CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rapp.ti e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rapp.tae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 546/2020depositata il 3.3.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa proponevaopposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 215/2006 con il qualeVaccaro Giovanni le aveva intimato il pagamento della somma diEuro 218.162,17 oltre interessi e spese di procedura, qualecorrispettivo per l’attività professionale di direzione lavori diampliamento e completamento del [OSCURATO:PERSONA]“Muscatello” di Augusta. Con sentenza n. 1406/2015, venivarevocato il decreto ingiuntivo e condannata l’[OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro148.771,50.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l’illegittima esclusione,dal complessivo compenso dovutogli, della maggiorazione del50% e del 20%, rispettivamente previste dagli artt. 17 e 21 dellal. 143/49.La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigraferigettava l’appello.2. Propongono ricorso per Cassazione gli eredi del Vaccaro, nelfrattempo decedutoResiste con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] diSiracusa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. conriferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per l’erroneainterpretazione del contratto d’opera intellettuale effettuata daigiudici di merito, laddove gli artt. 9 e 12 del disciplinare diincarico disciplinerebbero tutti i compensi spettanti alprofessionista, ivi compresa la pretesa maggiorazione di cuiall’art. 17 co. 2 l. 143/1949. Assumono che le clausolecontrattuali devono leggersi anche alla luce del certificato dipagamento emesso dall’ingegnere capo dell’ASP in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], inteso quale comportamento successivo allaconclusione del contratto che comproverebbe l’intento comune diriconoscere la maggiorazione.Il motivo è infondato.Vale premettere che i criteri di determinazione del compensospettante ai prestatori d'opera intellettuale, dettati dall'art. 2233c.c., sono ordinati secondo una scala preferenziale che colloca, alprimo posto, l'accordo delle parti, in subordine le tariffeprofessionali ovvero gli usi e, infine, la decisione del giudice,previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioniprofessionali.Appare evidente come, in forza del detto principio, il ricorso aicriteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale)debba intendersi precluso al giudice ogni qualvolta esista unospecifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano quindiprevalenti su ogni altro diverso criterio di liquidazione (Cass. sez.2 n. 31311/2019; Cass. Sez. 6 - 2, 29837/2011; Cass. Sez. 2, n.1317/2003).Numero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026Va, altresì, richiamato il principio (Cass. Sezioni Unite n.18450/2005), in base al quale, nella disciplina delle professioniintellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per ladeterminazione del compenso, mentre la tariffa professionale dicategoria rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, allaquale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto inassenza di pattuizioni al riguardo.La Corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado,quanto alla negazione in favore del professionista del diritto allamaggiorazione di cui all’art. 17 l. 143/1949 (che dispone che” 17.- Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo specialiaccordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti dimisura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono peròaffidate a persona di comune fiducia del committente e delprofessionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsidiscrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento dellaquota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanzadi personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavorieseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte delprofessionista un impegno personale maggiore del normale), haritenuto che le parti abbiano inteso espressamente regolare ilcorrispettivo per tale attività aggiuntiva escludendo quellamaggiorazione, pur prevista dalla tariffa professionale, e nonfatta oggetto di specifico richiamo.I ricorrenti lamentano l’erronea applicazione delle regole diermeneutica contrattuale da parte dei giudici di merito, in quantola Corte di appello, esaminando il disciplinare d’incarico, lo haNumero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026reputato come unica fonte di regolamentazione del corrispettivodovuto al professionista ed ha ritenuto che la determinazionesecondo tariffa potesse operare solo nei limiti di un espressorichiamo delle parti a specifiche norme della prima.La sentenza impugnata, avuto riguardo al contenuto degli artt. 9,11 e 12 del disciplinare di incarico, ha perciò concluso nel sensola previsione