CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di proroga della detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione sia in ordine al giudizio di compatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e la carcerazione sia in relazione alla garanzia di una detenzione conforme al senso di umanità; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto la censura motivazionale viene fondata sulla mancata considerazione dei giudizi espressi da due medici indicati dalla difesa, che, però, non si sono espressi in termini di assoluta incompatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione, ma solo in termini di una non adeguatezza della detenzione rispetto alle condizioni del ricorrente; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma senza, in ragione della particolare condizione del ricorrente cui è stata negata la proroga della detenzione domiciliare in atto, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 febbraio 2022