CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 05210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23133-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTRO DELL'INTERNO; - intimati - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 04/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con decreto in data 4 luglio 2020 il giudice di pace di Torino ha disposto la convalida per sedici giorni del trattenimento disposto dal questore di Trapani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entrato in Italia senza permesso e attinto da un provvedimento prefettizio di espulsione in data 3 luglio 2020; per la parte che interessa ha motivato affermando che non erano "emersi elementi di restrizione ma di isolamento per accertamenti su quarantena imposta per l'emergenza pandemica"; ha ritenuto sussistere "i presupposti di cui al successivo art. 14 manca passaporto e vettore"; contro il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in tre motivi: (i) violazione degli artt. 14, quarto comma, del t.u. imm., 15 della Direttiva 2008/115-CE, 111 cost. per essere la motivazione del provvedimento di convalida perplessa e obiettivamente incomprensibile; (ii) violazione degli artt. 13 e 14 del t.u. imm., 13 cost. e 5 Cedu per illegittimità del trattenimento dal 18 giugno al 3 luglio e tardività del decreto di espulsione; (iii) violazione degli artt. 10, 13 t.u. imm. per erroneità dei presupposti di fatto del provvedimento di espulsione e per illegittimità della convalida del trattenimento; gli intimati non hanno svolto difese; il ricorrente ha depositato una memoria. Ric. 2020 n. 23133 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- Considerato che: I. - il primo motivo è manifestamente infondato; il provvedimento risulta comprensibilmente motivato nella parte che in effetti rileva; in particolare risulta adottato in base ai presupposti dell'art. 14 del t.u. imm., per la mancanza del passaporto e la difficoltà di reperire un vettore idoneo; la specificità di tali fatti, del resto, non è stata oggetto di contestazione; II. - è vero che il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; ed è parimenti vero che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso (art. 13 cost.), l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale; III. - ciò sta a significare che non possono essere autorizzati trattenimenti e proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, e che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748-15, Cass. n. 6064-19); Ric. 2020 n. 23133 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- IV. - non può tuttavia considerarsi carente di motivazione il provvedimento che - come nella specie - evidenzi a base della convalida la grave difficoltà di acquisizione di documenti di viaggio ovvero di reperimento di idoneo vettore, dal momento che una tale condizione è prevista dalla legge e giustificherebbe finanche una seconda proroga del trattenimento, in base al testuale disposto dell'art. 14, quinto comma, t.u. cit.; V. - il secondo motivo è generico in prospettiva di autosufficienza; ogni provvedimento amministrativo va impugnato per vizi propri, e nella specie si discorre unicamente del trattenimento e della convalida su di esso operata; il secondo motivo è invece incentrato sul nesso con la presunta misura della quarantena amministrativa; nesso che non emerge aver assunto un rilievo decisivo ai fini dell'individuazione delle ragioni al fondo della convalida del trattenimento; VI. - né al riguardo sembra potersi desumere alcunché dalle affermazioni, non riscontrate dal provvedimento, circa la tardività del provvedimento di espulsione - che peraltro non risulta esser stato a sua volta impugnato - rispetto all'avvio della privazione della libertà di spostamento del Marhe per la disposta quarantena; VII. - pure il terzo motivo è nella sua genericità inammissibile; esso è eccentrico rispetto all'oggetto del giudizio, poiché si incentra alla illegittimità del provvedimento Ric. 2020 n. 23133 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -4- di espulsione; tale provvedimento è però diverso dalla misura di cui qui si discute e, in prospettiva di autosufficienza, non risulta che sia stato neppure impugnato; VIII. - non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicem