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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06489/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo del reato di danneggiamento, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto-di ricorso; considerato che il giudice di appello ha adeguatamente motivato circa la presenza degli elementi essenziali del reato contestato (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che, per altro, il profilo di dedotta incompatibilità dell'elemento psicologico col vizio parziale di mente si fonda su una alternativa ricostruzione delle ragioni del fatto, motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata con riguardo alle complessive modalità degli accadimenti che hanno formato oggetto di giudizio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - nulla aggiungendo di decisivo ai rilievi dedotti quanto osservato in tema di inammissibilità del ricorso dalla memoria della difesa del 13/12/2024 - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo del reato di danneggiamento, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto-di ricorso; considerato che il giudice di appello ha adeguatamente motivato circa la presenza degli elementi essenziali del reato contestato (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata); che, per altro, il profilo di dedotta incompatibilità dell'elemento psicologico col vizio parziale di mente si fonda su una alternativa ricostruzione delle ragioni del fatto, motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata con riguardo alle complessive modalità degli accadimenti che hanno formato oggetto di giudizio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - nulla aggiungendo di decisivo ai rilievi dedotti quanto osservato in tema di inammissibilità del ricorso dalla memoria della difesa del 13/12/2024 - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 06489/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris