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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 13514/2025

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lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2025 Y.E. , elettivamente domiciliato in Lg_1 VIA1267 SABATINO 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inLg_1 [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocatiOscuramento dispostoANDREA ROSSI, [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentaNnumoe roe re gistro generale 29327/2021Numero sezionale 1267/2025difendono; Numero di raccolta generale 13514/2025- controricorrenteD -at a pubblicazione 20/05/2025nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA].P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 832/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 14/04/2021 R.G.N. 1940/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- L’Inail conveniva davanti al Tribunale di Ferrara F.M.[... [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., L.T. e Y.E.perché, accertata la loro responsabilità in un infortunio sullavoro dell’8 febbraio 2006 da cui O.F. avevariportato postumi permanenti nella misura del 45%, fosserocondannati a corrispondergli la somma di euro 227.709,86 ;adduceva l’INAIL attore, vantando diritto di surroga, chel’infortunio era accaduto quando O.F.dipendente della ditta subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] di K.P.[...] - la quale eseguiva opere subappaltate da F.M.[... [OSCURATO:PERSONA], in cui sarebbe stato preposto ilL.T. e coordinatore della sicurezza il Y.E. - lavorando inun cantiere di AMP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cadeva in terrada un'altezza di circa 3 mentre eseguiva la posa in opera dipannelli del solaio di copertura di un vano interno e riportava unpolitrauma con frattura cranica e stato comatoso; i convenutisi costituivano, resistendo, e il Y.E. ottenendo di chiamare incausa la sua compagnia assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA].- poi [OSCURATO:SOCIETA]. - che pure si costituivaresistendo.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021Il Tribunale, con sentenza n. 195/2014, dichiaravaN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025improcedibile la domanda nei confronti di F.M. t a pubblicazione 20/05/2025Impresa Costruzioni essendo nelle more fallita, e, rigettando ladomanda verso il coordinatore della sicurezza Y.E.l’accoglieva nei confronti del L.T. , condannandolo acorrispondere all’attore la somma di euro 222.709,86 oltreaccessori; quale fondamento della decisione, affermava che ilO.F. lavorava in condizioni di pericolo, senza misure diprotezione aggancianti a un punto fisso, e che il L.T. dirigevai lavori quale “geometra di cantiere”, essendo quindiresponsabile in forza dell’art. 7 d.lgs. 626/1994 ratione temporisapplicabile; non ravvisava invece alcuna responsabilità delY.E. che aveva predisposto il Piano di Sicurezza eCoordinamento (P.O.S.) della ditta di cui era dipendente ilO.F. , prevedendo specifiche misure di protezione dalrischio di caduta, non essendo però stato avvisato di quandosarebbero iniziati i lavori per cui non avrebbe potuto esercitarei poteri/doveri del suddetto decreto legislativo.2.- Proponeva appello principale il L.T. ; si costituivaresistendo e proponendo appello incidentale Inail; sicostituivano resistendo anche la compagnia assicuratrice e ilY.E.3.- La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14 aprile2021, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimentodi quello incidentale dell’INAIL, condannava il L.T. acorrispondere all’Inail la somma di € 439.169,12 importo quasiraddoppiato rispetto a quello richiesto con l’originario atto dicitazione, oltre interessi.Secondo la Corte di appello anzitutto la causa poteva essereassegnata come giudice relatore ad un giudice onorario perchéla domanda inziale si collocava sotto il limite fissato dei 300.000euro.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021Inoltre l’appello principale proposto da andava respintoN umero sezionale 1267/2025L.T.Numero di raccolta generale 13514/2025in quanto le prove testimoniali avevano evidenziato che egDlait a pubblicazione 20/05/2025veniva considerato dalle maestranze del cantiere come il“geometra del cantiere” e pertanto come colui che dava gliordini e dirigeva i lavori.Benché fosse formalmente un consulente esterno, tuttavia difatto L.T. assolveva la funzione di preposto per [...]appaltate esercitando un ruolo di preminenza verso i lavoratorioccupati nel cantiere.Dalle stesse prove risultava la responsabilità del L.T.per aver permesso alle maestranze impegnate nella posa inopera del solaio presso il citato cantiere di lavorare in condizionidi pericolo con conseguente violazione della disposizione di cuiall'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994 nel testo vigente rationetemporis al momento del sinistro in oggetto.In particolare secondo la Corte di appello il L.T. eraresponsabile perché non aveva adottato le misure precauzionalicostituite dall’allestimento dei ponteggi e dalla predisposizionedei trabatelli previsti nel PSC.Invece per quanto riguarda l'architetto Y.E. coordinatore perla sicurezza ( della ditta subappaltante) in fase di progettazionee di esecuzione, la Corte lo ha ritenuto esente da responsabilitàper aver redatto il PSC, dove veniva indicata la specificaprevisione del rischio di caduta del lavoratore dai trabatelli chevengono utilizzati per accedere ai piani di lavoro con tutte leprescrizioni da adottare riguardo all'allestimento dei ponteggi edalla predisposizione dei trabatelli, con la conseguenza che ilrischio sarebbe stato evitato se le misure indicate nel PSCfossero state adottate da chi dirigeva i lavori nel cantiere, nelcaso di specie il geometra L.T. .Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021L'architetto inoltre aveva richiesto a umero sezionale 1267/2025Y.E.

F.M.Numero di raccolta generale 13514/2025Impresa Costruzioni di visionare il POS dell'impresDaat a pubblicazione 20/05/2025subappaltatrice e di non aver avuto alcuna comunicazione inordine alla data di inizio lavori per cui gli era statomaterialmente impossibile comunque esercitare i poteri e idoveri di cui all'articolo 5, d.lgs. n. 494/1996 nel testo vigenteratione temporis al momento del fatto, ivi compresa lapossibilità di sospendere la lavorazione di posa in opera delsolaio, con conseguente esonero di ogni sua eventualeresponsabilità.Avverso la sentenza L.T. ha proposto ricorso percassazione con cinque motivi a cui hanno resistito con rispettivocontroricorso Inail e Y.E. quest’ultimo depositandopure memoria; l’assicurazione è rimasta intimata.La causa è stata rimessa alla sez. lavoro dalla sez. civile perchéil thema decidendum si incentra sul diritto di surroga inrelazione ad un infortunio sul lavoro.

Le parti hanno depositatomemorie prima dell’udienza.

Il collegio ha autorizzato ildeposito delle motivazione nel termine previsto dalla legge.Ragioni della decisione1.- Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia il vizio dinullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c.,dell’art. 62 d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013, e deilimiti tabellari della Corte d’Appello di Bologna, circa i limiti dicompetenza del giudice ausiliario, in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c., perché è stata pronunciata da un Collegio di cui facevaparte, tra l’altro con incarico di relatore ed estensore, un GiudiceAusiliario, nonostante il valore ne eccedesse i limiti dicompetenza (300.000 euro).La Corte aveva affermato che il valore della controversia nonsuperasse il limite tabellarmente fissato “ai fini dell’assegnabilitàal giudice ausiliario ( euro 300.000)” essendo pari ad euroOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021222.709, 86 la somma originariamente richiesta dall’INAILN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025nell’atto introduttivo della lite ed essendo irrilevanti ai fini delDlaat a pubblicazione 20/05/2025determinazione del valore della causa ex art 10 c.p.c. gliaccessori della somma capitale maturati in corso di causa.

Poiperò aveva condannato il L.T. a corrispondere a Inail lasomma di euro 439.169,12 importo quasi raddoppiato rispettoa quello richiesto con l’originario atto di citazione, oltreinteressi.

Era quindi evidente che il petitum della domandasvolta era oltre il limite fissato per consentire l’assegnabilità algiudice ausiliario (euro 300.000) con violazione di legge la qualedemanda alle tabelle la fissazione dei limiti di partecipazione deigiudici collegiali.1.1.- Il primo motivo è infondato, dato che, secondo lagiurisprudenza consolidata di questa Corte, quando un giudiceonorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causain materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottrattaalla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvoche si tratti di procedimenti possessori o cautelari "antecausam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12del 1941), in quanto la decisione assunta dal giudice onorario inviolazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sullacomposizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di leggeprevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, unasemplice irregolarità (sulla stessa linea, Cass. n. 19660/2016;18002/2010, n. 1376 /2012 n. 727/2013; 466/ 2016)2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia il vizio diviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del d.lgs.n. 626/1994, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., conriferimento al capo di sentenza che ha individuato i criteri diidentificazione del preposto senza riguardo alle specifiche“attribuzioni e competenze” dello stesso.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/20213.- Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsaN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del d.lgs. n. 626/1994 Deat a pubblicazione 20/05/2025dell’art.5 del d.lgs. n. 494/1996, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha affermato una sorta diresponsabilità automatica a carico del L.T. ed escluso ogniresponsabilità in capo al coordinatore per la sicurezza signorY.E.4.- Il secondo ed il terzo motivo sono fondati e devono essereaccolti nei limiti di seguito indicati.5.- Come risulta nello svolgimento del processo la Corte diappello ha individuato la responsabilità del L.T. perl’infortunio sul lavoro occorso a O.F. , nel cantieredi AMP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, sulla scorta delle seguentiaffermazioni in fatto e in diritto.Ha osservato che L.T. veniva considerato dallemaestranze del cantiere come il geometra del cantiere epertanto come colui che dava gli ordini e dirigeva i lavori;benché formalmente fosse un consulente esterno, aveva il ruolodi preposto con preminenza sui lavoratori occupati nel cantiere;in tale ruolo aveva permesso alle maestranze impegnate nellaposa in opera del solaio presso il citato cantiere di lavorare incondizioni di pericolo con conseguente violazione delladisposizione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994 nel testovigente ratione temporis al momento del sinistro in oggetto; inparticolare, non aveva adottato le misure precauzionalicostituite dall’allestimento dei ponteggi e dalla predisposizionedei trabatelli previsti nel PSC.6.

Questo ragionamento, posto alla base dell’accertamentodella responsabilità del ricorrente, risulta però viziato sottoplurimi aspetti investiti dai motivi di ricorso.7.

Basti osservare anzitutto in che contesto sia avvenuto il fatto.Il lavoratore infortunato O.F. lavorava per la dittaOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021La Sorgente di a cui erano stati subappaltatNi umero sezionale 1267/2025K.P.Numero di raccolta generale 13514/2025lavori edili da F.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nDealt a pubblicazione 20/05/2025cantiere di AMP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.8.- Il lavoratore ha subito l’infortunio cadendo in terra daun'altezza di circa 3 metri mentre eseguiva la posa in opera dipannelli del solaio di copertura di un vano interno.

Il lavoratoreè caduto perché, secondo quanto si legge in sentenza, nonerano state adottate le misure provvisionali indicate nel PSC dalresponsabile per il coordinamento della sicurezza e costituitedai ponteggi e dai trabatelli.9.- L’infortunio è avvenuto il primo giorno dei lavori ed i lavoriiniziarono (non si sa per decisione di chi), un giorno prima diquello programmato.

Non è precisato nemmeno dopo quantotempo dall’inizio dei lavori sia accaduto il fatto.10. - Ciò posto non si comprende, anzitutto, come, alla lucedella legge 626/1994 (richiamata in sentenza e vigente all’epocadei fatti), il L.T. debba rispondere in qualità di preposto perl’attività svolta da un terzo datore di lavoro (diverso da quelloper cui operava come consulente a partita IVA), senzanemmeno accertare quali fossero le concrete attribuzioni che glierano state conferite ai fini della prevenzione nel cantiere.11.- Il fatto che desse ordini ai lavoratori in quanto geometradel cantiere non è sufficiente per affermare che il suo compitofosse quello di un preposto con poteri nella materia della salutee sicurezza rispetto alla fase lavorativa specifica coinvolgente ilterzo datore di lavoro (piuttosto che incaricato del controllo dellostato di avanzamento lavori ai fini della conformità dei lavori alcapitolato).12.- E se è vero che, in base al principio di effettività, basta lapreposizione di fatto per individuare la figura del preposto, nonbasta però la denominazione di “geometra del cantiere” perindividuare la corrispondente posizione di garanzia, perché taleOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021situazione di fatto doveva essere ricavata dalla concretaN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025individuazione delle attribuzioni conferite in relazione all’attivitDàat a pubblicazione 20/05/2025specifica.

Sul punto però la sentenza di merito nulla ha accertatosulla base delle specifiche deduzioni a cui era tenuto chi ha agitoin giudizio.13.

Inoltre, ad avviso del Collegio, anche a prescinderedall’attribuzione del ruolo di preposto al L.T. , la Corte dimerito ha errato nel sostenere che L.T. , in tale sua qualità,avrebbe violato l’art.7 del d.lgs. 626/1994.Si tratta di una norma che regola soltanto la responsabilità deldatore di lavoro committente (o subcommittente) edell’appaltatore, nell’ambito di lavori eseguiti in appalto; noncerto la responsabilità del preposto, che interviene a valledell’adempimento della serie di obblighi (programmazione,coordinamento, cooperazione, reciproca informazione,cooperare all’interno di luoghi di lavoro rientranti nelladisponibilità del committente.L’art.7 (come del resto il suo sostituto rappresentato oggidall’art. 26 del tu n. 81/2008) non menziona nemmeno ilpreposto.Non ha pregio, quindi, l’affermazione secondo la quale il L.T.aveva violato l’art. 7 del d.lgs. 626/1994 che costituisce unanorma che non lo riguarda; essendo noto che l'obbligo disicurezza imposto sul preposto consiste, oltre che in un doveregenerico di formazione e informazione, nell’esercizio di uncontrollo idoneo a prevenire i rischi della lavorazione (Cass.41997/2006).14.- Occorre pure rilevare, ai sensi della stessa norma citatadalla Corte di appello, che l’obbligo del coordinamento in capoal committente o al subcommittente (di cui all’art. 7, 2 commalett. b) “non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delleOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” ( art 7N umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025ult. comma).

Data pubblicazione 20/05/202515.-Talché, a voler ragionare sulla scorta di tale canonenormativo, si sarebbe dovuto preliminarmente stabilire se ilrischio di caduta dall’alto rappresentasse un rischio specificodella ditta appaltatrice (di cui era dipendente il lavoratoreinfortunato) alla quale erano stati appaltati i lavori; o fosse unrischio interferenziale su cui era chiamato ad intervenireprimariamente il committente.Ed invero il governo dei rischi indicati nell’art.7 non rientraspecificamente nella competenza del committente, ben potendodetti rischi realizzarsi al di fuori degli ambiti di interferenza fralavorazioni, qualora costituiscano espressione concreta di rischispecifici del datore di lavoro.

Ciò che connota la specificità o lagenericità del rischio, così individuandone anche il garante,infatti, è la sua derivazione dall’interazione delle lavorazioni nelcantiere (o comunque nello spazio lavorativo ove operi più diun’impresa).

Laddove siffatta interazione non ci sia ed il rischio,si realizzi all’interno della sfera di competenza del singolo datoredi lavoro inerendo alla sua attività, esso va qualificato come“rischio specifico” estraneo all’ambito di intervento delcommittente o sub committente.16.- Nulla di tutto questo si evince dalla sentenza impugnatanon essendo stato ricostruito nè quale fosse l’attività in concretoappaltata alla ditta subappaltatrice, né come dovesse esserequalificato il rischio di caduta dall’alto ai fini della normativarichiamata dalla stessa Corte.17.

In ogni caso, ed in via risolutiva, quand’anche il rischiofosse stato a carico del sub committente ed il lavoratore avesseavuto il ruolo di preposto assegnatogli dai giudici di merito,giammai egli (oltre a non poter rispondere ai sensi dell’art. 7 deld.lgs. 626/1994) potrebbe essere ritenuto responsabile “perchéOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021non aveva adottato le misure precauzionali costituiteN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025dall’allestimento dei ponteggi e dalla predisposizione deDait a pubblicazione 20/05/2025trabatelli previsti nel PSC”, come erroneamente affermato, inpiù punti della pronuncia, dalla Corte di appello.18.- Ed invero, com’è noto, l’obbligo di adottare le misure disicurezza fa capo sul datore di lavoro o su un suo collaboratoredelegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa.19.- Il compito attribuito al preposto, come osservato, consistein altro e si concreta nell’obbligo di assicurare, tramite vigilanzaed informazione, il corretto rispetto delle misure già decise epredisposte dal datore e dai dirigenti responsabili.

Solo inquesto ambito egli è destinatario dell'obbligo di verificare che leconcrete modalità di esecuzione delle prestazioni rispettino lenormative e le misure decise e messe in atto dai responsabiliprimari.

Sicchè il preposto potrebbe rispondere d es. qualora inazienda vengano tollerate o non controllate prassi di lavoropericolose.20.- Tutto questo, però, nel caso di specie non è statominimamente accertato.

