CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 11247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13591/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende, unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale congiunta al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, largo Pannonia n. 1, presso lo studio dell’AvvocatoFabio Sanfilippo, rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 229/2018 depositata il12/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 199/2014, rigettava l’azione revocatoria fallimentare introdotta ex art. 67, comma 2, l. fall. da Alitalia –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria (d’ora innanzi, per brevità, Alitalia in a.s.) onde sentir dichiarare l’inefficacia di due pagamenti eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel semestre antecedente all’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria. 2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] in a.s. contro la decisione veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, la quale riteneva che l’esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dalla compagnia, prevista dall’art. 1, comma 3, d.l. 80/2008, non costituisse oggetto di un’eccezione in senso stretto e fosse stata, quindi, correttamente rilevata di propria iniziativa dal primo giudice. La corte del merito escludeva, poi, che il citato art. 1 esentasse da revocatoria i soli pagamenti relativi a prestazioni di beni e servizi essenziali ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico aereo ed avvenutidopo la sua entrata in vigore, poiché la norma non opera distinzione o limitazione alcuna né in rapporto alla strumentalità o meno del pagamento all’attività del servizio pubblico aereo, né rispetto al fatto che il pagamento abbia riguardato o meno prestazioni erogate prima dell’entrata in vigore della disciplina speciale. Riteneva, infine, che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 fosse manifestamente infondata, in quanto l’esenzione da revocatoria ivi prevista appariva giustificata dalla volontà dello Stato, perseguita anche mediante un ingente prestito ponte, di valorizzare la prosecuzione dell’attività d’impresa, attività che sarebbe stata paralizzata ove i patners commerciali di Alitalia non fossero stati certi dell’intangibilità dei pagamenti ricevuti. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 12 gennaio 2018, ha proposto ricorso Alitalia in a.s. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente constatare – a fronte dell’eccezione sollevata a questo proposito dalla controricorrente -che la procedura ricorrente, a seguito della notificazione della sentenza impugnata con modalità telematiche, ha soddisfatto l'onere a cui era tenuta di depositare copia autentica della medesima decisione con la relazione di notificazione, poiché il suo difensore ha estratto copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), ha attestato con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1 - ter , l. 53/1994, e ha tempestivamente depositato quest'ultima presso la cancelleria di questa Corte (v. Cass., Sez. U., 10266/2018, Cass. 30765/2017). Una simile attività soddisfa gli oneri di deposito a cui il ricorrente era tenuto a mente dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.. 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 e, conseguentemente, degli artt. 67, comma 3, l. fall. e 112 cod. proc. civ., poiché è stata applicata d’ufficio l’esenzione prevista dalcitato art. 1 malgrado un simile rilievo costituisse un’eccezione in senso stretto e dovesse essere allegato e provat o dal convenuto in revocatoria. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 e, conseguentemente, dell’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., perché il senso complessivo dell’equiparazione prevista dall’art. 1 citato al disposto della legge fallimentare, anche secondo un’esegesi costituzionalmente orientata, sarebbe quello di estendere il regime di esenzione dalla revocatoria rispetto a pagamenti aventi comune natura e finalità e, dunque, identificati dal fine di consentire, anche per Alitalia, la prosecuzione dell’attività d’impresa nell’interesse dei creditori. In questa prospettiva, dunque, l’impugnata sentenza avrebbe errato, perché la norma speciale, anche letteralmente considerata, non prevede affatto un’esenzione generalizzata dalla revocatoria, né l’irrilevanza della pertinenza dei pagamenti alla finalità del prestito ponte, ma equipara il trattamento dei pagamenti ivi considerati a quello dei pagamenti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. L’errore sarebbe stato ripetuto anche sul versante teleologico, dal momento che il legislatore, con il d.l. 80/2008, ha provveduto a correlare l’esenzione della revocatoria all’erogazione del prestito- ponte onde assicurare il pubblico servizio del trasporto aereo; cosicché i pagamenti di Alitalia, sottratti a revocatoria, avrebbero dovuto rispondere necessariamente a questa finalità, che nel caso di specie non ricorreva poiché gli stessi erano relativi a prestazioni molto risalenti e non erano funzionali a ottenere prestazioni necessarie alla continuazione dell’attività aziendale. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. 6.1 L’art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 prevede che “tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decretoe fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione”. Questa Corte ha già ritenuto (v. Cass. 16773/2022), in termini che questo collegio condivide appieno, che l’art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 si riferisca alla piena equiparazione, ope legis , del piano effettuale a quello della norma richiamata, “considerando ogni pagamento, eseguito nel termine indicato, come equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all’art. 67 l. fall., sarebbero esenti perché fatti in attuazione di un piano attestato di risanamento. Ne segue che nessun riscontro il diverso assunto della ricorrente può trovare nel testo di legge, e che invece è decisiva la circostanza che la fattispecie dell’art. 1 del d.l. n. 80 del 2008 prescinde dal giudizio su un inesistente piano attestato. In altre parole, l’esenzione da revocatoria opera “come se” Alitalia fosse stata soggetta a un piano di risanamento, anche se tale piano non esiste. … Proprio perché un piano attestato manca, non è vero che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell’atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa secondo gli obiettivi di un inesistente piano”. “Neppure è vero che la norma, nel suo senso letterale, esige che si tratti di pagamenti riferiti a beni o servizi essenziali o indispensabili