale circa la sua partecipazione alle attività culturali, ricreative e sportive all'interno dell'Istituto. Nei termini ora riassunti, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare esente da qualsivoglia vizio deducibile in sede di legittimità. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021