Non è di questo che si parla nellacausa; avendo la Corte di appello semplicemente ritenuto che ilrischio sarebbe stato evitato se le misure indicate nel PSCfossero state adottate da chi dirigeva i lavori nel cantiere, nelcaso di specie il geometra L.T. .21.

Ma, come si è visto, tale tesi si pone contro le norme dilegge indicate e contro la giurisprudenza di questa Corte cheindividua nel preposto “colui il quale sovraintende alle attività,base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati allanatura dell’incarico” (Corte di cassazione Penale, Sez.IV, 12settembre 2019 n.37763).22.- E’ opportuno richiamare inoltre l’orientamento espressonella materia della responsabilità per infortuni sul lavoro dalleOscuramento dispostosez.

Unite di questa Corte allorché hanno precisatoNu me(rno r.e gistro generale 29327/2021Numero sezionale 1267/202538343/2014) che il rimprovero colposo deve Nsuemmerop dri era c c olta generale 13514/2025riguardare la realizzazione di un fatto che poteva essere evitatDoat a pubblicazione 20/05/2025dal responsabile mediante l'osservanza delle norme cautelariviolate.

Ciò in quanto il profilo soggettivo e personale della colpava individuato nella possibilità dell'agente di rispettare la regolacautelare, ossia nella concreta possibilità di pretenderel'osservanza della regola stessa; ed in sostanza, nell'esigibilitàdel comportamento dovuto dall’agente.23.- Pertanto un preposto risponde degli infortuni occorsi ailavoratori soltanto quando sia titolare dei poteri necessari perimpedire l'evento lesivo in concreto verificatosi (v. ad es.

Cass.n. 12251 del 19/06/2014, che ha annullato la sentenza dicondanna pronunciata nei confronti del preposto per omicidiocolposo, rilevando che dalle acquisizioni processuali nonemergeva che l'imputato fosse titolare del potere decisionale edi spesa necessario anche per la formazione del lavoratoredeceduto, obbligo peraltro specificamente gravante sul datoredi lavoro e sul responsabile della sicurezza, ai sensi dell'art. 22D.Lgs. 626 del 1994).24.- A questo profilo della responsabilità colposa, fondata sullac.d. competenza per il rischio, la riflessione giuridica più recenteha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare ilrimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppiamisura del dovere di diligenza, che tenga conto non solodell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche dellaconcreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola,valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione difatto in cui ha operato (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019; Sez.4, n. 12478 del 19/11/2015; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016).25.- Anche da queste considerazioni deriva che la stessa vestedi "preposto di fatto" che i giudici hanno immotivatamenteOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021L.T.Numero di raccolta generale 13514/2025sua responsabilità sotto il profilo colposo; posto chDeat a pubblicazione 20/05/2025un'eventuale condotta omissiva al riguardo non poteva essergliascritta senza individuare la posizione di garanzia da cuiderivava il rispetto della specifica regola la cui violazione è stataposta a fondamento della causazione dell’infortunio.26.- Neppure la sua posizione di responsabilità potrebbe esserericavata da una generica esposizione a pericolo o dalla mancatasorveglianza, in mancanza di un concreto accertamentocausalmente correlato con la produzione dell’evento.Diversamente opinando si porrebbe in capo alla figura cheriveste una posizione di garanzia come preposto unainaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale dasconfinare nella responsabilità oggettiva (Cass. 20833 del03/04/2019).27.- Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia la nullitàdella sentenza per violazione del principio del contraddittorio eassenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., nella parte in cui ha accolto la domanda cometardivamente modificata da INAIL.28.- Con il quinto motivo, parte ricorrente denuncia il vizio diviolazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e degli artt.11, 39 e 116 d.p.r. 1124/1965, dell’art. 13 del d.lgs. 38/2000 edegli art. 1916 e 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto un gradodi lesione permanente del 48%, in luogo del 45% chiesto conl’atto di citazione e confermato dalla CTU medico-legale in primogrado, nonché un (quasi) raddoppio dell’importo complessivo,che non risulta giustificato dalle norme richiamate e che superai limiti del danno civilistico.28.1.

I motivi quarto e quinto devono ritenersi assorbiti aseguito dell’accoglimento dei motivi precedenti due e tre.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/202129.- Sulla scorta delle considerazioni svolte, il secondo ed iNl umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025terzo motivo di ricorso devono essere accolti; il primo motivo vDaat a pubblicazione 20/05/2025rigettato e gli altri devono ritenersi assorbiti.La sentenza deve essere quindi cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti difatto, può essere decisa nel merito con il rigetto della domandadell’INAIL.Va considerato, sotto questo profilo, oltre a quanto fin quiosservato, che dalla sentenza impugnata non risulta chel’Istituto abbia agito a monte nei confronti del committenteDitta AMP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; né che abbia agito a vallenei confronti del datore di lavoro dell’infortunato ( K.P.[...] ) di cui non si parla minimamente nella sentenzaimpugnata; non risulta inoltre che abbia escusso ilsubappaltatore F.M. [OSCURATO:PERSONA])insinuandosi al fallimento; mentre neppure risulta accertata laresponsabilità dell’architetto coordinatore della sicurezza in fasedi progettazione.30.- La complessità delle questioni giuridiche inerentiall’intreccio della responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelfatto, in ragione della particolarità della vicenda edell’interrelazioni esistenti tra le varie normative da osservarenella materia della sicurezza all’interno dei cantieri, consente -ai sensi dell’art.92 c.p.c. vigente ratione temporis (Cass. n.29125/2019, Cass. n. 1301/2017) - di compensare tra le partile spese processuali di tutti i gradi di giudizio.La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettail primo e dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel meritorigetta la domanda dell’INAIL.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei treN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025gradi di giudizio.

