CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 46280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/09/2018 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 28 gennaio del 2016 dal Tribunale di Ancona che aveva condannato i germani odierni ricorrenti alle pene di giustizia in relazione a due reati di rapina aggravata commessi in danno della loro madre.2.Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte fondato la decisione su testimonianze de relato da fonte non verificabile e, per questo, inutilizzabili. In ogni caso, sarebbe stato violato il disposto dell'art. 195, comma 5, cod. proc. pen., inerente all'obbligo di escussione della fonte di riferimento della notizia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, essendosi la Corte basata sulle dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri in ordine alla commissione dei fatti; 3) violazione di legge per la mancata qualificazione dei fatti come furti in abitazione, non essendosi perpetrata alcuna violenza alla persona; 4) violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte diminuito la pena per le circostanze attenuanti nella massima estensione e per avere negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dei benefici di legge, nonché delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 116 cod.pen. e per avere revocato la sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA]; 5) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per difetto di notifica agli imputati contumaci dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado; 6) nullità del giudizio di appello per non avere la Corte disposto accertamenti sulla capacità degli imputati di partecipare al processo; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.In ordine alle eccezioni processuali, comunque formulate in termini piuttosto generici, si osserva, in ordine logico, che: - nessun nullità è stata rilevata dalla Corte di appello con riguardo alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, essendosi resa impossibile la notificazione al domicilio eletto dagli imputati con consequenziale applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., circostanza processuale sulla quale il ricorso sorvola; - la capacità degli imputati a partecipare al processo, oltre che affermata nello stesso ricorso (a fg. 12, a proposito della personalità dei ricorrenti), era stata valutata come sussistente dalla Corte territoriale anche attraverso l'esame della documentazione difensiva, ritenuta inconferente con congrua motivazione; - la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie è del tutto eccentrica se riferita al narrato della vittima, che non era teste de relato e sulla base delle cui dichiarazioni i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità anche per la presenza di riscontri esterni di tipo documentale, dei quali il ricorso non tiene conto, come le certificazioni mediche in atti e le annotazioni di polizia giudiziaria. 2. Il ricorso è generico nel censurare l'affermazione di responsabilità, poiché non tiene nel minimo conto l'esistenza dei riscontri esterni alle dichiarazioni della vittima, già ritenuta attendibile in entrambi i gradi di merito. 3. La qualificazione giuridica dei fatti risulta corretta alla luce della precisazione operata dalla Corte, sulla base di dati di fatto non rivedibili, secondo cui era stata esercitata violenza alla persona e non solo sulle cose, circostanza idonea ad escludere la fattispecie di furto. 4. I motivi relativi alla eventuale applicazione di circostanze attenuanti o al calcolo della pena in ragione di esse, ai benefici di legge ed alla revoca della sospensione condizionale di [OSCURATO:PERSONA], non erano stati dedotti con l'atto di appello ovvero, come la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo erano stati del tutto genericamente. Ne consegue che, comportando accertamenti di merito sottratti al giudice deputato al loro esame, tali motivi non possono essere valutati in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ,,/ [OSCURATO:PERSONA]