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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 36843/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale dì Firenze in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.

Lamentano carenza di motivazione in relazione alla rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria attinente ad atti di diverso procedimento nonchè in ordine sussistenza degli elementi probatori circa la commissione del reato in concorso tra loro.

Lamentano inoltre vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche, alla applicazione della recidiva (il solo [OSCURATO:PERSONA]). 2.La doglianza con cui si lamenta il vizio di violazione della legge processuale in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria è manifestamente infondata.E' principio consolidato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, in quanto il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6 -, n. 2972 del 04/12/2020 Ud. (dep. 25/01/2021 ) Rv. 280589 01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 Ud. (dep. 25/06/2010 ) Rv. 247872 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ben spiega l'irrilevanza della documentazione richiesta ai fini della decisione ( l'acquisizione era stata sollecitata al fine di evidenziare elementi utili per la concessione delle attenuanti generiche; cfr. pag. 6, punto 2, della sentenza impugnata).

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

La sentenza impugnata, unitamente a quella dì primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie, basandosi sulla analisi esaustiva della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche eseguito il riconoscimento fotografico dei due imputati (pag. 9 della sentenza impugnata) e sul possesso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del telefono cellulare che aveva permesso di risalire ai soggetti che avevano chiamato detto numero per rifornirsi della droga.

La Corte ha affermato, con argomentazioni prive di aporie logiche ( pag. 8) l'irrilevanza delle deduzioni difensive proposte con i motivi di appello ( e in questa sede riproposte) secondo cui il telefono fino al 19 ottobre 2016 sarebbe stato intestato ad altro soggetto.

La sentenza impugnata ha poi diffusamente argomentato in ordine alla attendibilità dei testi, in armonia con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( cfr, da ultimo, Sez. 1 - n. 10600 del 16/02/2024 Ud. (dep. 13/03/2024) Rv. 285922 - 01).

4. Quanto ai motivi inerenti a vizio di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale, la sentenza impugnata reca congrue argomentazioni, collegate alle modalità del fatto.

E' inoltre consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nel caso di specie, così non è (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Va poi rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato dì incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03).A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili, considerato anche il ruolo di capo svolto da Jabranne e i precedenti specifici del Tarek.

Infine, quanto alla recidiva riconosciuta in capo a quest'ultimo, deve rilevarsi 0' a Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne h riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: gli ulteriori episodi di spaccio, dunque, dimostrano ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale.

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichìara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale dì Firenze in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Lamentano carenza di motivazione in relazione alla rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria attinente ad atti di diverso procedimento nonchè in ordine sussistenza degli elementi probatori circa la commissione del reato in concorso tra loro. Lamentano inoltre vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche, alla applicazione della recidiva (il solo [OSCURATO:PERSONA]). 2.La doglianza con cui si lamenta il vizio di violazione della legge processuale in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria è manifestamente infondata.E' principio consolidato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, in quanto il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6 -, n. 2972 del 04/12/2020 Ud. (dep. 25/01/2021 ) Rv. 280589 01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 Ud. (dep. 25/06/2010 ) Rv. 247872 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ben spiega l'irrilevanza della documentazione richiesta ai fini della decisione ( l'acquisizione era stata sollecitata al fine di evidenziare elementi utili per la concessione delle attenuanti generiche; cfr. pag. 6, punto 2, della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella dì primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie, basandosi sulla analisi esaustiva della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche eseguito il riconoscimento fotografico dei due imputati (pag. 9 della sentenza impugnata) e sul possesso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del telefono cellulare che aveva permesso di risalire ai soggetti che avevano chiamato detto numero per rifornirsi della droga. La Corte ha affermato, con argomentazioni prive di aporie logiche ( pag. 8) l'irrilevanza delle deduzioni difensive proposte con i motivi di appello ( e in questa sede riproposte) secondo cui il telefono fino al 19 ottobre 2016 sarebbe stato intestato ad altro soggetto. La sentenza impugnata ha poi diffusamente argomentato in ordine alla attendibilità dei testi, in armonia con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( cfr, da ultimo, Sez. 1 - n. 10600 del 16/02/2024 Ud. (dep. 13/03/2024) Rv. 285922 - 01). 4. Quanto ai motivi inerenti a vizio di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale, la sentenza impugnata reca congrue argomentazioni, collegate alle modalità del fatto. E' inoltre consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nel caso di specie, così non è (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Va poi rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato dì incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03).A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili, considerato anche il ruolo di capo svolto da Jabranne e i precedenti specifici del Tarek. Infine, quanto alla recidiva riconosciuta in capo a quest'ultimo, deve rilevarsi 0' a Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne h riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: gli ulteriori episodi di spaccio, dunque, dimostrano ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichìara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così de
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