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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16285/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11641/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima ([OSCURATO:PERSONA]), in Roma, via Germanico, n. 109, giusta delega a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIOn. 1560/9/14, depositata in data14 marzo 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 162/59/11, depositata il 3 maggio 2011, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente alla riduzione di euro 4.000,00 (per la non assoggettabilità ad IVA dei maggiori ricavi per prestazioni specialistiche) e riduzione delle relative sanzioni, nei confronti dell’avviso di accertamento n.

RC7030100573, per imposte IRES, IRAP ed IVA, relativoall'anno 2005.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dalla società contribuente, ha rigettato l'appello ritenendo motivata la sentenza di primo grado sulla inidoneità delle argomentazioni della società contribuente e sulla esclusionedella omessa pronuncia lamentata con il secondo motivo di gravame.

3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi.

4. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 riguardo al provvedimento emesso dalla Agenzia delle Entrate in ordine al principio di chiarezza e motivazione degli atti della P.A., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..2.Il secondo mezzo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in ordine e violazione di legge ex art. 116 cod. proc. civ., non avendo la Commissione tributaria regionale affrontato la legittimità dell'accertamento riguardo la forma ed il contenuto e non motivando anche sulla metodologia seguita per convalidare il controllo sostanziale dell'amministrazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. 3.Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza in violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 4.Il quarto mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art.2730 cod. civ. nell'attribuire efficacia probante alle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società ricorrente, al momento della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ..

5. In via preliminare va dato atto che la società ricorrenteha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, datato 29 marzo 2017, per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, notificato all'Agenzia delle Entrate, giusta ricevuta di avvenuta consegna del 29 marzo 2017, in atti, con il quale ha rilevato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto si era avvalsa della facoltà di definire le pendenze tributarie in via agevolata e che presupposto di tale definizione era la rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti. 5.1Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass. , 23 giugno 2021 , n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato(Cass., 7 aprile 2023, n. 9535). 5.2 Deve , pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016e si è impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti, come attestato nell’istanza di estinzione del giudizio datata 29 marzo 2017. 5.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088). 5.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).

Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizioai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11641/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima ([OSCURATO:PERSONA]), in Roma, via Germanico, n. 109, giusta delega a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIOn. 1560/9/14, depositata in data14 marzo 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 162/59/11, depositata il 3 maggio 2011, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente alla riduzione di euro 4.000,00 (per la non assoggettabilità ad IVA dei maggiori ricavi per prestazioni specialistiche) e riduzione delle relative sanzioni, nei confronti dell’avviso di accertamento n. RC7030100573, per imposte IRES, IRAP ed IVA, relativoall'anno 2005. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dalla società contribuente, ha rigettato l'appello ritenendo motivata la sentenza di primo grado sulla inidoneità delle argomentazioni della società contribuente e sulla esclusionedella omessa pronuncia lamentata con il secondo motivo di gravame. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi. 4. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 riguardo al provvedimento emesso dalla Agenzia delle Entrate in ordine al principio di chiarezza e motivazione degli atti della P.A., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..2.Il secondo mezzo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in ordine e violazione di legge ex art. 116 cod. proc. civ., non avendo la Commissione tributaria regionale affrontato la legittimità dell'accertamento riguardo la forma ed il contenuto e non motivando anche sulla metodologia seguita per convalidare il controllo sostanziale dell'amministrazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. 3.Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza in violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 4.Il quarto mezzo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art.2730 cod. civ. nell'attribuire efficacia probante alle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società ricorrente, al momento della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.. 5. In via preliminare va dato atto che la società ricorrenteha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, datato 29 marzo 2017, per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, notificato all'Agenzia delle Entrate, giusta ricevuta di avvenuta consegna del 29 marzo 2017, in atti, con il quale ha rilevato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto si era avvalsa della facoltà di definire le pendenze tributarie in via agevolata e che presupposto di tale definizione era la rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti. 5.1Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass. , 23 giugno 2021 , n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato(Cass., 7 aprile 2023, n. 9535). 5.2 Deve , pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016e si è impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti, come attestato nell’istanza di estinzione del giudizio datata 29 marzo 2017. 5.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088). 5.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). Cass., 7 giugno 2018, n. 14782). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
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