Data pubblicazione 20/05/2025Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in casodi diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi diL.T. , O.F. , Y.E.Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2025 Y.E. , elettivamente domiciliato in Lg_1 VIA1267 SABATINO 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inLg_1 [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocatiOscuramento dispostoANDREA ROSSI, [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentaNnumoe roe re gistro generale 29327/2021Numero sezionale 1267/2025difendono; Numero di raccolta generale 13514/2025- controricorrenteD -at a pubblicazione 20/05/2025nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA].P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 832/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 14/04/2021 R.G.N. 1940/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- L’Inail conveniva davanti al Tribunale di Ferrara F.M.[... [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., L.T. e Y.E.perché, accertata la loro responsabilità in un infortunio sullavoro dell’8 febbraio 2006 da cui O.F. avevariportato postumi permanenti nella misura del 45%, fosserocondannati a corrispondergli la somma di euro 227.709,86 ;adduceva l’INAIL attore, vantando diritto di surroga, chel’infortunio era accaduto quando O.F.dipendente della ditta subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] di K.P.[...] - la quale eseguiva opere subappaltate da F.M.[... [OSCURATO:PERSONA], in cui sarebbe stato preposto ilL.T. e coordinatore della sicurezza il Y.E. - lavorando inun cantiere di AMP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cadeva in terrada un'altezza di circa 3 mentre eseguiva la posa in opera dipannelli del solaio di copertura di un vano interno e riportava unpolitrauma con frattura cranica e stato comatoso; i convenutisi costituivano, resistendo, e il Y.E. ottenendo di chiamare incausa la sua compagnia assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA].- poi [OSCURATO:SOCIETA]. - che pure si costituivaresistendo.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021Il Tribunale, con sentenza n. 195/2014, dichiaravaN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025improcedibile la domanda nei confronti di F.M. t a pubblicazione 20/05/2025Impresa Costruzioni essendo nelle more fallita, e, rigettando ladomanda verso il coordinatore della sicurezza Y.E.l’accoglieva nei confronti del L.T. , condannandolo acorrispondere all’attore la somma di euro 222.709,86 oltreaccessori; quale fondamento della decisione, affermava che ilO.F. lavorava in condizioni di pericolo, senza misure diprotezione aggancianti a un punto fisso, e che il L.T. dirigevai lavori quale “geometra di cantiere”, essendo quindiresponsabile in forza dell’art. 7 d.lgs. 626/1994 ratione temporisapplicabile; non ravvisava invece alcuna responsabilità delY.E. che aveva predisposto il Piano di Sicurezza eCoordinamento (P.O.S.) della ditta di cui era dipendente ilO.F. , prevedendo specifiche misure di protezione dalrischio di caduta, non essendo però stato avvisato di quandosarebbero iniziati i lavori per cui non avrebbe potuto esercitarei poteri/doveri del suddetto decreto legislativo.2.- Proponeva appello principale il L.T. ; si costituivaresistendo e proponendo appello incidentale Inail; sicostituivano resistendo anche la compagnia assicuratrice e ilY.E.3.- La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14 aprile2021, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimentodi quello incidentale dell’INAIL, condannava il L.T. acorrispondere all’Inail la somma di € 439.169,12 importo quasiraddoppiato rispetto a quello richiesto con l’originario atto dicitazione, oltre interessi.Secondo la Corte di appello anzitutto la causa poteva essereassegnata come giudice relatore ad un giudice onorario perchéla domanda inziale si collocava sotto il limite fissato dei 300.000euro.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021Inoltre l’appello principale proposto da andava respintoN umero sezionale 1267/2025L.T.Numero di raccolta generale 13514/2025in quanto le prove testimoniali avevano evidenziato che egDlait a pubblicazione 20/05/2025veniva considerato dalle maestranze del cantiere come il“geometra del cantiere” e pertanto come colui che dava gliordini e dirigeva i lavori.Benché fosse formalmente un consulente esterno, tuttavia difatto L.T. assolveva la funzione di preposto per [...]appaltate esercitando un ruolo di preminenza verso i lavoratorioccupati nel cantiere.Dalle stesse prove risultava la responsabilità del L.T.per aver permesso alle maestranze impegnate nella posa inopera del solaio presso il citato cantiere di lavorare in condizionidi pericolo con conseguente violazione della disposizione di cuiall'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994 nel testo vigente rationetemporis al momento del sinistro in oggetto.In particolare secondo la Corte di appello il L.T. eraresponsabile perché non aveva adottato le misure precauzionalicostituite dall’allestimento dei ponteggi e dalla predisposizionedei trabatelli previsti nel PSC.Invece per quanto riguarda l'architetto Y.E. coordinatore perla sicurezza ( della ditta subappaltante) in fase di progettazionee di esecuzione, la Corte lo ha ritenuto esente da responsabilitàper aver redatto il PSC, dove veniva indicata la specificaprevisione del rischio di caduta del lavoratore dai trabatelli chevengono utilizzati per accedere ai piani di lavoro con tutte leprescrizioni da adottare riguardo all'allestimento dei ponteggi edalla predisposizione dei trabatelli, con la conseguenza che ilrischio sarebbe stato evitato se le misure indicate nel PSCfossero state adottate da chi dirigeva i lavori nel cantiere, nelcaso di specie il geometra L.T. .Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021L'architetto inoltre aveva richiesto a umero sezionale 1267/2025Y.E. F.M.Numero di raccolta generale 13514/2025Impresa Costruzioni di visionare il POS dell'impresDaat a pubblicazione 20/05/2025subappaltatrice e di non aver avuto alcuna comunicazione inordine alla data di inizio lavori per cui gli era statomaterialmente impossibile comunque esercitare i poteri e idoveri di cui all'articolo 5, d.lgs. n. 494/1996 nel testo vigenteratione temporis al momento del fatto, ivi compresa lapossibilità di sospendere la lavorazione di posa in opera delsolaio, con conseguente esonero di ogni sua eventualeresponsabilità.Avverso la sentenza L.T. ha proposto ricorso percassazione con cinque motivi a cui hanno resistito con rispettivocontroricorso Inail e Y.E. quest’ultimo depositandopure memoria; l’assicurazione è rimasta intimata.La causa è stata rimessa alla sez. lavoro dalla sez. civile perchéil thema decidendum si incentra sul diritto di surroga inrelazione ad un infortunio sul lavoro. Le parti hanno depositatomemorie prima dell’udienza. Il collegio ha autorizzato ildeposito delle motivazione nel termine previsto dalla legge.Ragioni della decisione1.- Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia il vizio dinullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c.,dell’art. 62 d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013, e deilimiti tabellari della Corte d’Appello di Bologna, circa i limiti dicompetenza del giudice ausiliario, in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c., perché è stata pronunciata da un Collegio di cui facevaparte, tra l’altro con incarico di relatore ed estensore, un GiudiceAusiliario, nonostante il valore ne eccedesse i limiti dicompetenza (300.000 euro).La Corte aveva affermato che il valore della controversia nonsuperasse il limite tabellarmente fissato “ai fini dell’assegnabilitàal giudice ausiliario ( euro 300.000)” essendo pari ad euroOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021222.709, 86 la somma originariamente richiesta dall’INAILN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025nell’atto introduttivo della lite ed essendo irrilevanti ai fini delDlaat a pubblicazione 20/05/2025determinazione del valore della causa ex art 10 c.p.c. gliaccessori della somma capitale maturati in corso di causa. Poiperò aveva condannato il L.T. a corrispondere a Inail lasomma di euro 439.169,12 importo quasi raddoppiato rispettoa quello richiesto con l’originario atto di citazione, oltreinteressi. Era quindi evidente che il petitum della domandasvolta era oltre il limite fissato per consentire l’assegnabilità algiudice ausiliario (euro 300.000) con violazione di legge la qualedemanda alle tabelle la fissazione dei limiti di partecipazione deigiudici collegiali.1.1.- Il primo motivo è infondato, dato che, secondo lagiurisprudenza consolidata di questa Corte, quando un giudiceonorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causain materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottrattaalla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvoche si tratti di procedimenti possessori o cautelari "antecausam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12del 1941), in quanto la decisione assunta dal giudice onorario inviolazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sullacomposizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di leggeprevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, unasemplice irregolarità (sulla stessa linea, Cass. n. 19660/2016;18002/2010, n. 1376 /2012 n. 727/2013; 466/ 2016)2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia il vizio diviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del d.lgs.n. 626/1994, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., conriferimento al capo di sentenza che ha individuato i criteri diidentificazione del preposto senza riguardo alle specifiche“attribuzioni e competenze” dello stesso.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/20213.- Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsaN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del d.lgs. n. 626/1994 Deat a pubblicazione 20/05/2025dell’art.5 del d.lgs. n. 494/1996, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha affermato una sorta diresponsabilità automatica a carico del L.T. ed escluso ogniresponsabilità in capo al coordinatore per la sicurezza signorY.E.4.- Il secondo ed il terzo motivo sono fondati e devono essereaccolti nei limiti di seguito indicati.5.- Come risulta nello svolgimento del processo la Corte diappello ha individuato la responsabilità del L.T. perl’infortunio sul lavoro occorso a O.F. , nel cantieredi AMP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, sulla scorta delle seguentiaffermazioni in fatto e in diritto.Ha osservato che L.T. veniva considerato dallemaestranze del cantiere come il geometra del cantiere epertanto come colui che dava gli ordini e dirigeva i lavori;benché formalmente fosse un consulente esterno, aveva il ruolodi preposto con preminenza sui lavoratori occupati nel cantiere;in tale ruolo aveva permesso alle maestranze impegnate nellaposa in opera del solaio presso il citato cantiere di lavorare incondizioni di pericolo con conseguente violazione delladisposizione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994 nel testovigente ratione temporis al momento del sinistro in oggetto; inparticolare, non aveva adottato le misure precauzionalicostituite dall’allestimento dei ponteggi e dalla predisposizionedei trabatelli previsti nel PSC.6. Questo ragionamento, posto alla base dell’accertamentodella responsabilità del ricorrente, risulta però viziato sottoplurimi aspetti investiti dai motivi di ricorso.7. Basti osservare anzitutto in che contesto sia avvenuto il fatto.Il lavoratore infortunato O.F. lavorava per la dittaOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021La Sorgente di a cui erano stati subappaltatNi umero sezionale 1267/2025K.P.Numero di raccolta generale 13514/2025lavori edili da F.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nDealt a pubblicazione 20/05/2025cantiere di AMP [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.8.- Il lavoratore ha subito l’infortunio cadendo in terra daun'altezza di circa 3 metri mentre eseguiva la posa in opera dipannelli del solaio di copertura di un vano interno. Il lavoratoreè caduto perché, secondo quanto si legge in sentenza, nonerano state adottate le misure provvisionali indicate nel PSC dalresponsabile per il coordinamento della sicurezza e costituitedai ponteggi e dai trabatelli.9.- L’infortunio è avvenuto il primo giorno dei lavori ed i lavoriiniziarono (non si sa per decisione di chi), un giorno prima diquello programmato. Non è precisato nemmeno dopo quantotempo dall’inizio dei lavori sia accaduto il fatto.10. - Ciò posto non si comprende, anzitutto, come, alla lucedella legge 626/1994 (richiamata in sentenza e vigente all’epocadei fatti), il L.T. debba rispondere in qualità di preposto perl’attività svolta da un terzo datore di lavoro (diverso da quelloper cui operava come consulente a partita IVA), senzanemmeno accertare quali fossero le concrete attribuzioni che glierano state conferite ai fini della prevenzione nel cantiere.11.