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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34783/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. fo Motivi della decisione Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che il 3/02/2023, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena.

Lamentano i ricorrenti vizio della motivazione con riguardo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed erronea applicazione della pena in relazione all'articolo 133 cod. pen.

I ricorsi sono inammissibili.

Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale.

Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.

La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute".

All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25/05/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. fo Motivi della decisione Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che il 3/02/2023, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena. Lamentano i ricorrenti vizio della motivazione con riguardo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed erronea applicazione della pena in relazione all'articolo 133 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute". All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00. P.Q.M. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25/05/20
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