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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34896/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] con assorbimento degli altri motivi, nonchè l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] solo con riferimento ai motivi relativi al capo C) dell'imputazione, ed il rigetto degli altri motivi contenuti nei ricorsi. uditi i difensori degli imputati (avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28 novembre 2016 il Tribunale di Milano, in rito abbreviato, ha giudicato responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei reati - per ciò che rileva ai fini del presente giudizio - di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] commessa nelle dichiarazioni fiscali 2009, 2010, 2011, 2012 di [OSCURATO:PERSONA] group Advertising media srl e [OSCURATO:PERSONA] advertising group srl (capo A), di bancarotta fraudolenta documentale della [OSCURATO:SOCIETA] (capo C, sottopunto A), nonché - per tutti tranne [OSCURATO:PERSONA] - utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] commessa nelle dichiarazioni fiscali 2009, 2010, 2011, 2012 di [OSCURATO:PERSONA] advertising group srl (capo E).

Con sentenza del 14 maggio 2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il reato di cui al capo A) in quello di concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti della [OSCURATO:SOCIETA], e confermato la condanna per il resto.

Con sentenza 18 febbraio 2021, n. 26472 la quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, limitatamente alla condanna per i tre capi di imputazione sopra riportati.

In motivazione si evidenziava l'indebita riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), il vizio di motivazione in ordine al ruolo svolto da ciascuno degli imputati nel reato di cui al capo C), e l'assorbimento del reato di cui al capo E) in quello di cui al capo A) per essere state utilizzate le fatture inesistenti all'interno delle medesime dichiarazioni fiscali.

Con sentenza del 25 novembre 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione per il reato di cui al capo A), limitatamente ai fatti delle dichiarazioni fiscali 2009 e 2010, ha assorbito i fatti contestati al capo E) in quelli contestati al capo A), ha rideterminato le pene principali ed accessorie ed il quantum della confisca, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. In particolare, i fatti accertati nella fase di merito sono relativi ad un articolato sistema di frodi fiscali realizzato nell'ambito delle relazioni commerciali circa la compravendita degli spazi televisivi pubblicitari da parte dei maggiori concessionari presenti sul territorio nazionale a favore di clienti italiani; tra i primi e gli acquirenti finali si sono inserite - secondo lo schema operativo delle cosiddette frodi carosello - una pluralità di società, attive anche all'estero„ avvicendandosi ed adoperando il sistema di esenzione iva per acquisti intracomunitari a fini truffaldini.4.

Tra queste la [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto pacificamente la funzione di società cartiera, emettendo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA] che maturavano ingenti crediti iva mentre i debiti restavano a gravare solo su ICS.

In tal modo era realizzata un'evasione di imposta relativa all'iva per decine di milioni di euro, oggetto della imputazione di cui al capo A).

Il fallimento di ICS a causa dell'accumularsi dei debiti tributari ha comportato l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo C).

La residua imputazione descritta nel capo E) di frode fiscale a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] è collegata al descritto complessivo meccanismo illecito e realizzata tramite altra società, la [OSCURATO:SOCIETA].

Gli odierni imputati sono chiamati a rispondere degli addebiti, contestati originariamente in concorso con il principale artefice del meccanismo fraudolento, [OSCURATO:PERSONA], per il quale la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano è passata in giudicato.

I ruoli svolti da ciascuno di essi sono: [OSCURATO:PERSONA] amministratore di diritto della prima [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] responsabile finanziaria, [OSCURATO:PERSONA] responsabile commerciale, [OSCURATO:PERSONA] amministratore di diritto della seconda [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi.

Con il primo motivo sostiene di essere stata condannata per il capo A) solo perché amministratore di diritto di [OSCURATO:PERSONA] advertising group srl, in realtà si trattava di una testa di legno ed è stata quindi condannata per una mera responsabilità di posizione senza che sia mai stato individuato neanche un atto di gestione fatto personalmente dall'imputata.

Con il secondo motivo deduce ancora sulla questione di essere stata una mera testa di legno stavolta sotto il profilo dell'onere della prova.

Con il terzo motivo deduce ancora sulla questione di essere stata una mera testa di legno stavolta censurando un passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si dice che il reale amministratore [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni liberatorie della imputata, passaggio erroneo sia perché lo stesso era ai tempi latitante, sia perché non competerebbe alla difesa introdurre un tale tipo di prova.

Con il quarto motivo deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento al quantum della confisca che ha tenuto conto anche delle annualità per cui era stato pronunciato il non doversi procedere per prescrizione, operazione non possibile in caso di confisca per equivalente prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen, norma non applicabile ratione temporis al reato in esame.

Con il quinto motivo deduce motivazione apparente con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo C) in cui non continua a non essere individuato il comportamento che avrebbe tenuto la imputata.

3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi più un motivo aggiunto.

Con il primo motivo deduce, in ordine ai capo A) della imputazione, vizio di motivazione con riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputata della fittizietà delle operazioni oggetto delle fatture della [OSCURATO:SOCIETA], in particolare sostiene che nella Torne italiane era solo una impiegata, essendo direttore finanziario soltanto delle [OSCURATO:PERSONA] spagnole, che è stato attribuito credito alle dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che erano interessate a stornare da sé sospetti, che è stato tratto argomento di prova da una intercettazione in cui con [OSCURATO:PERSONA] parlavano di denaro pervenuto sui conti spagnoli, intercettazione che risale però al 2013, quindi successiva ai fatti contestati.

Con il secondo motivo deduce, in ordine al capo E) della imputazione, mancanza di motivazione sul vizio sollevato nell'originario atto di appello con cui si riteneva non compatibile il dolo di tale reato con quello di appropriazione indebita contestato in origine al capo F) e poi caduto in primo grado per prescrizione del reato; la prescrizione sottenderebbe la esistenza del reato, con cui quello in esame sarebbe incompatibile.

Con il terzo motivo deduce, in ordine al capo C) punto A), mancanza di motivazione in quanto non continua a non essere individuato il comportamento che avrebbe tenuto la imputata; la Corte d'appello non avrebbe considerato, inoltre, che la ICS esisteva dal 2003, la [OSCURATO:PERSONA] compare solo nel 2005, e che la [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le richieste di [OSCURATO:PERSONA], cercò di salvare la contabilità della ICS. 3.2.1 In data 27 giugno 2022 la difesa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in relazione al capo A) della imputazione un motivo aggiunto, in cui ha dedotto, con riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputata di partecipazione alla frode, che il conto corrente Sabadell su cui la stessa riceve un bonifico di 31.000 euro, non apparteneva alla titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]., ma era un conto personale del [OSCURATO:PERSONA], a questo punto per ritenere la partecipazione alla frode occorre ritenere che la Gladioli sapesse che il conto di [OSCURATO:PERSONA] era alimentato con i proventi della frode della ICS.

3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n, 176, in quanto nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la trattazione orale del processo, i coimputati l'hanno chiesta, la Corte di appello, che avrebbe dovuto a quel punto ammettere la discussione orale per tutti gli imputati, non ha permesso alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] di concludere oralmente ma ha permesso al pubblico ministero ed alla parte civile di farlo anche nei suoi confronti, creando in questo modo un ibrido tra il rito ordinario ed il rito cartolare.

Con il secondo motivo deduce, con riferimento ai capi A) ed E) della imputazione vizio di motivazione in ordine alla individuazione delle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA], che era responsabile della gestione commerciale della società, ma estraneo a quella finanziaria, e che non si può veder attribuire pregiudizi dal passaggio in giudicato di altri capi della pronuncia nei confronti di altri soggetti.

Con il terzo motivo deduce, in ordine al capo C) punto A), mancanza di motivazione in quanto non continua a non essere individuato il comportamento che avrebbe tenuto l'imputato.

Con il quarto motivo deduce, in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stata indicata una pena onnicomprensiva in cui non si comprende quale porzione sia per ciascun singolo reato, e che avrebbe dovuto essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione del rapporto di sudditanza tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], padre-padrone delle Torne.

Con il quinto motivo deduce, in ordine al quantum della confisca, che non si comprende in che modo la Corte sia arrivata ad individuare la somma di 2.280.960 euro quale profitto del reato, e che non possono essere tratti argomenti di prova da pronunce emesse in giudizi in cui l'imputato è rimasto estraneo, e che comunque vi sono errori contabili nella indicazione dei bonifici percepiti dall'imputato.

3.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi.

Con il primo motivo sostiene di essere stata condannata per il capo A) nonostante che la [OSCURATO:PERSONA] advertising group srl, di cui è stata legale rappresentante, fosse stata ceduta a [OSCURATO:PERSONA] group Advertising media srl già il 13 luglio 2007 per cui l'ultima dichiarazione fiscale firmata dalla imputata risale all'anno di imposta 2006, mentre nessun comportamento ha posto in essere per la Tonne group Advertising media srl per i cui illeciti fiscali è stata chiamata a rispondere a titolo di concorso esterno senza però che sia stato individuato un comportamento che la stessa abbia tenuto, posto che quelli riportati in sentenza sono successivi ai fatti e possono costituire al più una forma di favoreggiamento.5 Con il secondo motivo sostiene di essere stata condannata per il capo A) in forza di un travisamento della prova, perché la Corte d'appello ha ritenuto che la imputata fosse delegata ad operare sui conti della società emittente le fatture per operazioni inesistenti [OSCURATO:SOCIETA] (Italia Commerciale servizi srl), quando in realtà la stessa era delegata ad operare su altra società (Italia Comunicazione servizi srl).

Con il terzo motivo censura un passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si dice che il reale amministratore [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni liberatorie della imputata, passaggio erroneo sia perché lo stesso era ai tempi latitante, sia perché non competerebbe alla difesa introdurre un tale tipo di prova.

Con il quarto motivo deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento al quantum della confisca che ha tenuto conto arche della annualità 2007, momento in cui però non era ancora entrata in vigore la

I. 24 dicembre 2007, n. 244 che ha previsto la confisca per equivalente per i reati tributari, Inoltre, vi sarebbe indebita reformatio in peius perché in primo grado il tribunale aveva limitato la confisca a 238.138,43, a titolo di retribuzioni ricevute dalla imputata, con statuizione non appellata dal pubblico ministero.

Con il quinto motivo deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento al quantum della confisca che ha tenuto conto arche delle annualità per cui era stata pronunciato il non doversi procedere per prescrizione, operazione non possibile in caso di confisca per equivalente prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., norma non applicabile ratione temporis al reato in esame.

Con il sesto motivo deduce motivazione apparente con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo C) in cui non continua a non essere individuato il comportamento che avrebbe tenuto la imputata.

3.5. Con memoria del 27 giugno 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria contenente conclusioni scritte, ed in cui effettua ricognizione in diritto delle fattispecie contestate e chiede l'accoglimento dei ricorsi.

4. Le difese degli imputati hanno chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per raccoglimento del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] con assorbimento degli altri motivi, nonchè per raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] solo con riferimento ai motivi relativi al capo C) dell'imputazione, ed il rigetto degli altri motivi contenuti nei ricorsi.I difensori degli imputati (avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]) hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Nel giudizio di appello di rinvio, che si era svolto già con il rito della disciplina emergenziale introdotto dall'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, la difesa [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la trattazione orale del processo, e non è stata ammessa a quel punto alla discussione orale, che era stata chiesta, invece, ed ottenuta, dalle difese delle altre coimputate.

La Corte di appello ha spiegato la propria decisione in punto di rito a pag. 13 della sentenza impugnata, in cui evidenzia che con ciascun coimputato si forma un rapporto processuale diverso ed autonomo, e che, in definitiva, la richiesta di trattazione orale dell'uno non è suscettibile di essere estesa agli altri.

L'osservazione sull'autonomia di ciascun rapporto processuale è corretta, e di conseguenza sarebbe stato corretto sul piano procedurale se la Corte di appello avesse proceduto allo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] per far seguire al giudizio incardinato nei suoi confronti il rito camerale non partecipato, non coinvolgendolo in questo modo nel rito partecipato che avevano chieste le difese delle tre coimputate.

La Corte di appello, però, non ha separato le posizioni ed ha tenuto [OSCURATO:PERSONA] all'interno del medesimo processo, che ha seguito a quel punto un doppio rito, conseguenza delle diverse scelte processuali dei vari coimputati.

Una operazione di questo tipo, che comporta che un unico processo segua un rito composito, o ibrido, in astratto non è vietata nel sistema processuale, ma in concreto si scontra con la interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato alla norma dell'art. 23-bis, comma 8, d.l. n. 137, disposizione applicabile al giudizio di cassazione, e con riferimento alla quale è stato sostenuto che "in tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione regolati dagli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve essere adottata la forma ordinaria di trattazione quando, nel caso di più ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimento, l'istanza di trattazione orale sia stata formulata tempestivamente anche da una sola delle parti legittimate" (Sez. 1, Sentenza n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).Nella pronuncia appena citata, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'espressione usata dalla norma processuale ("una delle parti private o il pubblico ministero") comporti, in caso di richiesta di discussione orale proveniente anche da una sola delle parti, l'attrazione al rito partecipato anche dei rapporti processuali delle parti che non avevano formulato tale tipo di richiesta.

Atteso che la norma del comma 1 di tale articolo, dedicata ai giudizi di appello, è formulata esattamente nello stesso modo, disponendo che "per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire", la interpretazione della disposizione processuale non può che essere la stessa.

Ne consegue che anche nei giudizi di appello la richiesta di discussione orale proveniente da uno solo dei coimputati o delle parti civili, oltre che dal pubblico ministero, comporterà l'attrazione al rito partecipato anche dei rapporti processuali delle parti che non avevano formulato tale tipo di richiesta.

Ciò posto, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. (Sez. 5, Sentenza n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172), ed il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso presentato nell'interesse di tale imputato.

2. I motivi di ricorso sulla condanna per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per l'anno di imposta 2011 (primo, secondo e terzo motivo ricorso [OSCURATO:PERSONA]; primo, secondo e terzo motivo ricorso [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo e motivo aggiunto ricorso [OSCURATO:PERSONA]) sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano di essere state mere prestanome per i rapporti personali che le legavano a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere stata una mera impiegata delle [OSCURATO:PERSONA] italiane, perché la qualifica di responsabile finanziaria si riferisce alle sole [OSCURATO:PERSONA] spagnole.

Si tratta di argomenti che erano stati già portati all'attenzione della Corte di Cassazione nel precedente passaggio di questa vicenda in sede di legittimità, e che sono stati ritenuti non dotati di sufficiente fondamento negli atti processuali.

Nella pronuncia della Quinta Sezione n. 26742 del 2021 si legge, infatti, con riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che i giudici del merito hanno dato "chiaramente conto e valorizzato i numerosi e significativi compiti ricoperti da [OSCURATO:PERSONA] non solo nella società amministrata ma anche in altre compagini del gruppo [OSCURATO:PERSONA], su cui si facevano transitare i soldi delle frodi, essendo amministral:rice di più società, elencate alla pagina 34 della sentenza di primo grado.

Si è, inoltre, sottolineato che aveva custodito la documentazione di [OSCURATO:PERSONA] SL Spagna dopo l'esecuzione della misura cautelare; che aveva tentato di occultare documenti rilevanti, sollecitando, altresì, [OSCURATO:PERSONA] a distruggere la corrispondenza telematica per non far arrivare a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, a lei stessa, gli investigatori; si è anche ac:certato che le due società [OSCURATO:PERSONA] hanno versato bonifici internazionali con risorse provento del pagamento di fatture false sui conti correnti della fallita ICS in Spagna, quindi, alimentando la creazione di fondi neri.

