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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10516/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7-2021 della CORTE D'APPELLO di Napoli, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale ex presidente del [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7-2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale società consorziata, contro la sentenza n. 77/2020 del 29.7.2020 del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].;F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7757/2021 Numero sezionale 2358/2022 Numero di raccolta generale 10516/2022 La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che, in tema di accertamento dello stato di Data pubblicazione 31/03/2022 insolvenza di una società in liquidazione, occorre verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori - ha rilevato che, nel caso in esame, l’attivo indicato dalle parti, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti, non fosse sufficiente a soddisfare i creditori; ha evidenziato che i dati contabili richiesti dal collegio giudicante non erano stati aggiornati (posto che i bilanci erano stati regolarmente redatti sino al 2018) e che, sempre sulla base della giurisprudenza di legittimità più recente, il raffronto nelle società in liquidazione tra gli elementi attivi e passivi non potesse prescindere da uno scrutinio della concretezza e attualità dei predetti elementi, delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica; ha dunque evidenziato come, sulla base delle stesse allegazioni della fallita e dell’amministrazione giudiziaria, fosse emerso che le poste creditorie attive indicate non erano né certe né liquide, in quanto subordinate al riscontro e all’accertamento delle riserve iscritte in contabilità dal [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione dell’appalto e alla conseguente domanda risarcitoria giudiziale ancora pendente in primo grado; - che le parti intimate non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., nonché degli artt. 2729 e 2617bis cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe mancato di conformare la sua decisione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la società sia in liquidazione, l’accertamento sul presupposto descritto dall’art.5 l. fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, e cioè sulla base della sola circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori;

2. che il motivo risulta essere inammissibile sia perché la sentenza impugnata si è conformata - differentemente da quanto opinato dal ricorrente - ai consolidati principi espressi da questa Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza di una società in liquidazione sia perché le doglianze, articolate sotto l’egida applicativa dell’art. 2729 cod. civ. di cui si lamenta la violazione, attingono al merito della decisione impugnata e F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7757/2021 Numero sezionale 2358/2022 sono volte a sollecitare questa Corte ad una rilettura diretta degli atti istruttori, come Numero di raccolta generale 10516/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 tale inibita al giudice di legittimità (Cass. ss.uu. 8053/2014); 2.1 che sotto il primo profilo, occorre ricordare che, secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa), quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 13644 del 30/05/2013; n. 21834 del 2009; n. 25167 del 07/12/2016; n. 19414 del 03/08/2017; Cass. 6-1, ordinanza n. 24660 del 05/11/2020); che è stato peraltro più recentemente precisato - sempre dalla giurisprudenza di questa Corte - che, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18137 del 10/07/2018), e che, sempre in tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020); - che la corte di merito si è attenuta ai principi di diritto sopra ricordati, accertando lo stato di insolvenza della società in liquidazione attraverso lo scrutinio “statico” delle condizioni patrimoniali della società debitrice, tramite, cioè, il puntuale riscontro volto a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò per il mezzo di una valutazione improntata ad un giudizio di concretezza ed attualità di tali elementi, in relazione ai crediti risarcitori iscritti come riserve nella contabilità di esecuzione dell’appalto ed oggetto di accertamento giudiziale ancora in primo grado (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7757/2021 Numero sezionale 2358/2022 - che nel resto le doglianze si compongono di inammissibili richieste di rilettura degli Numero di raccolta generale 10516/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 atti istruttori per un diverso apprezzamento degli elementi indiziari di valutazione dello stato di insolvenza; - che sul punto è utile ricordare che, in tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020);

3. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1 marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7-2021 della CORTE D'APPELLO di Napoli, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale ex presidente del [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7-2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale società consorziata, contro la sentenza n. 77/2020 del 29.7.2020 del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].;F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7757/2021 Numero sezionale 2358/2022 Numero di raccolta generale 10516/2022 La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che, in tema di accertamento dello stato di Data pubblicazione 31/03/2022 insolvenza di una società in liquidazione, occorre verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori - ha rilevato che, nel caso in esame, l’attivo indicato dalle parti, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti, non fosse sufficiente a soddisfare i creditori; ha evidenziato che i dati contabili richiesti dal collegio giudicante non erano stati aggiornati (posto che i bilanci erano stati regolarmente redatti sino al 2018) e che, sempre sulla base della giurisprudenza di legittimità più recente, il raffronto nelle società in liquidazione tra gli elementi attivi e passivi non potesse prescindere da uno scrutinio della concretezza e attualità dei predetti elementi, delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica; ha dunque evidenziato come, sulla base delle stesse allegazioni della fallita e dell’amministrazione giudiziaria, fosse emerso che le poste creditorie attive indicate non erano né certe né liquide, in quanto subordinate al riscontro e all’accertamento delle riserve iscritte in contabilità dal [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione dell’appalto e alla conseguente domanda risarcitoria giudiziale ancora pendente in primo grado; - che le parti intimate non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l. fall., nonché degli artt. 2729 e 2617bis cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe mancato di conformare la sua decisione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la società sia in liquidazione, l’accertamento sul presupposto descritto dall’art.5 l. fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, e cioè sulla base della sola circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori; 2. che il motivo risulta essere inammissibile sia perché la sentenza impugnata si è conformata - differentemente da quanto opinato dal ricorrente - ai consolidati principi espressi da questa Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza di una società in liquidazione sia perché le doglianze, articolate sotto l’egida applicativa dell’art. 2729 cod. civ. di cui si lamenta la violazione, attingono al merito della decisione impugnata e F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sez. 1, Sentenza n. 18137 del 10/07/2018), e che, sempre in tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020); - che la corte di merito si è attenuta ai principi di diritto sopra ricordati, accertando lo stato di insolvenza della società in liquidazione attraverso lo scrutinio “statico” delle condizioni patrimoniali della società debitrice, tramite, cioè, il puntuale riscontro volto a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò per il mezzo di una valutazione improntata ad un giudizio di concretezza ed attualità di tali elementi, in relazione ai crediti risarcitori iscritti come riserve nella contabilità di esecuzione dell’appalto ed oggetto di accertamento giudiziale ancora in primo grado (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 7757/2021 Numero sezionale 2358/2022 - che nel resto le doglianze si compongono di inammissibili richieste di rilettura degli Numero di raccolta generale 10516/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 atti istruttori per un diverso apprezzamento degli elementi indiziari di valutazione dello stato di insolvenza; - che sul punto è utile ricordare che, in tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020); 3. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1 marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D
Sentenza Cassazione n. 10516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris