CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, evidenziato le ragioni alla base del differente esito della decisione che ha portato a ritenere come lo stupefacente rinvenuto al ricorrente fosse destinato, sia pure in parte, a terzi, tenuto conto della suddivisione in dosi (sette) della sostanza, delle modalità di occultamento all'interno del cambio dell'autovettura perquisita dagli operanti allorché il [OSCURATO:PERSONA], che aveva spontaneamente dichiarato di non essere assuntone, era distante dalla propria abitazione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sia dando conto dell'assenza di elementi positivi da valorizzare, sia della presenza dei precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06