del corrispettivo dovuto al professionista evincibiledall’accordo tra le parti fosse completa ed esaustiva, tale daprecludere ogni integrazione con le disposizioni di cui alla l.143/1949.Trattasi però di assunto che nella sua assolutezza non meritacondivisione, occorrendo a tal fine evidenziare che la valutazionedei giudici di merito trascura in maniera colpevole il contenutodell’art. 9 del disciplinare che prevede che il compenso delprofessionista sarà determinato sulla base delle tabelle A, B ed Ealleate alla legge n. 143/1949, con un rinvio quindi recettizio alletariffe stesse, e fatta slava a questo punto, un’espressaprevisione derogatoria.Si palesa quindi erroneo l’assunto della Corte d’Appello che hainteso negare aprioristicamente ogni possibilità di far riferimentoalle tariffe professionali, il cui contenuto è invece statovolontaristicamente recepito nel contratto, ma non esime peròdal dover verificare se in relazione alla voce interessata dalpresente motivo non sia dato rinvenire una volontà di discostarsidalle stesse tariffe.Ebbene, proprio con riferimento alla maggiorazione di cui all’art.17 co. 2 della legge professionale, il regolamento contrattualepreclude il ricorso alle citate tariffe, come si ecvince dalNumero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026contenuto dell’art. 12 del disciplinare nel quali le parti si sonopremurate di regolare il caso di esecuzione delle prestazioni di cuial comma secondo dell’art. 17 della legge del 1949, prevedendoche, in caso di lavori di importo inferiore a Lire 1.000.000.000, iprofessionisti rinunciavano anticipatamente ad ogni compenso,mentre per quelli di importo superiore a Lire 1.000.000,00, eraaccordato solo un rimborso spese (nei limiti della maggiorazionedi cui all’art. 17), ma, in linea con la qualificazione di rimborsospese, previa giustificazione con fatture.La analiticità e specificità della previsione prevale sulle diverseprevisioni tariffarie e depone quindi per la correttezza dellasoluzione raggiunta al riguardo dalla Corte d’Appello, con ilconseguente rigetto del motivo.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione efalsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. conriferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., per la mancata applicazionedell’art. 21 l. 143/1949, avendo la Corte di appello erroneamenteinterpretato il contratto escludendo la maggiorazione di cui allaindicata norma dal compenso previsto.Con il terzo motivo, lamentano la violazione e falsa applicazionedell’art. 2233 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., nellaparte in cui la Corte di appello ha escluso l’applicabilità, ai finidella determinazione dell’onorario, della l. 143/1949, posto che lafonte prevalente andava ricercata nel contratto stipulato tra leparti.I motivi che, per la evidente connessione, vanno esaminaticongiuntamente, sono fondati, proprio alla luce delleNumero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerazioni già spese in occasione della disamina del primomotivo.L’art. 21 della legge n. 143 del 1949 stabilisce che: “quando perlo studio del progetto sommario si richiedono dal committenteelaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto alprofessionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivarefino al doppio delle aliquote dell’art. 19, lettere a) e b).Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio dellerispettive aliquote parziali, quando l’opera, sia per specialidifficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere aprescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnicisuperiori al normale. Analogamente possono aumentarsi fino aldoppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta dilavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedentimaggiori prestazioni di assistenza ai lavori”.A differenza di quanto sopra visto in merito al compensoaggiuntiva di cui all’art. 17 co. 2, il disciplinare di incarico nulladispone al riguardo, così che, in assenza di una volontàderogatoria, torna a rilevare il rinvio generale operato dalle partialle previsioni tariffarie che reca con sé anche la possibilità diinvocare la maggiorazione de qua.Erra, dunque, la Corte di appello allorché pretende che le partidovevano effettuare un espresso richiamo anche al contenutodell’art. 21 perché il professionista potesse pretenderne lacorresponsione, in quanto trascura il generalizzato richiamo chele stesse parti hanno operato alla disciplina tariffaria con gliarticoli 9 e 25 (che, in chiusura, ribadisce che per quanto nonNumero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026espressamente disposto, vale il rinvio alle rpevsioni della egge n.143/1949).I motivi vanno perciò accolti dovendosi pertanto cassare lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, indiversa composizione, affinché verifichi, sulla scorta deglielementi di prova in atti, se ed in che misura il dante causa delricorrente meritasse il riconoscimento della indicatamaggiorazione.3. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esamedell’art. 25 del disciplinare di incarico in termini di omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.),non avendo la Corte di appello tenuto conto ai fini della decisionedella predetta clausola contrattuale.Il motivo è, in parte, inammissibile nella misura in cui deduce,con riferimento al mancato riconoscimento della maggiorazioneprevista dall'art. 17 della tariffa professionale, il vizio di omessoesame di fatto decisivo, pur a fronte di una doppia pronunciaconforme di rigetto (art. 348 ter co. 5 c.p.c.).Con riferimento invece al mancato riconoscimento dellamaggiorazione dell’art. 21, il carattere assorbente della decisioneresa sul secondo e terzo motivo, che impone una rivalutazione daparte del giudice di rinvio dei presupposti di applicazione dellastessa al caso concreto, implica l’assorbimento della relativacensura.4. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1988 e 1967 c.c. con riferimento all’art.360 n. 3 c.p.c., non avendo la Corte di appello tenuto conto dellaNumero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026valenza probatoria e sostanziale del certificato di pagamentoemesso dalla controricorrente, da intendersi quale riconoscimentodel debito, essendo quindi l’Amministrazione gravata dell’onere diprovare la inesattezza dell’ammontare della parcella o l’assenzadei presupposti del pagamento.Il motivo è in primo luogo inammissibile, ponendo al giudice dilegittimità una questione nuova che non risulta essere statatrattata in sentenza e che i ricorrenti non indicano ove sia stataposta negli scritti difesivi offerti in sede di merito (cfr. ex multis,Cass. n. 7048/2016, secondo cui il ricorrente per cassazione cheriproponga una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicarein quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "exactis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la questione stessa).In ogni caso, il certificato di pagamento in atti risulta rilasciatodall’ingegnere capo dei lavori nominato dall’ASP e, dunque, dasoggetto non legittimato ad assumere impegni di spesa perl’ente, il che implica, a mente della giurisprudenza di questaCorte con riferimento all’assunzione di impegni e di effettuazionedi spese da parte degli enti locali (tra le altre v. Cass., Sez. 3 n.12943/2025; Cass., Sez. 1 n. 30109/2018), l’inefficacia delNumero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026riconoscimento operato in termini di vincolatività per l’odiernaresistente.5. Con il sesto motivo, proposto in via subordinata, i ricorrentichiedono dichiararsi la nullità della sentenza gravata perviolazione o falsa applicazione dell’art 4, co. 12 bis, d.l. 65/1989e degli artt. 17, co. 2 e 21, l. 143/1949 con riferimento all’art.360 n. 3 c.p.c., laddove la disciplina pattizia eventualmenteapplicabile (ove confermata l’interpretazione resa dai giudici dimerito) sarebbe in contrasto con norme imperative e, quindi, taleda provocare la nullità delle clausole contrattuali, con loaconseguente operatività del meccanismo sostitutivo ex artt. 1339– 1419 c.c.Il motivo è accolto in conseguenza dell’accoglimento del secondoe del terzo motivo con riferimento al diritto alla maggiorazione dicui all’art. 21 della tariffa professionale, mentre le ragioni chehanno giustificato il rigetto del primo motivo impongono il rigettoanche del mezzo in esame con riferimento alla maggiorazione dicui all’art. 17 della l. 143/1949.In tal senso rileva altresì il fatto che la violazione dei precettinormativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari nonimporta la nullità, ex art. 1418 c.c., comma 1, del patto inderoga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interessegenerale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interessedella categoria professionale (Cass. n. 21235 del 2009; Cass. n.17222 del 2011; Cass. n. 1900 del 2017). Inoltre, questa Corteha avuto modo di affermare che, nella disciplina delle professionidi ingegnere ed architetto, manca una disposizione espressaNumero registro generale 24671/2020Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 19247/2026Data pubblicazione 11/06/2026diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga alletariffe (così Cass. sez. II n. 15786/2013).6. In definitiva, la Corte accoglie il secondo, il terzo motivo diricorso, rigetta il primo nonché il quinto, dichiara parzialmenteinammissibile e parzialmente assorbito il quarto; cassa con rinvioin relazione ai motivi accolti anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo ed il sesto motivo diricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo ed il quintomotivo, dichiara parzialmente inammissibile e parzialmenteassorbito il quarto ed il sesto motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data19.5.2026Il PRESIDENTEMauro Criscuolo