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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42826/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23787/21 Frontino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato -con rito abbreviato- per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone l'omessa motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e l' illogicità della motivazione quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze; che quanto alla prima censura, dall'atto di appello si evince che la mancata riconducibilità alla fattispecie di lieve entità non aveva formato oggetto di una specifica censura, ma costituiva un mero (e generico) intercalare a sostegno dell'unico motivo di impugnazione relativo alla "eccessività della pena irrogata con mancata applicazione delle attenuanti generiche" (peraltro concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, come riconosciuto dalla stessa difesa nell'esposizione del motivo); che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); che quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, si tratta di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23787/21 Frontino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato -con rito abbreviato- per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone l'omessa motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e l' illogicità della motivazione quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze; che quanto alla prima censura, dall'atto di appello si evince che la mancata riconducibilità alla fattispecie di lieve entità non aveva formato oggetto di una specifica censura, ma costituiva un mero (e generico) intercalare a sostegno dell'unico motivo di impugnazione relativo alla "eccessività della pena irrogata con mancata applicazione delle attenuanti generiche" (peraltro concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, come riconosciuto dalla stessa difesa nell'esposizione del motivo); che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); che quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, si tratta di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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