Per quanto riguarda la madre [OSCURATO:PERSONA], si è razionalmente valorizzato il lungo periodo, dal 2006 al 2012, in cui la stessa è stata amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] B) ed in quanto tale ha sottoscritto le fraudolente dichiarazioni fiscali per tutte le relative annualità, partecipando e contribuendo in pieno al meccanismo fraudolento imperniato sull'uso nelle dichiarazioni fiscali della predetta società di fatture emesse da ICS per operazioni inesistenti, essendo, quindi, essenziale al funzionamento del sistema illecito la parte avuta dalla società da lei stessa amministrata" (pag. 25), mentre con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che anche in quel giudizio adduceva di non essere parte "del sistema di frodi, essendo la ricorrente una semplice dipendente, con mansioni di contabile" (pag. 27), la Quinta sezione ha rilevato che "i Giudici della fase di merito, sulla base delle informazioni rese da Fiandaca, e di una pluralità di conversazioni intercettate hanno plausibilmente attribuito all'imputata, in un esauriente e congruo percorso giustificativo - in particolare da pagina 39 a 48 della sentenza di primo grado - la qualifica di responsabile finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] ed ICS, ed hanno valorizzato, allo scopo di ritenere la sua partecipazione agli illeciti, in riferimento alla bancarotta impropria da operazioni dolose, alcune condotte ritenute provate.

Si è, infatti, posta in evidenza la qualità di delegata ad operare sui conti correnti bancari in Spagna delle società ICS e [OSCURATO:PERSONA] SL e l'investitura quale proc:uratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] nella cessione di quote da [OSCURATO:PERSONA] A alla società Dinofin, riferibile allo stesso gruppo.

Si è dato conto delle mansioni, svolte per più anni, di coordinamento del nevralgico settore della fatturazione e dei pagamenti degli spazi pubblicitari, di cui la giudicabile gestiva la compravendita dai concessionari ai clienti finali; si è, infine, dato peso probante anche all'occasione in cui ebbe disposizioni dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] di far cancellare le comunicazioni telematiche relative a [OSCURATO:PERSONA], onde evitare che gli investigatori potessero risalire alle attività della società.

La conferma di responsabilità nei confronti dell'imputata è derivata, come già correttamente ritenuto per i coimputati, dalla ineccepibile valutazione logica dei suindicati dati probatori, che ha portato a giudicare certa la partecipazione al meccanismo delle frodi fiscali" (pag. 27).A questa ricostruzione generale effettuata dalla Quinta, che si condivide ed a cui ci si riporta, va anche aggiunto che non giova a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la censura di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si afferma che il reale amministratore [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni liberatorie della imputata, passaggio ritenuto erroneo sia perché lo stesso era ai tempi latitante, sia perché non competerebbe alla difesa introdurre un tale tipo di prova, in quanto si tratta di un mero passaggio motivazionale non necessario nel percorso logico della pronuncia di condanna, la cui eventuale caduta è inidonea a disarticolare il ragionamento del giudice.

Lo stesso deve dirsi con riferimento all'argomento proposto nel solo ricorso [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, al contrario di quanto sostenuto dai giudici di appello, la imputata non era delegata ad operare sui conti della società emittente le fatture per operazioni inesistenti [OSCURATO:SOCIETA] (Italia Commerciale servizi sr1), perché era, in realtà, delegata ad operare sui conti di altra società (Italia Comunicazione servizi srl), il che, in realtà, costituisce ulteriore conferma del ruolo non di mera testa di legno dell'interessata ma del concreto coinvolgimento operativo della stessa in attività di carattere finanziario.

Mentre con riferimento agli argomenti proposti nel ricorso [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, in ordine alla circostanza che sia stato attribuito credito alle dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, a giudizio del ricorrente, sarebbe stato un teste interessate a stornare da sé sospetti, si tratta di mera questione di valutazione del compendio probatorio portato all'attenzione dei giudici del merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, mentre, per ciò che attiene all'aver tratto argomento di prova da una intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano di denaro fatto confluire su conti spagnoli, intercettazione che risale però al 2013, quindi dopo i fatti, non si rinvengono elementi di illogicità nella valutazione della Corte di appello, posto che è senz'altro possibile trarre argomenti di prova sulla intraneità di un soggetto ad un sistema di frodi e sulla sua consapevolezza dello stesso anche da un comportamento successivo al fatto storico contestato.

Quanto, invece, all'argomento proposto nel motivo aggiunto, in cui si chiede di valutare, con riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputata di partecipazione alla frode, che il conto corrente Sabadell su cui la stessa riceve un bonifico di 31.000 euro, non apparteneva alla titolarità della società ICS S.r.I., ma era un conto personale del [OSCURATO:PERSONA], e che conseguentemente, per ritenere la partecipazione alla frode, occorre ritenere che la Gladioli sapesse che il conto di [OSCURATO:PERSONA] era alimentato con i proventi della frode della ICS, va osservato che si tratta di argomento che non è in grado di scalfire il ragionamento dei giudici del merito, posto che non è illogico ritenere che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], su cui vi è già il giudicato conseguenza della pronuncia della Quinta sezione più volte citata, comportasse anche la conoscenza della provenienza del denaro transitato sui conti di [OSCURATO:PERSONA].

3. I motivi di ricorso in punto di confisca (quarto motivo [OSCURATO:PERSONA], quarto e quinto motivo [OSCURATO:PERSONA]; il motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sul punto, come detto, è stato assorbito) sono infondati.

Si preferisce ricordare che la questione attiene al solo capo A) dell'imputazione (l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, perché la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale del capo C) non è stata affiancata da disposizioni in punto di confisca), e ricapitolare preliminarmente le statuizioni dei giudici del merito in punto di confisca.

In primo grado il Tribunale di Milano, condannando le imputate per l'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 con riferimento alle dichiarazioni degli anni di imposta 2008, 2009, 2010, 2011, aveva disposto la confisca di euro 298.398,36 in danno di [OSCURATO:PERSONA] per disponibilità finanziarie ed euro 238.138,43 in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui 233.038,43 per disponibilità finanziarie, euro 5.000 per beni mobili registrati, euro 100 per quote societarie.

Nello stesso dispositivo il Tribunale precisava che la confisca era disposta a titolo di profitto del reato e nella forma della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge 244 del 2007, che è la norma che ha introdotto la confisca di valore, o per equivalente, nei reati tributari.

In secondo grado la Corte d'appello, condannando le imputate per l'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 con riferimento alla sola dichiarazione dell'anno di imposta 2011 (prescritti i tre anni precedenti), non ha modificato questi importi, perché, respingendo sul punto gli appelli, ha confermato tutte le statuizioni in punto di confisca.

Le imputate ritengono che in questo modo sia stata mantenuta la confisca anche sul profitto delle annualità prescritte, facendo in questo modo applicazione retroattiva della norma dell'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto soltanto con l'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, applicazione retroattiva non possibile per una norma sanzionatoria quale quella che prevede la confisca per equivalente.

In realtà, questa conclusione non è corretta.

Le imputate sono state condannate in concorso per il capo A) dell'imputazione, il cui profitto del reato è pari ad euro 2.949.828,12.

Come la Corte d'appello ha ripetutamente spiegato nel corpo della sua motivazione, questa statuizione di condanna comportava il potere del giudice (in realtà, l'obbligo del giudice, trattandosi di una confisca, per l'appunto, obbligatoria) di disporre la confisca di euro 2.949.828,12, in solido tra tutti i coimputati dichiarati responsabili del medesimo reato, in forza del principio solidaristico che caratterizza la disciplina del concorso di persone nel reato.

