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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02322/2024

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re – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5094/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difesodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procuraa margine del controricorso nel giudizio iscritto al n. 34181/2019 R.G. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimati – avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 26366/2022, depositata in data7.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija .

N. 5094/23R.G.

Rilevato che - gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] P asquariello, nel procedimento di legittimità contro il Comune di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. iscritto al n. 34181/2019 R.G., come da procura a margine del controricorso notificato il 3.12.2019, hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391- c.p.c., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 7 settembre 202 2 , n. 26366 , della Terza Sezione Civile di questa Corte; -il ricorso è stato regolarmente notificato alle contropart i , che non ha nno tuttavia svolto attività difensiva in questa sede; Considerato che -risulta dal testo dell’ordinanza n. 26366 del 202 2 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso principale proposto dal Comune di Napoli, l’ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che si erano dichiarat i antistatari nel proprio atto di controricorso; -in conformità all’insegnamento di Cass., Sez.

Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli N. 5094/23R.G. errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo; - il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato; -non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 26366 del 202 2 , nel senso che la condanna alle spese stabilita a carico delricorrente debba intendersi integrata dalla previsione «da distrarre in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono dichiarat i antistatari» e ordina alla Cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull’originale del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5094/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difesodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procuraa margine del controricorso nel giudizio iscritto al n. 34181/2019 R.G. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimati – avverso l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione recante il N. 26366/2022, depositata in data7.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . N. 5094/23R.G. Rilevato che - gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] P asquariello, nel procedimento di legittimità contro il Comune di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. iscritto al n. 34181/2019 R.G., come da procura a margine del controricorso notificato il 3.12.2019, hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391- c.p.c., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 7 settembre 202 2 , n. 26366 , della Terza Sezione Civile di questa Corte; -il ricorso è stato regolarmente notificato alle contropart i , che non ha nno tuttavia svolto attività difensiva in questa sede; Considerato che -risulta dal testo dell’ordinanza n. 26366 del 202 2 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso principale proposto dal Comune di Napoli, l’ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che si erano dichiarat i antistatari nel proprio atto di controricorso; -in conformità all’insegnamento di Cass., Sez. Un., 7.7.2010, n. 16037, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli N. 5094/23R.G. errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo; - il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato; -non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 26366 del 202 2 , nel senso che la condanna alle spese stabilita a carico delricorrente debba intendersi integrata dalla previsione «da distrarre in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono dichiarat i antistatari» e ordina alla Cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella came
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