CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 38855/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].L avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, nell'ambito del procedimento di cognizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile la costituzione del terzo interessato al provvedimento di confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - proposta i sensi dell'art. 104 bis comma 1 quinquies disp att. cod. proc. pen. - rilevando che la costituzione tardiva avrebbe inibito lo sviluppo del contraddittorio sulle eventuali questioni proposte per tutti i gradi di merito 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore delle Moloce trust S. ar. I. società di diritto lussemburghese che deduceva: 2.1. violazione di legge: il provvedimento di inammissibilità impugnato sarebbe abnorme in quanto impedirebbe la effettiva tutela del terzo (non citato nel primo grado di giudizio e impossibilitato a partecipare anche in grado di appello) e si porrebbe pertanto "fuori sistema" creando una irreversibile ostacolo alla tutela dei suoi interessi nell'ambito del procedimento di cognizione. L'ostacolo alla tutela processuale del terzo sarebbe costituzionalmente e convenzionalmente critico tenuto conto della natura sostanzialmente sanzionatoría ed afflittiva cui il terzo sarebbe esposto senza potere partecipare al giudizio. Il Procuratore generale con requisitoria scritta instava per l'inammissibilità del ricorso Il difensore della Moloce trust S. ar. I. avv. [OSCURATO:PERSONA] con memoria depositata il 21 settembre 2021 insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Si premette che l'abnormità, patologia che il ricorrente deduce in relazione all'atto impugnato, è una categoria riservata non all'esercizio semplicemente illegittimo di un potere giurisdizionale esistente e conferito, ma invece all'esercizio anomalo della discrezionalità giurisdizionale nei casi in cui la stessa sia idonea a generare una stasi del procedimento o si prospetti strutturalmente "fuori sistema" (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01). Nel caso in esame il terzo interessato alla confisca pretendeva di "costituirsi" per la prima volta nella fase del giudizio di appello, laddove l'art. 104 bis comma 1 quinquies disp att. cod. proc. pen., dispone che lo stesso debba essere "citato" nel primo grado di giudizio, ma non che possa "costituirsi" - ove non citato -, tanto meno nel secondo grado di giudizio, quando il contraddittorio tra le parti necessarie ed eventuali è già stato incardinato. Dunque il ricorrente si doleva del rigetto relativo all'esercizio di una facoltà - quella di costituzione tardiva del terzo interessato alla confisca - non prevista dall'ordinamento, sicché nessuna abnormità può essere rilevata nel provvedimento di reiezione che si è limitato a rilevare l'anomalia e la tardività della richiesta. A ciò si aggiunge, nella più estesa valutazione delle prerogative riservate nel giudizio di cognizione al terzo interessato al provvedimento di confisca che l'omessa o errata citazione non è sanzionabile, perché il terzo non riveste la qualità di parte processuale e non gode del sistema di garanzie previsto dall'art. 178 e ss. cod. proc pen che disciplina il regime delle nullità processuali. Questa interpretazione è coerente con il consolidato orientamento di legittimità che qualifica come mera irregolarità l'omessa citazione del terzo nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione (Sez. 6, Sentenza n. 26346 del 09/05/2019 Gambino, Rv. 276382; Sez. 1, Sentenza n. 16806 del 21/04/2010 Monachino, Rv. 247072; Sez. 6, Sentenza n. 803 del 02/03/1999 Morabito, Rv. 214780 - 01). Quel che rileva dunque è da un lato (a) che la "richiesta" di costituzione non è prevista dall'ordinamento né nel primo, né tantomeno, nel secondo grado di giudizio; dall'altro (b) che, in generale, la violazione dell'onere di citare il terzo interessato alla confisca configura una illegittimità che non produce alcuna nullità, dato che il sistema di garanzie previsto dagli artt. 178 e ss cod. proc. pen. è riservato alle "parti processuali" e non ai "terzi". 1.2. Ciò detto ~vale la pena di rilevare che il terzo non è privo di tutela. La Cassazione nella sua composizione più autorevole ha infatti chiarito in una pronuncia emessa in tema di lottizzazione abusiva che le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia possono essere proposte dagli interessati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in tale fase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 04, conformi: Sez. 3 - , Sentenza n. 50363 del 29/10/2019 Zecchi, Rv. 277940; Sez. 3, Sentenza n. 58444 del 04/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 275459); i terzi possono altresì agire nel giudizio di merito cautelare, prima della definitività del provvedimento ablativo quando la confisca sia preceduta da sequestro (Sez. 2, Sentenza n. 53384 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] per l'indipendenza della Padania, Rv. 274242- 01; Sez. 6, Sentenza n. 8268 del 19/01/2018, Foti, Rv. 272229; Sez. U, Sentenza n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.