Il giudice di primo grado, che aveva condannato anche per le annualità 2008, 2009, 2010, e che quindi, avrebbe potuto (anzi, dovuto) disporre la confisca per importi corrispondenti alla somma del profitto di ciascuno dei reati per cui pronunciava condanna, ha, invece, disposto la confisca su somme di gran lunga inferiori, che, cumulate, non raggiungono neanche l'importo del profitto del solo anno di imposta 2011.

Il giudice di primo grado si è, infatti, limitato a disporre la confisca delle disponibilità finanziarie e dei beni che erano stati aggrediti in occasione del sequestro, evitando di disporre confisca per la parte in cui il decreto di sequestro era rimasto non eseguito.

Era una decisione non corretta, perché la statuizione di confisca è sganciata dal sequestro materialmente eseguito ed è collegata solo al titolo di reato ed al profitto che lo stesso ha generato come riconosciuto in sentenza.

La Corte d'appello ha riconosciuto in motivazione l'errore per difetto del giudice di primo grado e spiegato che la condanna per la sola annualità 2011 obbligava a disporre la confisca di euro 2.949.828,12, e che, essendo la somma in concreto confiscata inferiore, non si poteva disporre restituzione per le annualità che venivano dichiarate prescritte.

Si tratta di motivazione del tutto logica, e che non contrasta né con il divieto di reformatio in peius, né con il divieto di applicazione retroattiva di norma sanzionatoria, posto che il giudice di primo grado non aveva imputato le somme confiscate ad una delle annualità poi dichiarate prescritte in appello, indicandole, invece, onnicomprensivamente come profitto dei reati per cui era giunto a condanna.

La sola [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, disponendo la confisca nei suoi confronti, sia stata fatta applicazione retroattiva anche della norma dell'art. 1, comma 143,

I. 244 del 2007, perchè le sue condotte si arresterebbero alla dichiarazione fiscale 2006.

Quest'ultima osservazione, però, parte da un presupposto di fatto errato, perché postula che [OSCURATO:PERSONA] sia stata condannata per aver sottoscritto la dichiarazione 2006, mentre, invece, la stessa è stata condannata per il concorso quale extraneus nell'utilizzo in dichiarazione delle fatture dell'anno di imposta 2011, e la confisca è conseguenza di tale condanna, e non di altro titolo.

4. Il secondo motivo del solo ricorso [OSCURATO:PERSONA], in cui si censura, con riferimento al capo E) della imputazione, mancanza di motivazione sul vizio sollevato nell'originario atto di appello con cui si riteneva non compatibile il dolo di tale reato con quello di appropriazione indebita contestato in origine al capo F) (poi caduto in primo grado per prescrizione del reato, la prescrizione sottenderebbe la esistenza del reato, con cui quello in esame sarebbe incompatibile), è inammissibile.

Il giudice di rinvio, recependo l'indicazione della pronuncia della Quinta sezione, ha, infatti, assorbito il fatto contestato nel capo E) con quello contestato nel capo A), di cui costituiva un duplicato, unica essendo la dichiarazione fiscale in cui erano state utilizzate le fatture per operazioni inesistenti.

Nell'assorbirlo la Corte d'appello ha espressamente precisato di non applicare aumenti alla pena che in primo grado era stata inflitta per il reato del capo A. In questo modo la condanna per la condotta originariamente descritta al capo E), e poi confluita nel capo A), è diventata puramente di principio, perchè priva di conseguenze concrete sia in punto di pena che in punto di confisca.

Ne consegue - anche a prescindere dalla circostan2:a che, in realtà, l'argomento introdotto in tale motivo era infondato nel merito, perché il dolo dell'appropriazione indebita non è incompatibile con quello di evasione, perché il fine di evasione può essere affiancato da altre finalità, tra cui quella di procurarsi denaro da usare per appropriarsene o per distrarlo in favore di terzi - che l'impugnazione su tale punto è inammissibile per carenza di interesse, perché un eventuale annullamento non avrebbe benefici sulla posizione della imputata non comportando la rideterminazione della pena.

L'interesse ad impugnare è, infatti, condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e, perché sussista, occorre che l'eliminazione del provvedimento impugnato determini per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578).

5. Non sono fondati, da ultimo, i motivi dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul punto in larga parte sovrapponibili, relativi alla condanna per la bancarotta fraudolenta documentale della ICS (quinto motivo [OSCURATO:PERSONA], sesto [OSCURATO:PERSONA], terzo [OSCURATO:PERSONA]).

Nella pronuncia della Quinta Sezione n. 26742 del 2021 era stato disposto sul punto l'annullamento con rinvio con la seguente motivazione: "la motivazione confezionata dai Giudici di appello appare gravemente lacunosa, non avendo dato conto né del contributo causale fornito dai giudicabili alla situazione di assenza o inattendibilità delle scritture contabili, né della consapevolezza dei riflessi sulla stessa che ne sarebbero derivati.

Va osservato, in primis, che i Giudici di appello si sono affidati alla considerazione di carattere generale che appariva inverosimile che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto tutto da solo, senza che nessuno di quelli che lo circondavano quotidianamente si accorgesse che ICS fosse una cartiera senza una sede, che emettesse fatture per operazioni inesistenti, che non avesse le scritture contabili e che non depositasse bilanci.

La precedente proposizione, inserita nella parte dedicata all'esame dei motivi presentati da [OSCURATO:PERSONA] ma in sostanza riferibile a tutti gli imputati, appare frutto cli un'impostazione interpretativa che non è in sé illogica ma che dimostra inidoneità giustificativa se non accompagnata dalla precisazione di elementi di fatto a sostegno della conferma di responsabilità in relazione alle specifiche posizioni ed alle doglianze di ciascun imputato" (pag. 16).

Il giudice del rinvio ha confermato la condanna originaria inflitta sul punto dal giudice di primo grado, ed ha sviluppato un percorso logico che parte dalla intervenuta definitività della condanna per il reato di bancarotta per operazioni dolose della stessa ICS, cui aggiunge la seguente motivazione: "è necessario e sufficiente compiere un solo ulteriore passaggio logico, al fine di dimostrare il concorso di ciascun imputato nel reato di bancarotta documentale, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo.

La realizzazione della strategia criminale, che implicava la cessione delle somme versate dalle due società [OSCURATO:PERSONA], amministrate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di iva, a ICS, che come società le faceva transitare sui conti spagnoli, e quindi su conti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta provvedeva a compensare i complici, implicava non soltanto la piena consapevolezza del destino di ICS, società fantasma al fallimento, ma la preordinazione di tale sorte, nella quale era contemplata l'omissione delle scritture contabili.

In quanto società fantasma, ICS, che incassava somme elevatissime a titolo di iva, e che assolutamente nulla versava al fisco e non presentava alcuna dichiarazione fiscale, non avrebbe in nessun caso potuto tenere scritture contabili regolari, Inoltre, se fossero state tenute scritture contabili, come si è detto, certamente non regolari, la loro distruzione in prossimità del fallimento era non solo prevedibile, ma certa e prevista" (pagg. 23 e 24).

Si tratta di argomenti del tutto logici, e non congetturali, applicazione di regole di esperienza che tengono in considerazione l'id quod plerumque accidit, che è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal c:aso concreto, ma fondato su ripetute esperienze, che ha superato lo scrutinio della corte di legittimità che lo ha ritenuto un contenuto consentito nel percorso logico della motivazione della sentenza di condanna (Sez. 1, Sentenza n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, PG in proc.

Romano, Rv. 281385: h materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità; conforme Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, PM in proc.

Devona, Rv. 277312).

Non sono in grado di scalfire le conclusioni raggiunte dai giudici del merito la circostanza dedotta nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ia ICS esistesse dal 2003, mentre [OSCURATO:PERSONA] compare solo nel 2005, atteso che una persona fisica può subentrare anche in un momento successivo di un percorso fraudolento già avviato, o la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le richieste di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe cercato di salvare la contabilità della ICS dalla distruzione, atteso che ciò presupporrebbe la regolarità della contabilità della ICS, giudizio che, in difetto di rinvenimento della stessa, è comunque impossibile da formulare.

6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] con assorbimento degli altri motivi, nonchè l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] solo con riferimento ai motivi relativi al capo C) dell'imputazione, ed il rigetto degli altri motivi contenuti nei ricorsi. uditi i difensori degli imputati (avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 novembre 2016 il Tribunale di Milano, in rito abbreviato, ha giudicato responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei reati - per ciò che rileva ai fini del presente giudizio - di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] commessa nelle dichiarazioni fiscali 2009, 2010, 2011, 2012 di [OSCURATO:PERSONA] group Advertising media srl e [OSCURATO:PERSONA] advertising group srl (capo A), di bancarotta fraudolenta documentale della [OSCURATO:SOCIETA] (capo C, sottopunto A), nonché - per tutti tranne [OSCURATO:PERSONA] - utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] commessa nelle dichiarazioni fiscali 2009, 2010, 2011, 2012 di [OSCURATO:PERSONA] advertising group srl (capo E). Con sentenza del 14 maggio 2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il reato di cui al capo A) in quello di concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti della [OSCURATO:SOCIETA], e confermato la condanna per il resto. Con sentenza 18 febbraio 2021, n. 26472 la quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, limitatamente alla condanna per i tre capi di imputazione sopra riportati. In motivazione si evidenziava l'indebita riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), il vizio di motivazione in ordine al ruolo svolto da ciascuno degli imputati nel reato di cui al capo C), e l'assorbimento del reato di cui al capo E) in quello di cui al capo A) per essere state utilizzate le fatture inesistenti all'interno delle medesime dichiarazioni fiscali. Con sentenza del 25 novembre 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione per il reato di cui al capo A), limitatamente ai fatti delle dichiarazioni fiscali 2009 e 2010, ha assorbito i fatti contestati al capo E) in quelli contestati al capo A), ha rideterminato le pene principali ed accessorie ed il quantum della confisca, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. In particolare, i fatti accertati nella fase di merito sono relativi ad un articolato sistema di frodi fiscali realizzato nell'ambito delle relazioni commerciali circa la compravendita degli spazi televisivi pubblicitari da parte dei maggiori concessionari presenti sul territorio nazionale a favore di clienti italiani; tra i primi e gli acquirenti finali si sono inserite - secondo lo schema operativo delle cosiddette frodi carosello - una pluralità di società, attive anche all'estero„ avvicendandosi ed adoperando il sistema di esenzione iva per acquisti intracomunitari a fini truffaldini.4. Tra queste la [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto pacificamente la funzione di società cartiera, emettendo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA] che maturavano ingenti crediti iva mentre i debiti restavano a gravare solo su ICS. In tal modo era realizzata un'evasione di imposta relativa all'iva per decine di milioni di euro, oggetto della imputazione di cui al capo A). Il fallimento di ICS a causa dell'accumularsi dei debiti tributari ha comportato l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo C). La residua imputazione descritta nel capo E) di frode fiscale a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] è collegata al descritto complessivo meccanismo illecito e realizzata tramite altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]. Gli odierni imputati sono chiamati a rispondere degli addebiti, contestati originariamente in concorso con il principale artefice del meccanismo fraudolento, [OSCURATO:PERSONA], per il quale la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano è passata in giudicato. I ruoli svolti da ciascuno di essi sono: [OSCURATO:PERSONA] amministratore di diritto della prima [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] responsabile finanziaria, [OSCURATO:PERSONA] responsabile commerciale, [OSCURATO:PERSONA] amministratore di diritto della seconda [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi. Con il primo motivo sostiene di essere stata condannata per il capo A) solo perché amministratore di diritto di [OSCURATO:PERSONA] advertising group srl, in realtà si trattava di una testa di legno ed è stata quindi condannata per una mera responsabilità di posizione senza che sia mai stato individuato neanche un atto di gestione fatto personalmente dall'imputata. Con il secondo motivo deduce ancora sulla questione di essere stata una mera testa di legno stavolta sotto il profilo dell'onere della prova. Con il terzo motivo deduce ancora sulla questione di essere stata una mera testa di legno stavolta censurando un passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si dice che il reale amministratore [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni liberatorie della imputata, passaggio erroneo sia perché lo stesso era ai tempi latitante, sia perché non competerebbe alla difesa introdurre un tale tipo di prova. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento al quantum della confisca che ha tenuto conto anche delle annualità per cui era stato pronunciato il non doversi procedere per prescrizione, operazione non possibile in caso di confisca per equivalente prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen, norma non applicabile ratione temporis al reato in esame. Con il quinto motivo deduce motivazione apparente con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo C) in cui non continua a non essere individuato il comportamento che avrebbe tenuto la imputata. 3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi più un motivo aggiunto. Con il primo motivo deduce, in ordine ai capo A) della imputazione, vizio di motivazione con riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputata della fittizietà delle operazioni oggetto delle fatture della [OSCURATO:SOCIETA], in particolare sostiene che nella Torne italiane era solo una impiegata, essendo direttore finanziario soltanto delle [OSCURATO:PERSONA] spagnole, che è stato attribuito credito alle dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che erano interessate a stornare da sé sospetti, che è stato tratto argomento di prova da una intercettazione in cui con [OSCURATO:PERSONA] parlavano di denaro pervenuto sui conti spagnoli, intercettazione che risale però al 2013, quindi successiva ai fatti contestati. Con il secondo motivo deduce, in ordine al capo E) della imputazione, mancanza di motivazione sul vizio sollevato nell'originario atto di appello con cui si riteneva non compatibile il dolo di tale reato con quello di appropriazione indebita contestato in origine al capo F) e poi caduto in primo grado per prescrizione del reato; la prescrizione sottenderebbe la esistenza del reato, con cui quello in esame sarebbe incompatibile. Con il terzo motivo deduce, in ordine al capo C) punto A), mancanza di motivazione in quanto non continua a non essere individuato il comportamento che avrebbe tenuto la imputata; la Corte d'appello non avrebbe considerato, inoltre, che la ICS esisteva dal 2003, la [OSCURATO:PERSONA] compare solo nel 2005, e che la [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le richieste di [OSCURATO:PERSONA], cercò di salvare la contabilità della ICS. 3.2.1 In data 27 giugno 2022 la difesa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in relazione al capo A) della imputazione un motivo aggiunto, in cui ha dedotto, con riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputata di partecipazione alla frode, che il conto corrente Sabadell su cui la stessa riceve un bonifico di 31.000 euro, non apparteneva alla titolarità della società [OSCURATO:SOCIETA]., ma era un conto personale del [OSCURATO:PERSONA], a questo punto per ritenere la partecipazione alla frode occorre ritenere che la Gladioli sapesse che il conto di [OSCURATO:PERSONA] era alimentato con i proventi della frode della ICS. 3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n, 176, in quanto nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la trattazione orale del processo, i coimputati l'hanno chiesta, la Corte di appello, che avrebbe dovuto a quel punto ammettere la discussione orale per tutti gli imputati, non ha permesso alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] di concludere oralmente ma ha permesso al pubblico ministero ed alla parte civile di farlo anche nei suoi confronti, creando in questo modo un ibrido tra il rito ordinario ed il rito cartolare. Con il secondo motivo deduce, con riferimento ai capi A) ed E) della imputazione vizio di motivazione in ordine alla individuazione delle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA], che era responsabile della gestione commerciale della società, ma estraneo a quella finanziaria, e che non si può veder attribuire pregiudizi dal passaggio in giudicato di altri capi della pronuncia nei confronti di altri soggetti. Con il terzo motivo deduce, in ordine al capo C) punto A), mancanza di motivazione in quanto non continua a non essere individuato il comportamento che avrebbe tenuto l'imputato. Con il quarto motivo deduce, in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stata indicata una pena onnicomprensiva in cui non si comprende quale porzione sia per ciascun singolo reato, e che avrebbe dovuto essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione del rapporto di sudditanza tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], padre-padrone delle Torne. Con il quinto motivo deduce, in ordine al quantum della confisca, che non si comprende in che modo la Corte sia arrivata ad individuare la somma di 2.280.960 euro quale profitto del reato, e che non possono essere tratti argomenti di prova da pronunce emesse in giudizi in cui l'imputato è rimasto estraneo, e che comunque vi sono errori contabili nella indicazione dei bonifici percepiti dall'imputato. 3.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi. Con il primo motivo sostiene di essere stata condannata per il capo A) nonostante che la [OSCURATO:PERSONA] advertising group srl, di cui è stata legale rappresentante, fosse stata ceduta a [OSCURATO:PERSONA] group Advertising media srl già il 13 luglio 2007 per cui l'ultima dichiarazione fiscale firmata dalla imputata risale all'anno di imposta 2006, mentre nessun comportamento ha posto in essere per la Tonne group Advertising media srl per i cui illeciti fiscali è stata chiamata a rispondere a titolo di concorso esterno senza però che sia stato individuato un comportamento che la stessa abbia tenuto, posto che quelli riportati in sentenza sono successivi ai fatti e possono costituire al più una forma di favoreggiamento.5 Con il secondo motivo sostiene di essere stata condannata per il capo A) in forza di un travisamento della prova, perché la Corte d'appello ha ritenuto che la imputata fosse delegata ad operare sui conti della società emittente le fatture per operazioni inesistenti [OSCURATO:SOCIETA] (Italia Commerciale servizi srl), quando in realtà la stessa era delegata ad operare su altra società (Italia Comunicazione servizi srl). Con il terzo motivo censura un passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si dice che il reale amministratore [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni liberatorie della imputata, passaggio erroneo sia perché lo stesso era ai tempi latitante, sia perché non competerebbe alla difesa introdurre un tale tipo di prova. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento al quantum della confisca che ha tenuto conto arche della annualità 2007, momento in cui però non era ancora entrata in vigore la I. 24 dicembre 2007, n. 244 che ha previsto la confisca per equivalente per i reati tributari, Inoltre, vi sarebbe indebita reformatio in peius perché in primo grado il tribunale aveva limitato la confisca a 238.138,43, a titolo di retribuzioni ricevute dalla imputata, con statuizione non appellata dal pubblico ministero. Con il quinto motivo deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento al quantum della confisca che ha tenuto conto arche delle annualità per cui era stata pronunciato il non doversi procedere per prescrizione, operazione non possibile in caso di confisca per equivalente prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., norma non applicabile ratione temporis al reato in esame. Con il sesto motivo deduce motivazione apparente con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo C) in cui non continua a non essere individuato il comportamento che avrebbe tenuto la imputata. 3.5. Con memoria del 27 giugno 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria contenente conclusioni scritte, ed in cui effettua ricognizione in diritto delle fattispecie contestate e chiede l'accoglimento dei ricorsi. 4. Le difese degli imputati hanno chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per raccoglimento del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] con assorbimento degli altri motivi, nonchè per raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] solo con riferimento ai motivi relativi al capo C) dell'imputazione, ed il rigetto degli altri motivi contenuti nei ricorsi.I difensori degli imputati (avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]) hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Nel giudizio di appello di rinvio, che si era svolto già con il rito della disciplina emergenziale introdotto dall'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, la difesa [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto la trattazione orale del processo, e non è stata ammessa a quel punto alla discussione orale, che era stata chiesta, invece, ed ottenuta, dalle difese delle altre coimputate. La Corte di appello ha spiegato la propria decisione in punto di rito a pag. 13 della sentenza impugnata, in cui evidenzia che con ciascun coimputato si forma un rapporto processuale diverso ed autonomo, e che, in definitiva, la richiesta di trattazione orale dell'uno non è suscettibile di essere estesa agli altri. L'osservazione sull'autonomia di ciascun rapporto processuale è corretta, e di conseguenza sarebbe stato corretto sul piano procedurale se la Corte di appello avesse proceduto allo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] per far seguire al giudizio incardinato nei suoi confronti il rito camerale non partecipato, non coinvolgendolo in questo modo nel rito partecipato che avevano chieste le difese delle tre coimputate. La Corte di appello, però, non ha separato le posizioni ed ha tenuto [OSCURATO:PERSONA] all'interno del medesimo processo, che ha seguito a quel punto un doppio rito, conseguenza delle diverse scelte processuali dei vari coimputati. Una operazione di questo tipo, che comporta che un unico processo segua un rito composito, o ibrido, in astratto non è vietata nel sistema processuale, ma in concreto si scontra con la interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato alla norma dell'art. 23-bis, comma 8, d.l. n. 137, disposizione applicabile al giudizio di cassazione, e con riferimento alla quale è stato sostenuto che "in tema di procedimenti innanzi alla Corte di cassazione regolati dagli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve essere adottata la forma ordinaria di trattazione quando, nel caso di più ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimento, l'istanza di trattazione orale sia stata formulata tempestivamente anche da una sola delle parti legittimate" (Sez. 1, Sentenza n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).Nella pronuncia appena citata, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'espressione usata dalla norma processuale ("una delle parti private o il pubblico ministero") comporti, in caso di richiesta di discussione orale proveniente anche da una sola delle parti, l'attrazione al rito partecipato anche dei rapporti processuali delle parti che non avevano formulato tale tipo di richiesta. Atteso che la norma del comma 1 di tale articolo, dedicata ai giudizi di appello, è formulata esattamente nello stesso modo, disponendo che "per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire", la interpretazione della disposizione processuale non può che essere la stessa. Ne consegue che anche nei giudizi di appello la richiesta di discussione orale proveniente da uno solo dei coimputati o delle parti civili, oltre che dal pubblico ministero, comporterà l'attrazione al rito partecipato anche dei rapporti processuali delle parti che non avevano formulato tale tipo di richiesta. Ciò posto, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. (Sez. 5, Sentenza n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172), ed il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso presentato nell'interesse di tale imputato. 2. I motivi di ricorso sulla condanna per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per l'anno di imposta 2011 (primo, secondo e terzo motivo ricorso [OSCURATO:PERSONA]; primo, secondo e terzo motivo ricorso [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo e motivo aggiunto ricorso [OSCURATO:PERSONA]) sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano di essere state mere prestanome per i rapporti personali che le legavano a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere stata una mera impiegata delle [OSCURATO:PERSONA] italiane, perché la qualifica di responsabile finanziaria si riferisce alle sole [OSCURATO:PERSONA] spagnole. Si tratta di argomenti che erano stati già portati all'attenzione della Corte di Cassazione nel precedente passaggio di questa vicenda in sede di legittimità, e che sono stati ritenuti non dotati di sufficiente fondamento negli atti processuali. Nella pronuncia della Quinta Sezione n. 26742 del 2021 si legge, infatti, con riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] che i giudici del merito hanno dato "chiaramente conto e valorizzato i numerosi e significativi compiti ricoperti da [OSCURATO:PERSONA] non solo nella società amministrata ma anche in altre compagini del gruppo [OSCURATO:PERSONA], su cui si facevano transitare i soldi delle frodi, essendo amministral:rice di più società, elencate alla pagina 34 della sentenza di primo grado. Si è, inoltre, sottolineato che aveva custodito la documentazione di [OSCURATO:PERSONA] SL Spagna dopo l'esecuzione della misura cautelare; che aveva tentato di occultare documenti rilevanti, sollecitando, altresì, [OSCURATO:PERSONA] a distruggere la corrispondenza telematica per non far arrivare a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, a lei stessa, gli investigatori; si è anche ac:certato che le due società [OSCURATO:PERSONA] hanno versato bonifici internazionali con risorse provento del pagamento di fatture false sui conti correnti della fallita ICS in Spagna, quindi, alimentando la creazione di fondi neri. Per quanto riguarda la madre [OSCURATO:PERSONA], si è razionalmente valorizzato il lungo periodo, dal 2006 al 2012, in cui la stessa è stata amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] B) ed in quanto tale ha sottoscritto le fraudolente dichiarazioni fiscali per tutte le relative annualità, partecipando e contribuendo in pieno al meccanismo fraudolento imperniato sull'uso nelle dichiarazioni fiscali della predetta società di fatture emesse da ICS per operazioni inesistenti, essendo, quindi, essenziale al funzionamento del sistema illecito la parte avuta dalla società da lei stessa amministrata" (pag. 25), mentre con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che anche in quel giudizio adduceva di non essere parte "del sistema di frodi, essendo la ricorrente una semplice dipendente, con mansioni di contabile" (pag. 27), la Quinta sezione ha rilevato che "i Giudici della fase di merito, sulla base delle informazioni rese da Fiandaca, e di una pluralità di conversazioni intercettate hanno plausibilmente attribuito all'imputata, in un esauriente e congruo percorso giustificativo - in particolare da pagina 39 a 48 della sentenza di primo grado - la qualifica di responsabile finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] ed ICS, ed hanno valorizzato, allo scopo di ritenere la sua partecipazione agli illeciti, in riferimento alla bancarotta impropria da operazioni dolose, alcune condotte ritenute provate. Si è, infatti, posta in evidenza la qualità di delegata ad operare sui conti correnti bancari in Spagna delle società ICS e [OSCURATO:PERSONA] SL e l'investitura quale proc:uratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] nella cessione di quote da [OSCURATO:PERSONA] A alla società Dinofin, riferibile allo stesso gruppo. Si è dato conto delle mansioni, svolte per più anni, di coordinamento del nevralgico settore della fatturazione e dei pagamenti degli spazi pubblicitari, di cui la giudicabile gestiva la compravendita dai concessionari ai clienti finali; si è, infine, dato peso probante anche all'occasione in cui ebbe disposizioni dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] di far cancellare le comunicazioni telematiche relative a [OSCURATO:PERSONA], onde evitare che gli investigatori potessero risalire alle attività della società. La conferma di responsabilità nei confronti dell'imputata è derivata, come già correttamente ritenuto per i coimputati, dalla ineccepibile valutazione logica dei suindicati dati probatori, che ha portato a giudicare certa la partecipazione al meccanismo delle frodi fiscali" (pag. 27).A questa ricostruzione generale effettuata dalla Quinta, che si condivide ed a cui ci si riporta, va anche aggiunto che non giova a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la censura di un passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si afferma che il reale amministratore [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni liberatorie della imputata, passaggio ritenuto erroneo sia perché lo stesso era ai tempi latitante, sia perché non competerebbe alla difesa introdurre un tale tipo di prova, in quanto si tratta di un mero passaggio motivazionale non necessario nel percorso logico della pronuncia di condanna, la cui eventuale caduta è inidonea a disarticolare il ragionamento del giudice. Lo stesso deve dirsi con riferimento all'argomento proposto nel solo ricorso [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, al contrario di quanto sostenuto dai giudici di appello, la imputata non era delegata ad operare sui conti della società emittente le fatture per operazioni inesistenti [OSCURATO:SOCIETA] (Italia Commerciale servizi sr1), perché era, in realtà, delegata ad operare sui conti di altra società (Italia Comunicazione servizi srl), il che, in realtà, costituisce ulteriore conferma del ruolo non di mera testa di legno dell'interessata ma del concreto coinvolgimento operativo della stessa in attività di carattere finanziario. Mentre con riferimento agli argomenti proposti nel ricorso [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, in ordine alla circostanza che sia stato attribuito credito alle dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, a giudizio del ricorrente, sarebbe stato un teste interessate a stornare da sé sospetti, si tratta di mera questione di valutazione del compendio probatorio portato all'attenzione dei giudici del merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, mentre, per ciò che attiene all'aver tratto argomento di prova da una intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano di denaro fatto confluire su conti spagnoli, intercettazione che risale però al 2013, quindi dopo i fatti, non si rinvengono elementi di illogicità nella valutazione della Corte di appello, posto che è senz'altro possibile trarre argomenti di prova sulla intraneità di un soggetto ad un sistema di frodi e sulla sua consapevolezza dello stesso anche da un comportamento successivo al fatto storico contestato. Quanto, invece, all'argomento proposto nel motivo aggiunto, in cui si chiede di valutare, con riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputata di partecipazione alla frode, che il conto corrente Sabadell su cui la stessa riceve un bonifico di 31.000 euro, non apparteneva alla titolarità della società ICS S.r.I., ma era un conto personale del [OSCURATO:PERSONA], e che conseguentemente, per ritenere la partecipazione alla frode, occorre ritenere che la Gladioli sapesse che il conto di [OSCURATO:PERSONA] era alimentato con i proventi della frode della ICS, va osservato che si tratta di argomento che non è in grado di scalfire il ragionamento dei giudici del merito, posto che non è illogico ritenere che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], su cui vi è già il giudicato conseguenza della pronuncia della Quinta sezione più volte citata, comportasse anche la conoscenza della provenienza del denaro transitato sui conti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. I motivi di ricorso in punto di confisca (quarto motivo [OSCURATO:PERSONA], quarto e quinto motivo [OSCURATO:PERSONA]; il motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sul punto, come detto, è stato assorbito) sono infondati. Si preferisce ricordare che la questione attiene al solo capo A) dell'imputazione (l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, perché la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale del capo C) non è stata affiancata da disposizioni in punto di confisca), e ricapitolare preliminarmente le statuizioni dei giudici del merito in punto di confisca. In primo grado il Tribunale di Milano, condannando le imputate per l'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 con riferimento alle dichiarazioni degli anni di imposta 2008, 2009, 2010, 2011, aveva disposto la confisca di euro 298.398,36 in danno di [OSCURATO:PERSONA] per disponibilità finanziarie ed euro 238.138,43 in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui 233.038,43 per disponibilità finanziarie, euro 5.000 per beni mobili registrati, euro 100 per quote societarie. Nello stesso dispositivo il Tribunale precisava che la confisca era disposta a titolo di profitto del reato e nella forma della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge 244 del 2007, che è la norma che ha introdotto la confisca di valore, o per equivalente, nei reati tributari. In secondo grado la Corte d'appello, condannando le imputate per l'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 con riferimento alla sola dichiarazione dell'anno di imposta 2011 (prescritti i tre anni precedenti), non ha modificato questi importi, perché, respingendo sul punto gli appelli, ha confermato tutte le statuizioni in punto di confisca. Le imputate ritengono che in questo modo sia stata mantenuta la confisca anche sul profitto delle annualità prescritte, facendo in questo modo applicazione retroattiva della norma dell'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto soltanto con l'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, applicazione retroattiva non possibile per una norma sanzionatoria quale quella che prevede la confisca per equivalente. In realtà, questa conclusione non è corretta. Le imputate sono state condannate in concorso per il capo A) dell'imputazione, il cui profitto del reato è pari ad euro 2.949.828,12. Come la Corte d'appello ha ripetutamente spiegato nel corpo della sua motivazione, questa statuizione di condanna comportava il potere del giudice (in realtà, l'obbligo del giudice, trattandosi di una confisca, per l'appunto, obbligatoria) di disporre la confisca di euro 2.949.828,12, in solido tra tutti i coimputati dichiarati