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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14119/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29111-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 469/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 26/06/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 12.4.2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Potenza aveva disposto la sospensione della sua patente di guida per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 224, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 1992.

A fondamento dell’opposizione l’Armento eccepiva la violazione dei termini di cui all’art. 223, terzo comma, del richiamato D. Lgs. n. 285 del 1992.

Con sentenza n. 549/2018, resa nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Potenza accoglieva l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Potenza, con la sentenza impugnata, n. 469/2020, resa nella resistenza dell’Armento, accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione proposta dall’appellato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Potenza, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- [OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] veniva attinto da provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di un anno, essendo stato fermato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza.

All’esito del procedimento penale, conclusosi con sentenza che disponeva, inter alia, la sanzione accessoria della patente per la durata di due anni, veniva notificato all’Armento ulteriore F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 provvedimento di sospensione del titolo di autorizzazione alla guida Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 per il residuo periodo di un anno.

L’odierno ricorrente proponeva Data pubblicazione 04/05/2022 opposizione avverso detto ultimo provvedimento, ritenendolo tardivo perché emesso dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla irrevocabilità della sentenza penale previsto dall’art. 223, terzo comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Potenza accoglieva l’opposizione ed il Tribunale, su appello della [OSCURATO:PERSONA], riformava la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Con il primo di essi, il ricorrente assume la natura perentoria del termine di cui all’art. 223, terzo comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992.

Con il secondo, lamenta la violazione dell’art. 224 del D. Lgs. n. 285 del 1992, perché il Prefetto avrebbe dovuto a sua volta emanare il decreto di sospensione entro il termine, esso pure di natura perentoria, di 15 giorni dalla ricezione di una copia autentica della sentenza penale con la prova del passaggio in giudicato.

Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili.

Né il terzo comma dell’art. 223, né il secondo comma dell’art. 224, infatti, prevedono la natura perentoria dei diversi termini da esse contemplate.

Inoltre, quanto alla censura relativa alla mancata osservanza dell’art. 224, della quale non si rinviene traccia nella sentenza impugnata –dalla quale risulta soltanto la doglianza concernente il mancato rispetto del diverso termine di cui all’art. 223– il ricorrente non dimostra di averla proposta nel corso del giudizio di merito, onde la stessa va considerata nuova, perché sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo al governo delle spese operato dal giudice di merito, è a sua volta inammissibile, posto che le medesime sono state regolate dal Tribunale in applicazione del principio generale della soccombenza.

Al riguardo, va precisato che l’esistenza –valorizzata dal ricorrente– di un unico “precedente F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 noto”, rappresentato da una sentenza del Giudice di Pace, non è Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 certamente rilevante ai fini della configurabilità di un orientamento Data pubblicazione 04/05/2022 giurisprudenziale, e dunque di un qualsivoglia profilo di possibile affidamento del ricorrente sulla stabilità dello stesso”. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura relativa alla mancata osservanza dell’art. 224 non può essere considerata nuova, poiché la questione è stata trattata dal giudice di merito; per il resto, condivide la proposta del Relatore.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29111-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 469/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 26/06/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 12.4.2018 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Potenza aveva disposto la sospensione della sua patente di guida per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 224, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 1992. A fondamento dell’opposizione l’Armento eccepiva la violazione dei termini di cui all’art. 223, terzo comma, del richiamato D. Lgs. n. 285 del 1992. Con sentenza n. 549/2018, resa nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Potenza accoglieva l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale di Potenza, con la sentenza impugnata, n. 469/2020, resa nella resistenza dell’Armento, accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione proposta dall’appellato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Potenza, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- [OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] veniva attinto da provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di un anno, essendo stato fermato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza. All’esito del procedimento penale, conclusosi con sentenza che disponeva, inter alia, la sanzione accessoria della patente per la durata di due anni, veniva notificato all’Armento ulteriore F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 provvedimento di sospensione del titolo di autorizzazione alla guida Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 per il residuo periodo di un anno. L’odierno ricorrente proponeva Data pubblicazione 04/05/2022 opposizione avverso detto ultimo provvedimento, ritenendolo tardivo perché emesso dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla irrevocabilità della sentenza penale previsto dall’art. 223, terzo comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Potenza accoglieva l’opposizione ed il Tribunale, su appello della [OSCURATO:PERSONA], riformava la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, il ricorrente assume la natura perentoria del termine di cui all’art. 223, terzo comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992. Con il secondo, lamenta la violazione dell’art. 224 del D. Lgs. n. 285 del 1992, perché il Prefetto avrebbe dovuto a sua volta emanare il decreto di sospensione entro il termine, esso pure di natura perentoria, di 15 giorni dalla ricezione di una copia autentica della sentenza penale con la prova del passaggio in giudicato. Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili. Né il terzo comma dell’art. 223, né il secondo comma dell’art. 224, infatti, prevedono la natura perentoria dei diversi termini da esse contemplate. Inoltre, quanto alla censura relativa alla mancata osservanza dell’art. 224, della quale non si rinviene traccia nella sentenza impugnata –dalla quale risulta soltanto la doglianza concernente il mancato rispetto del diverso termine di cui all’art. 223– il ricorrente non dimostra di averla proposta nel corso del giudizio di merito, onde la stessa va considerata nuova, perché sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Il terzo motivo, relativo al governo delle spese operato dal giudice di merito, è a sua volta inammissibile, posto che le medesime sono state regolate dal Tribunale in applicazione del principio generale della soccombenza. Al riguardo, va precisato che l’esistenza –valorizzata dal ricorrente– di un unico “precedente F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 noto”, rappresentato da una sentenza del Giudice di Pace, non è Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 certamente rilevante ai fini della configurabilità di un orientamento Data pubblicazione 04/05/2022 giurisprudenziale, e dunque di un qualsivoglia profilo di possibile affidamento del ricorrente sulla stabilità dello stesso”. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura relativa alla mancata osservanza dell’art. 224 non può essere considerata nuova, poiché la questione è stata trattata dal giudice di merito; per il resto, condivide la proposta del Relatore. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S
Decreto Cassazione n. 14119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris