CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 12031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] I P9t avverso-lle-mdinarrza del 04/08/2020 del 1T-143. SORVEGLIANZA di TORINO -dats-alAcisoa-aike-paft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato proposto avverso provvedimento meramente interlocutorio, con il quale, rigettata l'istanza di applicazione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza ha disposto la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso del procedimento; ritenuto che pertinente si palesa, al riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi con riferimento ad altra misura alternativa alla detenzione, secondo cui «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145). che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DE POSiTATA [OSCURATO:PERSONA]