responsabili del medesimo reato, in forza del principio solidaristico che caratterizza la disciplina del concorso di persone nel reato. Il giudice di primo grado, che aveva condannato anche per le annualità 2008, 2009, 2010, e che quindi, avrebbe potuto (anzi, dovuto) disporre la confisca per importi corrispondenti alla somma del profitto di ciascuno dei reati per cui pronunciava condanna, ha, invece, disposto la confisca su somme di gran lunga inferiori, che, cumulate, non raggiungono neanche l'importo del profitto del solo anno di imposta 2011. Il giudice di primo grado si è, infatti, limitato a disporre la confisca delle disponibilità finanziarie e dei beni che erano stati aggrediti in occasione del sequestro, evitando di disporre confisca per la parte in cui il decreto di sequestro era rimasto non eseguito. Era una decisione non corretta, perché la statuizione di confisca è sganciata dal sequestro materialmente eseguito ed è collegata solo al titolo di reato ed al profitto che lo stesso ha generato come riconosciuto in sentenza. La Corte d'appello ha riconosciuto in motivazione l'errore per difetto del giudice di primo grado e spiegato che la condanna per la sola annualità 2011 obbligava a disporre la confisca di euro 2.949.828,12, e che, essendo la somma in concreto confiscata inferiore, non si poteva disporre restituzione per le annualità che venivano dichiarate prescritte. Si tratta di motivazione del tutto logica, e che non contrasta né con il divieto di reformatio in peius, né con il divieto di applicazione retroattiva di norma sanzionatoria, posto che il giudice di primo grado non aveva imputato le somme confiscate ad una delle annualità poi dichiarate prescritte in appello, indicandole, invece, onnicomprensivamente come profitto dei reati per cui era giunto a condanna. La sola [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, disponendo la confisca nei suoi confronti, sia stata fatta applicazione retroattiva anche della norma dell'art. 1, comma 143, I. 244 del 2007, perchè le sue condotte si arresterebbero alla dichiarazione fiscale 2006. Quest'ultima osservazione, però, parte da un presupposto di fatto errato, perché postula che [OSCURATO:PERSONA] sia stata condannata per aver sottoscritto la dichiarazione 2006, mentre, invece, la stessa è stata condannata per il concorso quale extraneus nell'utilizzo in dichiarazione delle fatture dell'anno di imposta 2011, e la confisca è conseguenza di tale condanna, e non di altro titolo. 4. Il secondo motivo del solo ricorso [OSCURATO:PERSONA], in cui si censura, con riferimento al capo E) della imputazione, mancanza di motivazione sul vizio sollevato nell'originario atto di appello con cui si riteneva non compatibile il dolo di tale reato con quello di appropriazione indebita contestato in origine al capo F) (poi caduto in primo grado per prescrizione del reato, la prescrizione sottenderebbe la esistenza del reato, con cui quello in esame sarebbe incompatibile), è inammissibile. Il giudice di rinvio, recependo l'indicazione della pronuncia della Quinta sezione, ha, infatti, assorbito il fatto contestato nel capo E) con quello contestato nel capo A), di cui costituiva un duplicato, unica essendo la dichiarazione fiscale in cui erano state utilizzate le fatture per operazioni inesistenti. Nell'assorbirlo la Corte d'appello ha espressamente precisato di non applicare aumenti alla pena che in primo grado era stata inflitta per il reato del capo A. In questo modo la condanna per la condotta originariamente descritta al capo E), e poi confluita nel capo A), è diventata puramente di principio, perchè priva di conseguenze concrete sia in punto di pena che in punto di confisca. Ne consegue - anche a prescindere dalla circostan2:a che, in realtà, l'argomento introdotto in tale motivo era infondato nel merito, perché il dolo dell'appropriazione indebita non è incompatibile con quello di evasione, perché il fine di evasione può essere affiancato da altre finalità, tra cui quella di procurarsi denaro da usare per appropriarsene o per distrarlo in favore di terzi - che l'impugnazione su tale punto è inammissibile per carenza di interesse, perché un eventuale annullamento non avrebbe benefici sulla posizione della imputata non comportando la rideterminazione della pena. L'interesse ad impugnare è, infatti, condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e, perché sussista, occorre che l'eliminazione del provvedimento impugnato determini per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578). 5. Non sono fondati, da ultimo, i motivi dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul punto in larga parte sovrapponibili, relativi alla condanna per la bancarotta fraudolenta documentale della ICS (quinto motivo [OSCURATO:PERSONA], sesto [OSCURATO:PERSONA], terzo [OSCURATO:PERSONA]). Nella pronuncia della Quinta Sezione n. 26742 del 2021 era stato disposto sul punto l'annullamento con rinvio con la seguente motivazione: "la motivazione confezionata dai Giudici di appello appare gravemente lacunosa, non avendo dato conto né del contributo causale fornito dai giudicabili alla situazione di assenza o inattendibilità delle scritture contabili, né della consapevolezza dei riflessi sulla stessa che ne sarebbero derivati. Va osservato, in primis, che i Giudici di appello si sono affidati alla considerazione di carattere generale che appariva inverosimile che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto tutto da solo, senza che nessuno di quelli che lo circondavano quotidianamente si accorgesse che ICS fosse una cartiera senza una sede, che emettesse fatture per operazioni inesistenti, che non avesse le scritture contabili e che non depositasse bilanci. La precedente proposizione, inserita nella parte dedicata all'esame dei motivi presentati da [OSCURATO:PERSONA] ma in sostanza riferibile a tutti gli imputati, appare frutto cli un'impostazione interpretativa che non è in sé illogica ma che dimostra inidoneità giustificativa se non accompagnata dalla precisazione di elementi di fatto a sostegno della conferma di responsabilità in relazione alle specifiche posizioni ed alle doglianze di ciascun imputato" (pag. 16). Il giudice del rinvio ha confermato la condanna originaria inflitta sul punto dal giudice di primo grado, ed ha sviluppato un percorso logico che parte dalla intervenuta definitività della condanna per il reato di bancarotta per operazioni dolose della stessa ICS, cui aggiunge la seguente motivazione: "è necessario e sufficiente compiere un solo ulteriore passaggio logico, al fine di dimostrare il concorso di ciascun imputato nel reato di bancarotta documentale, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo. La realizzazione della strategia criminale, che implicava la cessione delle somme versate dalle due società [OSCURATO:PERSONA], amministrate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di iva, a ICS, che come società le faceva transitare sui conti spagnoli, e quindi su conti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta provvedeva a compensare i complici, implicava non soltanto la piena consapevolezza del destino di ICS, società fantasma al fallimento, ma la preordinazione di tale sorte, nella quale era contemplata l'omissione delle scritture contabili. In quanto società fantasma, ICS, che incassava somme elevatissime a titolo di iva, e che assolutamente nulla versava al fisco e non presentava alcuna dichiarazione fiscale, non avrebbe in nessun caso potuto tenere scritture contabili regolari, Inoltre, se fossero state tenute scritture contabili, come si è detto, certamente non regolari, la loro distruzione in prossimità del fallimento era non solo prevedibile, ma certa e prevista" (pagg. 23 e 24). Si tratta di argomenti del tutto logici, e non congetturali, applicazione di regole di esperienza che tengono in considerazione l'id quod plerumque accidit, che è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal c:aso concreto, ma fondato su ripetute esperienze, che ha superato lo scrutinio della corte di legittimità che lo ha ritenuto un contenuto consentito nel percorso logico della motivazione della sentenza di condanna (Sez. 1, Sentenza n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, PG in proc. Romano, Rv. 281385: h materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità; conforme Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, PM in proc. Devona, Rv. 277312). Non sono in grado di scalfire le conclusioni raggiunte dai giudici del merito la circostanza dedotta nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ia ICS esistesse dal 2003, mentre [OSCURATO:PERSONA] compare solo nel 2005, atteso che una persona fisica può subentrare anche in un momento successivo di un percorso fraudolento già avviato, o la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le richieste di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe cercato di salvare la contabilità della ICS dalla distruzione, atteso che ciò presupporrebbe la regolarità della contabilità della ICS, giudizio che, in difetto di rinvenimento della stessa, è comunque impossibile da formulare. 6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegu
Sentenza Cassazione n. 34896/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris