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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09841/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza dell' 11 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze, avanzate dal condannato [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà, misure ritenute inadeguate per la pericolosità perdurante del soggetto istante. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza espresso il giudizio di inidoneità delle misure senza considerare la relazione redatta dall'U.e.p.e. e favorevole alla concessione della più ampia misura, che molti procedimenti pendenti si erano conclusi con sentenze di assoluzione o proscioglimento, che egli non era stato sottoposto per la seconda volta a misura di prevenzione, ma aveva subito la risottoposizione alla stessa dopo un periodo di carcerazione.

Inoltre, non si è tenuto conto dello svolgimento di attività lavorativa, che procura l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.0sserva il Collegio che la concessione della misura dell'affidamento postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati.

A tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi, tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di risocializzazione o, al contrario, di una attuale permeabilità a logiche di natura deviante o finanche delinquenziale. 2.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha compiuto un'attenta ponderazione dei cennati indici predittivi, valutando la concreta pericolosità sociale del condannato, desunto dai numerosi precedenti penali e giudiziari per reati commessi anche in epoca successiva a quelli per i quali deve espiare pena detentiva ed alla fruizione di altre misure alternative alla carcerazione, precedenti analizzati nello specifico, dalla risottoposizione a misura di prevenzione senza effetti realmente dissuasivi, stante la violazione anche delle relative prescrizioni.

Infine, ha osservato che gli elementi negativi considerati, pur non emergenti dalla relazione sociale in atto, erano desumibili dalle informazioni trasmesse dalle forze dell'o dine ed imponevano un periodo di osservazione in ambiente carcerario per stimolare il percorso di maturazione e di consapevolezza in capo al condannato.

Tale giudizio non presenta il fraintendimento dei dati acquisiti dall'istruttoria e si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento in assenza dei lamentati aspetti di manifesta illogicità, che in realtà sottendono la ricerca, da parte della Difesa del ricorrente, di una differente valutazione di merito, pacificamente sottratta alla potestà decisoria del giudice di legittimità.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, alla declaratoria dell'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e del versamento di somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza dell' 11 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze, avanzate dal condannato [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà, misure ritenute inadeguate per la pericolosità perdurante del soggetto istante. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza espresso il giudizio di inidoneità delle misure senza considerare la relazione redatta dall'U.e.p.e. e favorevole alla concessione della più ampia misura, che molti procedimenti pendenti si erano conclusi con sentenze di assoluzione o proscioglimento, che egli non era stato sottoposto per la seconda volta a misura di prevenzione, ma aveva subito la risottoposizione alla stessa dopo un periodo di carcerazione. Inoltre, non si è tenuto conto dello svolgimento di attività lavorativa, che procura l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.0sserva il Collegio che la concessione della misura dell'affidamento postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati. A tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi, tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di risocializzazione o, al contrario, di una attuale permeabilità a logiche di natura deviante o finanche delinquenziale. 2.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha compiuto un'attenta ponderazione dei cennati indici predittivi, valutando la concreta pericolosità sociale del condannato, desunto dai numerosi precedenti penali e giudiziari per reati commessi anche in epoca successiva a quelli per i quali deve espiare pena detentiva ed alla fruizione di altre misure alternative alla carcerazione, precedenti analizzati nello specifico, dalla risottoposizione a misura di prevenzione senza effetti realmente dissuasivi, stante la violazione anche delle relative prescrizioni. Infine, ha osservato che gli elementi negativi considerati, pur non emergenti dalla relazione sociale in atto, erano desumibili dalle informazioni trasmesse dalle forze dell'o dine ed imponevano un periodo di osservazione in ambiente carcerario per stimolare il percorso di maturazione e di consapevolezza in capo al condannato. Tale giudizio non presenta il fraintendimento dei dati acquisiti dall'istruttoria e si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento in assenza dei lamentati aspetti di manifesta illogicità, che in realtà sottendono la ricerca, da parte della Difesa del ricorrente, di una differente valutazione di merito, pacificamente sottratta alla potestà decisoria del giudice di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, alla declaratoria dell'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e del versamento di somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio
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