CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 01510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 16 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella in data 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di concorso in ricettazione, di cui agli artt. 110, e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto, si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha pertinentemente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, sulla scorta delle dichiarazioni degli operanti, della querela della p.o., nonché sulla circostanza che l'odierno ricorrente non ha saputo fornire alcuna giustificazione in ordine alla provenienza dei beni delittuosi, in adesione - peraltro - al costante orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo ipotesi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.