per la continuazione dell’attività stessa. … La norma allude a qualunque pagamento eseguito da Alitalia-Lai a far data dall’ entrata in vigore del decreto-legge - e fino al termine indicato nel secondo comma dell’art. 1. E lo fa perché in base a una previa valutazione legislativa ciò è ritenuto di per sé funzionale a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del prestito-ponte, così da conferire effettiva rilevanza pratica all’intervento finanziario dello Stato”. Va ribadito, dunque, che l'esenzione dalla revocatoria disposta dall'art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 attiene a qualunque pagamento eseguito da Alitalia dall'entrata in vigore del menzionato decreto fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo e non riguarda i soli pagamenti che risultino funzionali alla continuità aziendale, poiché l'esenzione opera come se la compagnia aerea fosse soggetta a un piano attestato di risanamento (che però non esiste) e ogni pagamento, effettuato nell'arco di tempo indicato, è considerato equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., sarebbero esenti, perché posti in essere in attuazione di detto piano. 6.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di rilevazione compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nelcaso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (cfr. Cass., Sez. U., 1099/1998, Cass. 12677/2014). Il criterio del prevalente interesse della parte a far valere l'eccezione non può, quindi, essere considerato sufficiente a trasferire dal regime normale della rilevabilità di ufficio, a quello eccezionale della rilevabilità a cura di parte, il rilievo di un fatto risultante ex actische dalla fonte normativa sia posto come ostacolo all'accoglimento della domanda; ne discende - posto che la norma in discorso prevede un'esenzione specifica che, con assoluta chiarezza, copre tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie di Alitalia per il solo fatto di ricadere nel periodo in considerazione - la necessità di ritenere ch e la constatazione di un simile presupposto deve sicuramente essere ricompresa tra le eccezioni in senso ampio, come tali rilevabili di ufficio dal giudice (si veda, in questi espressi termini, Cass.18360/2022). In questa prospettiva interpretativa, allora, non si presta a censura l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l'esenzione in esame rappresenta un «effetto automatico di una previsione di legge», al contempo inerente «alla sussistenza degli stessi elementi costitutivi del diritto azionato », non trattandosi, quindi, « di un'allegazione rientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad una manifestazione di volontà della stessa» (v. pag. 3 della sentenza impugnata). 7. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione efalsa applicazione dell’art. 23 l. 87/1953, perché la Corte d’appello ha applicato una disposizione costituzionalmente illegittima, in relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost., nonché la violazione dell’art. 67, comma 3, l. fall.: contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l’art. 1, comma 3, d.l. 80/2008 presenterebbe – secondo la procedura ricorrente -gravi profili di arbitrarietà e irragionevolezza nella parte relativa all’esclusione della revocatoria. 8. Il motivo, seppur ammissibile (potendosi riproporre, con il ricorso per cassazione, una questione di legittimità costituzionale non accolta dal giudice del merito, venendo così l'impugnazione a investire, sia pure per implicito, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica sospettata di incostituzionalità; cfr. Cass. 9284/2018, Cass. 25343/2014, Cass. 6963/2004), non è fondato, poiché implica una lettura della norma non giustificata neppure in forma di esegesi costituzionalmente orientata. Anche a questo proposito è sufficiente far richiamo a quanto già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.16652/2022), là dove ha osservato che “la Corte costituzionale ha chiarito che il vaglio di legittimità, nel quale è coinvolta la legge- provvedimento” – legge che si c aratterizza per essere preordinata alla cura di un certo interesse pubblico, e quindi per avere, rispetto a questo, carattere singolare e concreto –“deve essere condotto alla luce di stringenti parametri, tenendo conto della necessità di bilanciamento fratutti gli interessi a vario titolo coinvolti (v. C. cost. n. 137-09, C. cost. n. 170-10). Specificamente, a far data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 1957, la conformità della legge provvedimento viene raccordata ai principi di ragionevolezza, uguaglianza, non arbitrarietà e rispetto del legittimo affidamento, al fine di statuire la congruità tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito (e v. per una recente applicazione C. cost. n. 168- 20, relativa al decreto-legge 28-9-2018, n. 109 recante disposizioni urgenti per la città di Genova correlate al crollo del [OSCURATO:PERSONA]). Quanto al d.l. n. 80 del 2008, e alla fattispecie di esenzione in esso stabilita, non può affermarsi che sia stato superato il menzionato confine di legittimità. Relativamente all’esenzione da revocatoria la norma non è arbitraria, dal momento che si coniuga con la necessità di mantenere inalterato il contesto dell’intervento a tutela del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, ritenuto dal legislatore essenzialeal punto da indurre a un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale. In tal senso, la norma di esenzione è coerente coi fini perseguiti. La finalizzazione spiega in modo non implausibile la disomogeneità del trattamento tra i creditori, a seconda del pagamento fatto, o meno, nel periodo di vigenza del prestito ponte, per una ragione ovvia: se Alitalia è sovvenzionata pubblicamente col fine di mantenerla di attività pur in condizione di insolvenza, in quanto si suppone, con valutazione legislativa a priori, che la continuità aziendale possa consentire di realizzare l’obiettivo di risanamento, è razionale che non sia colpito da revocatoria il terzo che con lei abbia a contrattare. Giustappunto l’esenzione conduce, quindi, alla realizzazione del fine perseguito dal legislatore, e trova fondamento nella sovvenzione pubblica destinata a rimediare – eliminandolo – allo stato di insolvenza. Né può sottacersi che ogni ipotesi di esenzione da revocatoria, d’altronde, sconta una certa discriminante tra creditori a seconda del fatto considerato rilevante; e non per questo crea problemi di legittimità sul piano costituzionale, dovendo sempre far capo alla non arbitrarietà della scelta legislativa rispetto ai fini ultimi perseguiti”. 9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 22