- Il fatto che desse ordini ai lavoratori in quanto geometradel cantiere non è sufficiente per affermare che il suo compitofosse quello di un preposto con poteri nella materia della salutee sicurezza rispetto alla fase lavorativa specifica coinvolgente ilterzo datore di lavoro (piuttosto che incaricato del controllo dellostato di avanzamento lavori ai fini della conformità dei lavori alcapitolato).12.- E se è vero che, in base al principio di effettività, basta lapreposizione di fatto per individuare la figura del preposto, nonbasta però la denominazione di “geometra del cantiere” perindividuare la corrispondente posizione di garanzia, perché taleOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021situazione di fatto doveva essere ricavata dalla concretaN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025individuazione delle attribuzioni conferite in relazione all’attivitDàat a pubblicazione 20/05/2025specifica. Sul punto però la sentenza di merito nulla ha accertatosulla base delle specifiche deduzioni a cui era tenuto chi ha agitoin giudizio.13. Inoltre, ad avviso del Collegio, anche a prescinderedall’attribuzione del ruolo di preposto al L.T. , la Corte dimerito ha errato nel sostenere che L.T. , in tale sua qualità,avrebbe violato l’art.7 del d.lgs. 626/1994.Si tratta di una norma che regola soltanto la responsabilità deldatore di lavoro committente (o subcommittente) edell’appaltatore, nell’ambito di lavori eseguiti in appalto; noncerto la responsabilità del preposto, che interviene a valledell’adempimento della serie di obblighi (programmazione,coordinamento, cooperazione, reciproca informazione,cooperare all’interno di luoghi di lavoro rientranti nelladisponibilità del committente.L’art.7 (come del resto il suo sostituto rappresentato oggidall’art. 26 del tu n. 81/2008) non menziona nemmeno ilpreposto.Non ha pregio, quindi, l’affermazione secondo la quale il L.T.aveva violato l’art. 7 del d.lgs. 626/1994 che costituisce unanorma che non lo riguarda; essendo noto che l'obbligo disicurezza imposto sul preposto consiste, oltre che in un doveregenerico di formazione e informazione, nell’esercizio di uncontrollo idoneo a prevenire i rischi della lavorazione (Cass.41997/2006).14.- Occorre pure rilevare, ai sensi della stessa norma citatadalla Corte di appello, che l’obbligo del coordinamento in capoal committente o al subcommittente (di cui all’art. 7, 2 commalett. b) “non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delleOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” ( art 7N umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025ult. comma). Data pubblicazione 20/05/202515.-Talché, a voler ragionare sulla scorta di tale canonenormativo, si sarebbe dovuto preliminarmente stabilire se ilrischio di caduta dall’alto rappresentasse un rischio specificodella ditta appaltatrice (di cui era dipendente il lavoratoreinfortunato) alla quale erano stati appaltati i lavori; o fosse unrischio interferenziale su cui era chiamato ad intervenireprimariamente il committente.Ed invero il governo dei rischi indicati nell’art.7 non rientraspecificamente nella competenza del committente, ben potendodetti rischi realizzarsi al di fuori degli ambiti di interferenza fralavorazioni, qualora costituiscano espressione concreta di rischispecifici del datore di lavoro. Ciò che connota la specificità o lagenericità del rischio, così individuandone anche il garante,infatti, è la sua derivazione dall’interazione delle lavorazioni nelcantiere (o comunque nello spazio lavorativo ove operi più diun’impresa). Laddove siffatta interazione non ci sia ed il rischio,si realizzi all’interno della sfera di competenza del singolo datoredi lavoro inerendo alla sua attività, esso va qualificato come“rischio specifico” estraneo all’ambito di intervento delcommittente o sub committente.16.- Nulla di tutto questo si evince dalla sentenza impugnatanon essendo stato ricostruito nè quale fosse l’attività in concretoappaltata alla ditta subappaltatrice, né come dovesse esserequalificato il rischio di caduta dall’alto ai fini della normativarichiamata dalla stessa Corte.17. In ogni caso, ed in via risolutiva, quand’anche il rischiofosse stato a carico del sub committente ed il lavoratore avesseavuto il ruolo di preposto assegnatogli dai giudici di merito,giammai egli (oltre a non poter rispondere ai sensi dell’art. 7 deld.lgs. 626/1994) potrebbe essere ritenuto responsabile “perchéOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021non aveva adottato le misure precauzionali costituiteN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025dall’allestimento dei ponteggi e dalla predisposizione deDait a pubblicazione 20/05/2025trabatelli previsti nel PSC”, come erroneamente affermato, inpiù punti della pronuncia, dalla Corte di appello.18.- Ed invero, com’è noto, l’obbligo di adottare le misure disicurezza fa capo sul datore di lavoro o su un suo collaboratoredelegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa.19.- Il compito attribuito al preposto, come osservato, consistein altro e si concreta nell’obbligo di assicurare, tramite vigilanzaed informazione, il corretto rispetto delle misure già decise epredisposte dal datore e dai dirigenti responsabili. Solo inquesto ambito egli è destinatario dell'obbligo di verificare che leconcrete modalità di esecuzione delle prestazioni rispettino lenormative e le misure decise e messe in atto dai responsabiliprimari. Sicchè il preposto potrebbe rispondere d es. qualora inazienda vengano tollerate o non controllate prassi di lavoropericolose.20.- Tutto questo, però, nel caso di specie non è statominimamente accertato. Non è di questo che si parla nellacausa; avendo la Corte di appello semplicemente ritenuto che ilrischio sarebbe stato evitato se le misure indicate nel PSCfossero state adottate da chi dirigeva i lavori nel cantiere, nelcaso di specie il geometra L.T. .21. Ma, come si è visto, tale tesi si pone contro le norme dilegge indicate e contro la giurisprudenza di questa Corte cheindividua nel preposto “colui il quale sovraintende alle attività,base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati allanatura dell’incarico” (Corte di cassazione Penale, Sez.IV, 12settembre 2019 n.37763).22.- E’ opportuno richiamare inoltre l’orientamento espressonella materia della responsabilità per infortuni sul lavoro dalleOscuramento dispostosez. Unite di questa Corte allorché hanno precisatoNu me(rno r.e gistro generale 29327/2021Numero sezionale 1267/202538343/2014) che il rimprovero colposo deve Nsuemmerop dri era c c olta generale 13514/2025riguardare la realizzazione di un fatto che poteva essere evitatDoat a pubblicazione 20/05/2025dal responsabile mediante l'osservanza delle norme cautelariviolate. Ciò in quanto il profilo soggettivo e personale della colpava individuato nella possibilità dell'agente di rispettare la regolacautelare, ossia nella concreta possibilità di pretenderel'osservanza della regola stessa; ed in sostanza, nell'esigibilitàdel comportamento dovuto dall’agente.23.- Pertanto un preposto risponde degli infortuni occorsi ailavoratori soltanto quando sia titolare dei poteri necessari perimpedire l'evento lesivo in concreto verificatosi (v. ad es. Cass.n. 12251 del 19/06/2014, che ha annullato la sentenza dicondanna pronunciata nei confronti del preposto per omicidiocolposo, rilevando che dalle acquisizioni processuali nonemergeva che l'imputato fosse titolare del potere decisionale edi spesa necessario anche per la formazione del lavoratoredeceduto, obbligo peraltro specificamente gravante sul datoredi lavoro e sul responsabile della sicurezza, ai sensi dell'art. 22D.Lgs. 626 del 1994).24.- A questo profilo della responsabilità colposa, fondata sullac.d. competenza per il rischio, la riflessione giuridica più recenteha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare ilrimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppiamisura del dovere di diligenza, che tenga conto non solodell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche dellaconcreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola,valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione difatto in cui ha operato (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019; Sez.4, n. 12478 del 19/11/2015; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016).25.- Anche da queste considerazioni deriva che la stessa vestedi "preposto di fatto" che i giudici hanno immotivatamenteOscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021L.T.Numero di raccolta generale 13514/2025sua responsabilità sotto il profilo colposo; posto chDeat a pubblicazione 20/05/2025un'eventuale condotta omissiva al riguardo non poteva essergliascritta senza individuare la posizione di garanzia da cuiderivava il rispetto della specifica regola la cui violazione è stataposta a fondamento della causazione dell’infortunio.26.- Neppure la sua posizione di responsabilità potrebbe esserericavata da una generica esposizione a pericolo o dalla mancatasorveglianza, in mancanza di un concreto accertamentocausalmente correlato con la produzione dell’evento.Diversamente opinando si porrebbe in capo alla figura cheriveste una posizione di garanzia come preposto unainaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale dasconfinare nella responsabilità oggettiva (Cass. 20833 del03/04/2019).27.- Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia la nullitàdella sentenza per violazione del principio del contraddittorio eassenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., nella parte in cui ha accolto la domanda cometardivamente modificata da INAIL.28.- Con il quinto motivo, parte ricorrente denuncia il vizio diviolazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e degli artt.11, 39 e 116 d.p.r. 1124/1965, dell’art. 13 del d.lgs. 38/2000 edegli art. 1916 e 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto un gradodi lesione permanente del 48%, in luogo del 45% chiesto conl’atto di citazione e confermato dalla CTU medico-legale in primogrado, nonché un (quasi) raddoppio dell’importo complessivo,che non risulta giustificato dalle norme richiamate e che superai limiti del danno civilistico.28.1. I motivi quarto e quinto devono ritenersi assorbiti aseguito dell’accoglimento dei motivi precedenti due e tre.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/202129.- Sulla scorta delle considerazioni svolte, il secondo ed iNl umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025terzo motivo di ricorso devono essere accolti; il primo motivo vDaat a pubblicazione 20/05/2025rigettato e gli altri devono ritenersi assorbiti.La sentenza deve essere quindi cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti difatto, può essere decisa nel merito con il rigetto della domandadell’INAIL.Va considerato, sotto questo profilo, oltre a quanto fin quiosservato, che dalla sentenza impugnata non risulta chel’Istituto abbia agito a monte nei confronti del committenteDitta AMP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; né che abbia agito a vallenei confronti del datore di lavoro dell’infortunato ( K.P.[...] ) di cui non si parla minimamente nella sentenzaimpugnata; non risulta inoltre che abbia escusso ilsubappaltatore F.M. [OSCURATO:PERSONA])insinuandosi al fallimento; mentre neppure risulta accertata laresponsabilità dell’architetto coordinatore della sicurezza in fasedi progettazione.30.- La complessità delle questioni giuridiche inerentiall’intreccio della responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelfatto, in ragione della particolarità della vicenda edell’interrelazioni esistenti tra le varie normative da osservarenella materia della sicurezza all’interno dei cantieri, consente -ai sensi dell’art.92 c.p.c. vigente ratione temporis (Cass. n.29125/2019, Cass. n. 1301/2017) - di compensare tra le partile spese processuali di tutti i gradi di giudizio.La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettail primo e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel meritorigetta la domanda dell’INAIL.Oscuramento disposto Numero registro generale 29327/2021Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei treN umero sezionale 1267/2025Numero di raccolta generale 13514/2025gradi di giudizio. Data pubblicazione 20/05/2025Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in casodi diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi diL.T. , O.F. , Y.E.Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13514/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris