CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20717/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso, ricorrente;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 90, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso; controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 29.6.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di due crediti chirografari: un saldo negativo di conto corrente, di € 537.304,74, e un residuo da contratto di finanziamento di € 62.890. La domanda venne respinta dal giudice delegato, rilevando l’inopponibilità del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, ma non divenuto irrevocabile prima del fallimento, nonché la mancanza di data certa e l’insufficienza della prodotta documentazione relativa alla stipulazione dei contratti e alle vicende dei due rapporti. In parziale accoglimento della conseguente opposizione, il Tribunale di Napoli – dopo avere esperito consulenza tecnica d’ufficio contabile – riconobbe alla ricorrente il credito da F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 finanziamento di € 62.890, ricostruì sul conto corrente un saldo attivo per la cliente di € 19.864,06 e, operata la compensazione tra le due poste reciproche, ammise al passivo la differenza pari a € 43.025,94. Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, al quale ha replicato la curatela del fallimento con controricorso. Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, 2712, 2716 e 2719 c.c., dell’art. 99 del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267, artt. 153 e 294 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., per aver il Tribunale di Napoli ritenuto nuovo documento e quindi escluso dalla rielaborazione del conto operato dal c.t.u. l’estratto conto relativo al primo trimestre 2001». 1.1. La ricorrente lamenta il fatto che il c.t.u. – che aveva incarico di ricostruire le vicende del conto corrente partendo dal «saldo zero» alla data iniziale del primo estratto conto di una serie completa disponibile – non abbia considerato l’estratto conto relativo al primo trimestre 2001 (di cui si afferma che evidenzierebbe consistenti poste favorevoli alla banca), ritenendolo illeggibile, contrariamente al vero, ed avendo rifiutato F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 di ricevere dal c.t.p. della banca una versione più nitida del medesimo documento, senza nemmeno investire della questione il giudice. Lamenta, in particolare, che il Tribunale di Napoli, nella motivazione del decreto, non abbia minimamente colto questo aspetto, essendosi limitato ad avallare l’operato e il responso del c.t.u. sulla base della seguente valutazione: «Bene ha fatto il c.t.u. a tenere in considerazione, al fine dell’espletamento dell’incarico, solo i documenti e le prove presenti agli atti delle produzioni di parte al momento del conferimento dell’incarico, in quanto senza il consenso di tutte le parti del giudizio il c.t.u. non può procedere all’esame di documenti non presenti agli atti del giudizio». 1.2. Sebbene la rubrica denunci la violazione di legge indicando riferimenti normativi non pertinenti al caso di specie (che non riguarda certo la ripartizione dell’onere della prova, né la rilevanza probatoria di determinate categorie di documenti, né i requisiti per la rimessione in termini, alla cui richiesta al giudice del merito il ricorso fa cenno in modo del tutto generico), il primo motivo è fondato laddove, invocando il n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., è volto a denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovverosia la qualità dell’estratto conto relativo al primo trimestre 2001, sia con riguardo alla leggibilità o meno del documento prodotto con il ricorso in opposizione, sia con riguardo al confronto tra questo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 documento e quello successivamente esibito al c.t.u., al fine di stabilire se si trattasse di un documento nuovo, oppure, come sostiene parte ricorrente, della versione meglio leggibile del medesimo documento già prodotto. 1.2.1. Parte ricorrente ha sufficientemente precisato i modi e i luoghi in cui la questione venne sottoposta all’esame del c.t.u., prima, e del giudice, poi (osservazioni alla bozza di relazione del c.t.u. e verbale d’udienza del 5.2.2015: v. pag. 6 del ricorso). 1.2.2. Non si tratta di errore di fatto suscettibile del diverso rimedio impugnatorio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., come prospettato dalla parte resistente nel suo controricorso, perché quella che è mancata è la necessaria valutazione del giudice di merito sull’ammissibilità della sostituzione di un diverso supporto documentale alla prova offerta da parte ricorrente, non l’accertamento dei fatti che con quel documento si volevano provare. 1.2.3. Nemmeno si può sostenere che venga richiesto a questa Corte un riesame del fatto, perché non si tratta di valutare qui la fondatezza delle considerazioni svolte dal [OSCURATO:SOCIETA]. sulla natura e sul contenuto dei due documenti da lei offerti a fini istruttori, ma soltanto di constatare che nella motivazione del decreto la questione non è stata assolutamente affrontata, posto che le pochissime righe che apparentemente si occupano del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 tema esprimono solo un giudizio sui limiti alla possibilità di produrre nel corso della c.t.u. documenti nuovi e nulla rispondono all’affermazione della banca di non aver prodotto documenti nuovi. Come può evincersi da tali dati, qui è propriamente in gioco il diritto alla prova di una delle parti del processo, sulla cui eventuale limitazione, dettata dalle regole del giusto processo disciplinato dalla legge, il giudice di merito ha il dovere di motivare in modo coerente ed effettivo. 2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale di Napoli avallato il modus procedendi del consulente tecnico di ufficio che ha escluso, ai fini del divieto dell’art. 1283 c.c., dalla rielaborazione del conto gli interessi e le spese rinvenienti dai conti anticipi salvo poi ad aggiungerli alla fine e non ha escluso anche le relative poste attive». 2.1. Nell’esposizione del motivo si sviluppa un argomento basato sulla separazione non meramente contabile, ma anche effettiva e giuridica, tra conto corrente ordinario e c.d. conto anticipi (indicato da parte ricorrente anche come «conto d’ordine o conto d’appoggio o conto ausiliario»), dalla quale si fa derivare che gli interessi passivi maturati sul secondo non sarebbero più tali una volta trasferiti sul conto ordinario (non essendo interessi F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 maturati sul capitale addebitato su tale conto corrente), sicché dovrebbero poter produrre altri interessi senza che ciò comporti anatocismo. 2.2. Il motivo è inammissibile, perché carente del requisito della necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), posto che non si indica come, dove e quando la contestazione del metodo utilizzato dal c.t.u. sarebbe stata sottoposta al giudice nel corso del giudizio di merito. L’unico accenno, peraltro del tutto generico, riguarda le osservazioni che il c.t.p. avrebbe fatto alla bozza della relazione del c.t.u. (pag. 6 del ricorso). 3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art. 1321 e 1823 c.c., art. 117 d. lgs. 1°.9.1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale di Napoli avallato le risultanze della c.t.u. con riferimento all’inserimento nella rielaborazione degli interessi attivi, ed all’eliminazione di giorni valuta e CMS, per tutto il periodo senza tener conto delle pattuizioni sottoscritte con il contratto del 25.1.2008». 3.1. Si lamenta in questo caso che il c.t.u. abbia ricalcolato il saldo del conto corrente applicando gli interessi legali e azzerando i costi per tutta la durata del rapporto, nonostante la banca avesse prodotto un contratto di data certa anteriore al fallimento, quantunque successiva a quella di instaurazione del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 rapporto, sicché si sostiene che, dalla data del contratto, il c.t.u. avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni economiche pattuite tra le parti. 3.2. Anche questo motivo è inammissibile, non solo per una carenza di specificità analoga a quella del motivo precedente (non si indica come, dove e quando la questione sarebbe stata sottoposta al giudice nel corso del giudizio di merito), ma anche per la mancanza di autosufficienza sotto l’ulteriore profilo della compiuta indicazione del contenuto del contratto di cui si invoca l’applicazione e, in particolare, delle relative condizioni economiche (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 c.c., artt. 56, 58 e 99 del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267, art. 323 c.p.c. e 111 Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale di Napoli effettuato una compensazione tra il saldo del conto corrente rielaborato ed il credito di cui al finanziamento». 4.1. Parte ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli abbia operato d’ufficio la compensazione, in assenza di eccezione del curatore del fallimento, e sostiene che quest’ultimo non sarebbe stato nemmeno legittimato a sollevare l’eccezione, perché l’art. 56 legge fall. non lo prevede, dal che si dovrebbe desumere che la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 compensazione nel fallimento «è unidirezionale, nel senso che solo il creditore può eccepire la compensazione, ma non il fallimento nei confronti del creditore». 4.2. A parte l’irrilevanza di quest’ultima affermazione, posto che è pacifico che il curatore non eccepì la compensazione davanti al tribunale (il che esonera dal soffermarsi sulla sua palese erroneità), il motivo è fondato nel suo nucleo essenziale, ovverosia nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 1242 c.c. (in particolare del secondo periodo del comma 1), che è chiarissimo nello stabilire – quanto alla compensazione – che «Il giudice non può rilevarla d’ufficio». Non coglie nel segno parte controricorrente, laddove sostiene – per giustificare la decisione del Tribunale, il quale, da parte sua, assolutamente nulla motiva in proposito – che non si tratterebbe di «compensazione in senso tecnico o propria», bensì di «compensazione impropria nel[la] quale il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio in sede di accertamento della fondatezza della domanda». Tale diversa regola opera, infatti, laddove i reciproci crediti originino da un unico rapporto contrattuale (Cass. n. 12302/2016). Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Napoli ha erroneamente proceduto alla compensazione d’ufficio tra il credito attribuito alla società fallita quale saldo del conto corrente ordinario e il credito riconosciuto F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 20717/2015 Numero sezionale 1864/2022 Numero di raccolta generale 17726/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 alla banca a titolo di pagamento di quanto ancora dovuto in forza del ben distinto contratto di finanziamento. 5. In definitiva, in accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i due rimanenti, la sentenza impugnata deve essere cassata e il processo rinviato al Tribunale di Napoli, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese relative a questo grado di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo, cassa la sentenza