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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:74
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998C0185 - IT Avviso legale importante | 61998C0185 Conclusioni dell'avvocato generale Mischo dell'11 febbraio 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 92/101/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]185/98. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03047 Conclusioni dell avvocato generale 1 Il ricorso presentatoci dalla Commissione delle Comunità europee in forza dell'art. 169, secondo comma, del Trattato CE mira a che la Corte dichiari che, non avendo adottato, e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla detta direttiva. 2 L'art. 3 della direttiva in esame dispone che «gli Stati membri adottano anteriormente al 1_ gennaio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione». 3 La Repubblica ellenica ammette che la direttiva 92/101 non è stata ancora recepita nel suo ordinamento giuridico.

Tuttavia, afferma che un progetto di decreto presidenziale volto ad adattare la normativa nazionale a tale direttiva sta per essere adottato. 4 Siccome non si può quindi negare, né è stato negato, che la trasposizione della direttiva 91/101 non sia stata effettuata entro il termine stabilito da quest'ultima, si deve dichiarare fondato il ricorso della Commissione (2).

Conclusione 5 Suggerisco quindi alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di: 1) dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva; 2) condannare la Repubblica ellenica alle spese. (1) - GU L 347, pag.

64. (2) - V., in tal senso, in particolare, sentenza 29 ottobre 1998, causa C-410/97, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag.

I-6813).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998C0185 - IT Avviso legale importante | 61998C0185 Conclusioni dell'avvocato generale Mischo dell'11 febbraio 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 92/101/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]185/98. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03047 Conclusioni dell avvocato generale 1 Il ricorso presentatoci dalla Commissione delle Comunità europee in forza dell'art. 169, secondo comma, del Trattato CE mira a che la Corte dichiari che, non avendo adottato, e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla detta direttiva. 2 L'art. 3 della direttiva in esame dispone che «gli Stati membri adottano anteriormente al 1_ gennaio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione». 3 La Repubblica ellenica ammette che la direttiva 92/101 non è stata ancora recepita nel suo ordinamento giuridico. Tuttavia, afferma che un progetto di decreto presidenziale volto ad adattare la normativa nazionale a tale direttiva sta per essere adottato. 4 Siccome non si può quindi negare, né è stato negato, che la trasposizione della direttiva 91/101 non sia stata effettuata entro il termine stabilito da quest'ultima, si deve dichiarare fondato il ricorso della Commissione (2). Conclusione 5 Suggerisco quindi alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di: 1) dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva; 2) condannare la Repubblica ellenica alle spese. (1) - GU L 347, pag. 64. (2) - V., in tal senso, in particolare, sentenza 29 ottobre 1998, causa C-410/97, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-6813).