CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R L'[OSCURATO:PERSONA], in personadel Direttore e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];1148 - controricorrente -avverso la sentenza n. 688/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 1079/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4290/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11166/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCatania, accogliendo il gravame proposto dall’Istituto perl’[OSCURATO:PERSONA] di Catania averso sentenza del Tribunale diCatania, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA].2. Questi, dipendente dell’Istituto dal 1992, ex agentetecnico, aveva allegato che il suo rapporto era stato sempreregolato dalla contrattazione collettiva dei dipendenti dellaRegione, recepita di volta in volta dal datore; che a seguito dellaprivatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dellaRegione Sicilia operata dalla L.R. n.10/2000, con delibera delCommissario straordinario n.29 del 21/11/2002 era statoinquadrato nella categoria C, con riconoscimento del relativotrattamento economico, ma aveva continuato a svolgere lemansioni di agente tecnico (governo e cura degli equini); avevapertanto lamentato demansionamento e chiesto di essereadibito a mansioni proprie della categoria di inquadramento,come ridefinita dal CCRI approvato con decreto del Presidentedella Regione il 22/6/2001, ed il risarcimento del danno subìto.3. L’Istituto aveva resistito eccependo che i rapporti di lavoroerano regolati dalla L.R. n.5/1985 mentre l’inquadramento incategoria C secondo CCRI aveva effetti meramente economici.4. Il Tribunale aveva accolto la domanda di adibizione amansioni proprie della categoria C sulla base del rilievo che nelsistema di cui al d.lgs. n. 165/2001 i rapporti erano regolaticontrattualmente (art. 2) ed i contratti collettivi potevanoderogare alla legge, salvo che queste stessa non si dicesseNumero registro generale 4290/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11166/2026Data pubblicazione 25/04/2026inderogabile. Gli artt. 22 e 24 della L.R. n.10/2000 non lofacevano, sicchè l’inquadramento nella Categoria C imponeval’assegnazione di mansioni pertinenti, obbligo nella specie nononorato stante la natura esecutiva e manuale delle mansioni diagente tecnico. Aveva invece rigettato la domanda risarcitoriaper mancanza di allegazione e prova del danno.5. L’Istituto aveva proposto appello sostenendo che in baseagli artt. 2 e 40 del TUPI le leggi sul lavoro pubblico potevanoessere modificate nella materie demandate alla contrattazionecollettiva «purchè esista un documento che dichiari che a dettidipendenti non vada applicata la L.R. n.57/1985»; e taledocumento non esisteva; che l’articolo 40 sottraeva allacontrattazione collettiva la materia della organizzazione degliuffici; e che era lo stesso art.2 della L.R. n.5/1985 istitutiva delruolo degli agenti tecnici dell’Istituto, nel prevedere che «Ilpersonale predetto non può essere adibito a mansioni diverseda quelle contemplate nel precedente primo comma anche nelcaso in cui ricorrano i presupposti per la dispensa dal servizio»,a porre una riserva di legge in materia mansionistica; ched’altronde, diversamente opinando, ne sarebbe conseguital’attribuzione ai lavoratori in questione di mansioniamministrative che la legge regionale riservava ai dipendenti deiruoli regionali, e nel contempo l’impossibilità dell’Istituto di6. Dopo aver posto d’ufficio questione di nullità della deliberacommissariale del 21/11/2002, la Corte catanese accoglieva ilgravame perché (in sintesi): l’attore era stato assunto come exagente tecnico secondo la L.R.n.5/85, che prevedeva per taleNumero registro generale 4290/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11166/2026Data pubblicazione 25/04/2026qualifica lo svolgimento di compiti manuali attinenti alla curadegli animali; l’art. 25 della L.R. n. 11/1988 aveva poi previstoche «Il personale dell’amministrazione regionale che,anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale n.41/85 era in possesso della qualifica di operaio, fruendo delsecondo livello retributivo previsto dall’articolo 28 della leggeregionale n. 145/1980 -tra cui l’agente tecnico – è collocato conle modalità e le decorrenze previste dalla legge regionale n.41/1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel secondolivello e nella seconda fascia funzionale».Con il decreto presidenziale n. 10 del 22/6/2001 era statoapprovato l’Ordinamento professionale del personale dellaRegione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n.10/2000, il cui art.4 aveva riclassificato il personale nellecategorie A, B, C e D. Il relativo articolo 13 aveva reinquadratonella categoria C solo gli appartenenti agli ex 4° e 5° livello. Allaluce di tale ordinamento, il reinquadramento del ricorrente nellaposizione C3 quale operato dal Commissario straordinario nel2002 era nullo, anche perché le mansioni di agente tecnicoerano del tutto irriconducibili alla declaratoria della categoria C,rientrando le stesse nella categoria A, come anche l’appellanteammetteva. La nullità discendeva dal principio di ordinepubblico costituzionale che non consentiva l’accesso a categoriasuperiore per progressione verticale senza pubblico concorso(Cort.Cost. nn. 320/97, 1/99, 194/2002), e dal principiosecondo il quale il datore di lavoro pubblico non ha il potere diNumero registro generale 4290/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11166/2026Data pubblicazione 25/04/2026contrattazione collettiva (Cass. SU n. 21744/2009, Cass.n.31/2020).7. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre AngeloCatania con atto affidato ad unico motivo.8. Resiste con controricorso l’Istituto per l’[OSCURATO:PERSONA].9. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ denunciata in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 1421c.c.. – ultrapetizione, violazione del principio della domanda emancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui gliartt.99 e 112 c.p.c. – mancato accertamento delle decadenzeex art. 437 c.p.c..Si contesta che la Corte di merito avesse il potere di rilevared’ufficio la pretesa nullità della delibera commissariale del 2002,alla quinta udienza del giudizio di appello, in mancanza dieccezione e motivo di appello in tal senso della difesaavversaria, incorsa ormai in decadenza, e che anzi della deliberain questione aveva riconosciuto la validità ed efficacia (seppureagli effetti economici). Si sostiene che detta delibera avesseormai generato legittimo affidamento e che la nullità dellastessa non potesse giovare a chi le avesse dato causa. Silamenta l’erroneità del richiamo a Cass SU n. 26242/2014, inquanto riguardante le nullità cd. di protezione di dirittifondamentali.2. Il ricorso è infondato.Numero registro generale 4290/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11166/2026Data pubblicazione 25/04/20263. Va premesso che, come riconosce lo stesso ricorrente, (v.pag. 11 del ricorso) la corte d’Appello invitava le parti adiscutere in ordine alla nullità della delibera commissariale n.29 del 21.11.2002, fissando a tal fine nuova udienza collegiale.4. Tanto premesso si osserva che è principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte che in materia di pubblicoimpiego contrattualizzato il datore di lavoro pubblico non ha ilpotere di attribuire inquadramenti in violazione del contrattocollettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profiliprofessionali, indicati a titolo esemplificativo nel contrattocollettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare laposizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie,in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratticollettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. Èconseguentemente nullo l'atto in deroga, anche "in melius", alledisposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, perviolazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo,perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art.21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovendosiescludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nellematerie demandate alla contrattazione collettiva (Cass SUn.21744/2009, Cass. 24216/2017, 23757/2018).5. Altrettanto consolidato è il principio di diritto secondo ilquale tale vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delprocesso (Cass. n. 23745/2018). Anche di recente, si è ribadito,proprio in tema di pubblico impiego privatizzato che «il poteredi rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche algiudice investito del gravame relativo ad una controversia sulNumero registro generale 4290/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11166/2026Data pubblicazione 25/04/2026riconoscimento di una pretesa che supponga la validità edefficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e chesia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questiabbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né leparti ne abbiano discusso - trattandosi di profilo afferente ai fatticostitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione inrilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cass.,Sez. 6- 3, n. 19251 del 19 luglio 2018; Cass., Sez. 2, n. 26495del 17 ottobre 2019). Ancora di recente, la S.C. ha chiarito chela nullità del contratto per violazione di norme imperative,siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che irelativi presupposti di fatto, anche se non interessati daspecifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisitial giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive eistruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuoveprove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass., Sez. 3,n. 4867 del 23 febbraio 2024). Per l’esattezza, ha precisato chela rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, ossia dellarilevanza in iure dei fatti che le integrano, non è condizionatané all’onere di allegazione dei detti fatti ad opera della parte chedell’eccezione può beneficiare né, tanto meno, al rispetto deitermini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertividelle parti circa le cosiddette eccezioni in senso stretto» (Cass.n. 31517/2024).6. Poiché la rilevazione officiosa della nullità del titolocostitutivo della pretesa integra una eccezione in senso lato, deltutto priva di pertinenza è la denuncia di violazione dei principiNumero registro generale 4290/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11166/2026Data pubblicazione 25/04/2026della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato,nell’ambito dei quali, invece, la possibilità di accogliere unadomanda per una ragione (causa petendi) di nullità diversa daquella posta a fondamento della stessa, incontra inveceordinariamente tale ordine di limiti, con l’eccezione del casoposto, per le cd. nullità di protezione, da Cass SU n.26242/2014.7. Il ricorso va pertanto rigettato.8. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, €. 200,00per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026.LA PRESIDENTEIrene TricomiNumero registro generale 4290/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11166/2026Data pubblicazione 25/04/2026