CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 16516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36826/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]',rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Risarcimento danni da occupazione– Risarcimento in forma specifica – Prova del danno R.G.N. 36826/2018 Ud. 11/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2360/2018 depositata il 12/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2018, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 2260/2012, la quale, a propria volta, aveva respinto – tra le altre – la domanda proposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione delle tubazioni delle acque di scarico che collegavano gli immobili di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] alla fognatura Sez. S2 -R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 11 comunale, transitando per un terreno di titolarità della [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello, in relazione ai motivi di gravame, ha osservato che: − corretta – come dedotto dalla stessa appellante - era da ritenersi la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che la domanda azionata non aveva natura reale, bensì meramente risarcitoria; − conseguentemente, tuttavia, infondate erano le doglianze dell’appellante nella parte in cui quest’ultima lamentava l’erronea applicazione dell’art. 2043 c.c. anziché dell’art. 2058 c.c., in quanto entrambe le previsioni erano riconducibili nel medesimo genus di domanda; − era da escludersi la fondatezza della pretesa risarcitoria dell’appellante, dal momento che, non essendo configurabile un danno in re ipsa, nella specie non era ravvisabile alcuna irreversibile trasformazione del terreo dell’appellante, dal momento che quest’ultimo, dopo l’effettuazione dei lavori, era stato oggetto di pieno ripristino; − ulteriormente, emergeva dalle prove documentali, che i lavori non erano stati effettuati contro la volontà della stessa appellante, la quale aveva partecipato con propri tecnici ad una riunione finalizzata alla individuazione del tragitto della fognatura; − alla luce della tipologia di lavori effettuati non emergeva la sussistenza di alcun danno, non avendo l’appellante allegato concretamente naturaed entità del danno, neppure sotto il profilo del “maggior impegno” del terreno di sua proprietà, nel quale già in precedenza transitava la fognatura pubblica; Sez. S2 -R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 11 − da ciò derivava la infondatezza anche della doglianza con la quale si lamentava l’omessa liquidazione in via equitativa dei danni. 3. Per la cassazione della decisione della Corte fiorentina ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA], ACQUE SPAe [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2058 e 2043 c.c. La ricorrente, dopo aver ribadito che il giudizio concerne non un’azione reale ma unicamente un’azione di risarcimento dei danni, impugna la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa, pur riconoscendo un “maggior impegno” del sottosuolo del terreno di proprietà della medesima ricorrente, ha tuttavia escluso l’esistenza di un danno. Argomenta, per contro, che la condotta concreta, traducendosi nell’imposizione di una servitù, determina un danno in re ipsa , irrilevanti essendo le considerazioni svolte dalla corte fiorentina in ordine alla persistente possibilità per la ricorrente di utilizzare il terreno. Sez. S2 -R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 11 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1350 c.c. La ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto che le opere fognarie fossero state comunque realizzate con il consenso della stessa [OSCURATO:PERSONA], argomentando che tale consenso doveva essere dato per iscritto ex art. 1350 c.c. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. La ricorrente, ribadita la tesi per cui il danno derivante dall’installazione della condotta fognaria deve ritenersi in re ipsa, lamenta il mancato riconoscimento di un danno parametrato all’indennità ex art. 1038 c.c. per tutto il periodo di occupazione del terreno. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territorialeomesso di statuire sulle condotte fognarie provenienti dagli immobili di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, essendo connessi, e sono inammissibili. La decisione della Corte d’appello fiorentina, infatti, ha disatteso il gravame della odierna ricorrente sulla base di unpercorso motivazione che ha visto la Corte territoriale, in primo luogo , escludere la configurabilità in radice di un danno in re ipsa e, in secondo luogo , ritenere in sussistente adeguata allegazione ed altrettanto adeguata prova da parte dell’odierna ricorrente in ordine alla natura ed entità del dannolamentato. In ordine alla configurabilità o meno di un danno in re ipsa conseguente allaoccupazione di un immobile, questa Corte a Sezioni Sez. S2 -R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 11 Unite ha recentemente affrontato in modo organico la questione (Cass. Sez. U - Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ), fissando il principio per cui in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Nella medesima decisione è stato chiarito che: − poiché l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova- sussiste soltanto per i fatti noti,l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. − i n caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. Sez. S2 -R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 11 Tornando al caso in esame, la decisione della Corte territoriale ha basato la propria decisione sulla circostanza dell’assenza di prova nonché –ancor prima – di allegazione di un concreto danno residuale a seguito del ripristino integrale del tratto di terreno interessato dai lavori per cui è causa, avendo quindi ritenuto che, a frontedella prova della eliminazione dei danni temporaneamente generatisi, gravasse sulla odierna ricorrente l’onere di adeguatamente dimostrare l’esistenza di danni ulteriori. Laratio della decisione – che risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte – non è stata adeguatamente impugnat a ad opera della ricorrentené nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che a seguito dei lavori il tratto di terreno era stato integralmente ripristinato (pag. 8) e che non sussisteva alcuna impossibilità di utilizzare il bene in conformità alla sua precedente destinazione (pag. 6)né nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che, constatata l’assenza di un danno residuale dei lavori, l’odierna ricorrente aveva omesso non solo di allegare ma anche di provare l’esistenza di danni non eliminati dalle operazioni di ripristino. L’inidoneità sia del primo sia del terzo motivo di ricorso - e la loro conseguente inammissibilità -vengono quindi a palesarsi nel momento in cui le deduzioni della ricorrente si arrestano –anche nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. -sulla mera soglia della reiterata affermazione della configurabilità di un danno in re ipsa, senza minimamente confrontarsi con la fondamentale ratio decisionale della Corte territoriale. Ratio basata, come già rammentato, su un giudizio di insufficienza delle allegazioni e delle prove offerte dalla [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente medesima non ha neppure concretamente Sez. S2 -R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 8 di 11 cercato di contestare e che , per altr o vers o, viene ad impugna re in modo del tutto contraddittorio. Tale è il caso delle deduzioni –svolte nel terzo motivo - concernenti l’applicabilità o meno dell’art. 1038 c.c. anche solo in via analogica, in ordine alle quali si deve rilevare che la ricorrente, se dapprima esclude di aver chiesto il risarcimento in virtù dell’applicazione diretta di tale previsione (pag. 8), viene poi a dolersi della mancata applicazione analogica (pag. 14), senza tuttavia neppure confrontarsi con un’affermazione fondamentale contenuta nella decisione impugnata (pag. 7), e cioè il non essere maistata formulata una domanda fondata sull’art. 1038 c.c. Tale, ancora, è il caso dell’evidente contrasto tra un’impostazione di fondo dell’originaria domanda che la ricorrente ha dichiaratamente e reiteratamente affermato esulare dall’azione reale negator ia servitutis, da un lato, e le deduzioni del ricorso con le quali, invece, si lamenta il verificarsi di una situazione di abusiva imposizione di una servitù (pag. 11), di fatto sconfinando nelle allegazioni tipiche dell’actio negatoria servitutis, dall’altro. 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile. L’inammissibilità discende dall’applicazione del principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. S2 -R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 9 di 11 Sez. 6 -L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). Nel caso in esame, quindi, l’inammissibilità delle censure a quella che costituisce la ratio fondamentale della decisione –e cioè l’assenza di allegazioni e prove idonee in ordine alla sussistenza di un danno – comporta l’idoneità di quest’ultima a sorreggere autonomamente la decisione impugnata, rendendo persino pleonastico stabilire se il passaggio motivazionale censurato con il motivo – peraltro ancora contraddittoriamente invocando l’applicabilità del regime formale degli atti costitutivi di diritti reali a fronte di una causa petendi che invece si collocava dichiaratamente nel mero ambito dell’illecito civile ex artt.2043 e 2058 c.c. –costituisca o meno autonoma ratio decidendi della sentenza della Corte fiorentina. 4. Infondato, invece, è l’ultimo motivo. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito ed essendo quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017) . Tale è il caso che ricorre nella specie, essendo evidente che la ratio della decisione impugnata è stata affermata –e ben può estendersi – Sez. S2 - R.G. 36826/2018 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 10 di 11 con riferimento a tutte le posizioni dei convenuti, operando come logica conseguenza il fattoche, una volta esclusa in radica l’esistenza di danni a carico dell’odierna ricorrente, tale rigetto veniva ad investire le posizioni di tutti gli originari convenuti – odierni controricorrenti – determinando un rigetto implicito, senza necessità di analitico esame delle posizioni di ognuno. 5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, per ognuno dei controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulte