Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 714/2020
ECLI:EU:C:2020:584
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0771
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
16 luglio 2020 (
*1
)
«Inadempimento di uno Stato – Mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale – Reti di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas naturale – Condizioni di accesso – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 14, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 715/2009 – Articolo 13, paragrafo 1 – Costi – Fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37, paragrafo 17 – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 17 – Mezzi di ricorso interni – Principio di tutela giurisdizionale effettiva»
Nella causa C‑771/18,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 7 dicembre 2018,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da O. Beynet e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata inizialmente da M.Z. Fehér e Z. Wagner, successivamente da M.Z. Fehér, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby e N. Piçarra (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che:
–
non tenendo conto, in sede di fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti, dei costi effettivamente sostenuti dai gestori di rete, l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (
GU 2009, L 211, pag. 15
), come modificato dal regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 (
GU 2013, L 115, pag. 39
) (in prosieguo: il «regolamento n. 714/2009»), nonché dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (
GU 2009, L 211, pag. 36
), come modificato dal regolamento n. 347/2013 (in prosieguo: il «regolamento n. 715/2009»), e che,
–
non istituendo un meccanismo idoneo per garantire un diritto di ricorso contro le decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (
GU 2009, L 211, pag. 55
), nonché dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (
GU 2009, L 211, pag. 94
), l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle suddette disposizioni delle direttive 2009/72 e 2009/73.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 714/2009
2
Ai sensi dei considerando 3, 14 e 16 del regolamento n. 714/2009:
«(3)
(...) [A]ttualmente si riscontrano ostacoli alla vendita di energia elettrica a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali, e persistono mercati isolati.
(...)
(14)
È necessario un adeguato sistema di segnali differenziati per località a lungo termine che si basi sul principio secondo cui il livello dei corrispettivi di accesso alla rete dovrebbe, in linea di massima, rispecchiare l’equilibrio tra produzione e consumo della regione interessata sulla base di una differenziazione dei corrispettivi di accesso alla rete per i produttori e/o i consumatori.
(...)
(16)
Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno dell’energia elettrica sono corrispettivi per l’uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. La capacità disponibile di queste linee dovrebbe essere stabilita entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete».
3
L’articolo 11 di tale regolamento dispone quanto segue:
«I costi relativi alle attività della [rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (REGST)] dell’energia elettrica di cui agli articoli da 4 a 12 del presente regolamento, nonché all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e adeguati».
4
L’articolo 14 di detto regolamento così prevede:
«1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.
2. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello comunitario e tiene conto dell’entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento nell’infrastruttura.
3. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:
a)
i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;
b)
i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.
(...)».
Regolamento n. 715/2009
5
I considerando7 e 8 del regolamento n. 715/2009 così recitano:
«(7)
È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l’accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell’integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.
(8)
Nel calcolare le tariffe per l’accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture, compreso un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti, come previsto dalla direttiva 2009/73/CE. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un’effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione».
6
L’articolo 11 di tale regolamento così dispone:
«I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 del presente regolamento, nonché all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 347/2013, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e adeguati».
7
L’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:
«Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.
(...)».
Direttiva 2009/72
8
A termini dell’articolo 1 della direttiva 2009/72:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».
9
L’articolo 37 di tale direttiva dispone quanto segue:
«1. L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:
a)
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;
(...)
6. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:
a)
la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie. Queste tariffe o metodologie devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;
(...)
8. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
(...)
17. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo».
Direttiva 2009/73
10
A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/73:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi».
11
L’articolo 41 di tale direttiva così prevede:
«1. L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:
a)
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;
(...)
6. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per:
a)
la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di [gas naturale liquefatto (GNL)]. Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;
(...)
8. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
(...)
17. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.
(...)».
Diritto ungherese
Legge relativa all’energia elettrica
12
L’articolo 178 SZ della legge n. LXXXVI del 2007 relativa all’energia elettrica (in prosieguo: la «legge relativa all’energia elettrica») prevede quanto segue:
«1. Nella gestione delle fatturazioni, i titolari di un’autorizzazione ai sensi della presente legge e i titolari di un’autorizzazione di linea privata non possono ripercuotere sui loro clienti contrattuali le spese connesse alla tassa sulle transazioni finanziarie (in prosieguo: le “spese di transazione”) alla quale sono assoggettati dalla legge n. CXVI del 2012 relativa a una tassa sulle transazioni finanziarie. Di conseguenza, le spese di transazione non possono essere integrate, direttamente o indirettamente, nel prezzo del prodotto o del servizio fornito dai titolari summenzionati, e non possono essere fatturate separatamente, ma sono sostenute in proprio dai suddetti titolari.
2. I titolari di un’autorizzazione ai sensi della presente legge non possono ripercuotere sui loro clienti contrattuali l’imposta speciale sui redditi e la tassa sulle reti dei servizi di pubblica utilità (in prosieguo, congiuntamente: le “imposte speciali”) alle quali sono assoggettati dalla legge n. LXVII del 2008 sulla competitività del riscaldamento urbano e dalla legge n. CLXVIII del 2012 relativa alla tassa sulle reti dei servizi di pubblica utilità (in prosieguo, congiuntamente: le “leggi sulle imposte speciali”). Di conseguenza, le imposte speciali non possono essere integrate, direttamente o indirettamente, nel prezzo del prodotto o del servizio fornito dai produttori e dai titolari summenzionati, e non possono essere fatturate separatamente. L’onere fiscale è sostenuto in proprio dai soggetti passivi, ai sensi delle leggi sulle imposte speciali».
Legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale
13
Ai sensi dell’articolo 103 della legge n. XL del 2008 relativa all’approvvigionamento di gas naturale (in prosieguo: la «legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale»):
«(...)
4. I produttori e i titolari di un’autorizzazione ai sensi della presente legge non possono ripercuotere sui loro clienti contrattuali l’imposta speciale sui redditi e la tassa sulle reti dei servizi di pubblica utilità (in prosieguo, congiuntamente: le “imposte speciali”) alle quali sono assoggettati dalla legge n. LXVII del 2008 sulla competitività del riscaldamento urbano e dalla legge n. CLXVIII del 2012 relativa alla tassa sulle reti dei servizi di pubblica utilità (in prosieguo, congiuntamente: le “leggi sulle imposte speciali”). Di conseguenza, le imposte speciali non possono essere integrate, direttamente o indirettamente, nel prezzo del prodotto o del servizio fornito dai produttori e dai titolari summenzionati, e non possono essere fatturate separatamente. L’onere fiscale è sostenuto in proprio dai soggetti passivi ai sensi delle leggi sulle imposte speciali.
4a. Nella gestione delle fatturazioni, i produttori e i titolari di un’autorizzazione ai sensi della presente legge non possono ripercuotere sui loro clienti contrattuali le spese connesse alla tassa sulle transazioni finanziarie (in prosieguo: le “spese di transazione”) alla quale sono assoggettati dalla legge n. CXVI del 2012 relativa a una tassa sulle transazioni finanziarie. Di conseguenza, le spese di transazione non possono essere integrate, direttamente o indirettamente, nel prezzo del prodotto o del servizio fornito dai produttori e dai titolari summenzionati, e non possono essere fatturate separatamente, ma sono sostenute in proprio da detti produttori e titolari.
(...)».
Legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico
14
L’articolo 7 della legge n. LIX del 2016, recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico (in prosieguo: la «legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico»), così dispone:
«Nella parte intitolata “Norme generali di procedura dell’Autorità” della legge relativa all’energia elettrica, dopo l’articolo 168 è aggiunto il seguente articolo 168 A:
“Articolo 168 A
1) Nell’ambito delle modalità di fissazione dei corrispettivi di uso, della remunerazione di servizi eseguiti da un distributore mediante una tariffazione speciale e dei corrispettivi di allaccio, solo il titolare dell’autorizzazione della rete interessata è considerato come cliente.
2) Entro 15 giorni dalla notifica di una decisione dell’Autorità che fissa corrispettivi di uso, la remunerazione di servizi eseguiti da un distributore mediante una tariffazione speciale e corrispettivi di allaccio, il cliente interessato può adire il giudice competente in materia amministrativa con una domanda di controllo giurisdizionale di detta decisione sotto il profilo della sua legittimità, proponendo un ricorso nei confronti dell’Autorità.
3) La domanda di controllo giurisdizionale di una decisione che fissa corrispettivi di uso, la remunerazione di servizi eseguiti da un distributore mediante una tariffazione speciale e corrispettivi di allaccio è un ricorso straordinario e il giudice adito decide entro 30 giorni dal deposito di detta domanda.
(...)”».
15
L’articolo 23 della legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico così prevede:
«Nella legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale è aggiunto il seguente articolo 129 A prima del titolo “Cooperazione internazionale e relazioni con le istituzioni dell’Unione europea”:
“Articolo 129 A
(...)
4) Entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla notifica di una decisione dell’Autorità che fissa i corrispettivi di uso, la remunerazione di servizi eseguiti da un gestore di rete mediante una tariffazione speciale e corrispettivi di allaccio, il cliente interessato può adire il giudice competente in materia amministrativa con una domanda di controllo giurisdizionale di detta decisione sotto il profilo della sua legittimità, proponendo un ricorso nei confronti dell’Autorità.
5) La domanda di controllo giurisdizionale di una decisione che fissa corrispettivi di uso, la remunerazione di servizi eseguiti da un gestore di rete mediante una tariffazione speciale e corrispettivi di allaccio è un ricorso straordinario e il giudice adito decide entro 30 giorni dal deposito di detta domanda.
(...)».
16
L’articolo 29, paragrafo 2, della legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico così dispone:
«All’articolo 12 della legge n. XXII del 2013, che istituisce l’autorità ungherese di regolamentazione del settore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, sono aggiunte le seguenti lettere n) e o):
“[Il presidente dell’Autorità]
n)
adotta una decisione che stabilisce i corrispettivi di uso della rete elettrica e i corrispettivi di allaccio alla rete elettrica, nonché la remunerazione di servizi eseguiti da un distributore mediante una tariffazione speciale in funzione delle esigenze del titolare dell’autorizzazione o dell’utente e la remunerazione di servizi eseguiti da un distributore mediante una tariffazione speciale in caso di violazione del contratto da parte del cliente;
o)
adotta una decisione che stabilisce le tariffe di utilizzo della rete del gas naturale e le tariffe di allaccio alla rete del gas naturale, nonché la remunerazione di servizi eseguiti dai gestori di rete mediante una tariffazione speciale in funzione delle esigenze del titolare dell’autorizzazione o dell’utente e la remunerazione di servizi eseguiti dai gestori di rete mediante una tariffazione speciale in caso di violazione del contratto da parte dell’utente”».
Legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico
17
La legge n. CLXXXIII del 2016, recante modifica, ai fini della regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico (in prosieguo: la «legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico») abroga, all’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 168 A della legge sull’energia elettrica e, all’articolo 12, paragrafo 3, i paragrafi da 2 a 7 dell’articolo 129 A della legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale.
18
L’articolo 4 della legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico così dispone:
«Nella [legge relativa all’energia elettrica] è aggiunto il seguente articolo 178 U prima del titolo “Disposizioni per l’entrata in vigore”:
“Articolo 178 U
1. I regolamenti di cui all’articolo 143, paragrafo 5, all’articolo 146, paragrafo 4, e all’articolo 146 A, paragrafo 3, della presente legge, come modificati dalla [legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico], per fissare i corrispettivi dovuti, devono essere applicati per la prima volta a decorrere dal 1
o
gennaio 2017.
2. Le decisioni pubblicate sulla base dell’articolo 143, paragrafo 5, dell’articolo 146, paragrafo 4, e dell’articolo 146 A, paragrafo 3, della presente legge, come modificati dalla [legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico] non entrano in vigore.
3. Qualora una decisione pubblicata sulla base dell’articolo 143, paragrafo 5, dell’articolo 146, paragrafo 4, e dell’articolo 146 A, paragrafo 3, della presente legge, come modificati dalla [legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico], sia oggetto di un procedimento di controllo giurisdizionale al momento dell’entrata in vigore della [legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico], il giudice adito estingue tale azione.
4. Ai procedimenti amministrativi e giudiziari in corso si applicano anche le disposizioni della presente legge, come modificate dalla [legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico]”».
19
L’articolo 10 della legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico dispone quanto segue:
«Al capo XVIII della legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale è aggiunto il seguente articolo 146 M:
“Articolo 146 M
1. I regolamenti di cui all’articolo 104 B, paragrafo 4, all’articolo 106, paragrafo 3, e all’articolo 108, paragrafo 2, della presente legge, come modificati dalla [legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico], per fissare le tariffe dovute, devono essere applicati per la prima volta a decorrere dal 1
o
gennaio 2017.
2. Le decisioni pubblicate sulla base dell’articolo 104 B, paragrafo 4, dell’articolo 106, paragrafo 3, e dell’articolo 108, paragrafo 2, della presente legge, come modificati dalla [legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico] non entrano in vigore.
3. Qualora una decisione pubblicata sulla base dell’articolo 104 B, paragrafo 4, dell’articolo 106, paragrafo 3, e dell’articolo 108, paragrafo 2, della presente legge, come modificati dalla [legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico], sia oggetto di un procedimento di controllo giurisdizionale al momento dell’entrata in vigore della [legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico], il giudice adito estingue tale azione.
4. Ai procedimenti amministrativi e giudiziari in corso si applicano anche le disposizioni della presente legge, come modificate dalla [legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico]”».
20
L’articolo 13 della legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico così dispone:
«All’articolo 12, lettere n) e o), della legge n. XXII del 2013, che istituisce l’autorità ungherese di regolamentazione del settore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, i termini “adotta una decisione” sono sostituiti dai termini “adotta un regolamento”».
Procedimento precontenzioso
21
Il 15 luglio 2013, nell’ambito del fascicolo «EU Pilot» n. 5366/13/ENER, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto all’[OSCURATO:PERSONA] diversi quesiti vertenti sulla trasposizione delle direttive 2009/72 e 2009/73 e sull’applicazione dei regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009, per quanto riguarda, in particolare, il carattere non discriminatorio dell’accesso alla rete per i terzi, l’indipendenza, le competenze e il funzionamento delle autorità nazionali di regolamentazione, le norme relative ai corrispettivi di accesso alle reti e l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture delle reti.
22
Le autorità nazionali hanno risposto a tali quesiti con lettere del 23 ottobre e dell’11 dicembre 2013.
23
Il 27 febbraio 2015 la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la risposta fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] non dissipasse i suoi dubbi in merito alla conformità al diritto dell’Unione della normativa ungherese e che, sotto molti aspetti, tale normativa non fosse conforme alle direttive e ai regolamenti summenzionati, ha inviato a tale Stato membro una lettera di diffida.
24
L’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale lettera di diffida con lettere dell’8 maggio e del 7 luglio 2015 e ha integrato le informazioni comunicate con lettere del 23 novembre e del 17 dicembre 2015 nonché del 13 e del 20 maggio 2016. Alla sua risposta integrativa del 19 luglio 2016, tale Stato membro ha allegato il testo della legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico.
25
[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le misure notificate dalle autorità ungheresi in risposta a detta lettera di diffida non avessero risolto tutti i problemi rilevati in quest’ultima, ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA], il 9 dicembre 2016, un parere motivato che faceva menzione dell’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2009/73, dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009.
26
L’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale parere motivato con lettera dell’8 febbraio 2017.
27
Dopo aver esaminato tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i problemi rilevati fossero risolti. Tuttavia, tenuto conto delle modifiche apportate, nel frattempo, alla normativa di cui trattasi tramite la legge recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] sia venuta meno ai suoi obblighi non istituendo un meccanismo idoneo per garantire un diritto di ricorso contro le decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73. Il 28 aprile 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a tale Stato membro un parere motivato complementare.
28
Con lettera del 28 giugno 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale parere motivato complementare, facendo riferimento alla sua risposta al precedente parere motivato, nella quale essa aveva indicato di aver proceduto, nel frattempo, ad alcune modifiche della legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale, in considerazione dei requisiti del terzo pacchetto «Energia», che erano entrati in vigore il 1
o
ottobre e il 22 dicembre 2016, e di aver quindi reso le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione conformi all’articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2009/73.
29
Ritenendo che l’[OSCURATO:PERSONA] non si sia conformata agli obblighi che risultano, da un lato, dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 nonché, dall’altro, dall’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e dall’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla prima censura, vertente sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009
Argomenti delle parti
30
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 stabiliscono il principio di orientamento delle tariffe di accesso alle reti in funzione dei costi sostenuti dai loro gestori e non prevedono restrizioni riguardanti i costi da prendere in considerazione nella fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni impongono che i corrispettivi in parola riflettano tutti i costi sostenuti da detti gestori, dal momento che tali costi sono trasparenti e corrispondono a quelli di un gestore di rete efficiente strutturalmente comparabile, mentre l’articolo 178 SZ, paragrafi 1 e 2, della legge relativa all’energia elettrica e l’articolo 103, paragrafi 4 e 4a, della legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale, che impediscono ai gestori di rete di ripercuotere sui consumatori gli importi dell’imposta speciale sulle reti di trasmissione di energia, nonché la tassa sulle transazioni finanziarie, non consentono all’autorità nazionale di regolamentazione, in sede di fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti, di prendere in considerazione i costi relativi a tale imposta e a detta tassa.
31
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il divieto, per l’autorità nazionale di regolamentazione, di prendere in considerazione i costi di cui trattasi, in sede di fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti, non è giustificato da alcuna ragione obiettiva. Infatti, il motivo invocato dall’[OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], ossia che l’obiettivo perseguito dalle disposizioni controverse consiste nel far abbassare i prezzi del gas e dell’energia elettrica pagati dall’utente residente finale, non sarebbe pertinente.
32
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, certamente, l’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/72 e l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/73 consentono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare misure di tutela dei consumatori, in particolare per lottare contro la povertà energetica. Tuttavia, essi potrebbero farlo solo a condizione che siffatte misure non ostacolino il buon funzionamento del mercato, il quale richiederebbe, in particolare, il rispetto del «principio di orientamento delle tariffe di accesso alle reti».
33
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui dai regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009 e dalle direttive 2009/72 e 2009/73 risulterebbe che spetta al legislatore nazionale, al momento dell’adozione delle norme relative alla fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti, trovare un adeguato equilibrio tra gli interessi contrastanti dei gestori di rete e dei consumatori, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il «terzo pacchetto energia», adottato il 13 luglio 2009, che comprende in particolare le direttive 2009/72 e 2009/73, nonché i regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009, non lascia margini di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, gli interessi dei gestori di rete e quelli dei consumatori sarebbero stati pienamente presi in considerazione, dal legislatore dell’Unione, all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009. Pertanto, se i corrispettivi di accesso alle reti non riflettessero tutti i costi sostenuti dai gestori, essi non raggiungerebbero un livello ragionevole.
34
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, indipendentemente dagli effetti economici della misura in questione, sia dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009. Non sarebbe quindi necessario che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri l’effetto della normativa contestata.
35
L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere, riferendosi alla sentenza del 29 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
181/82
,
EU:C:1983:352
, punto
25
), che la normativa nazionale di cui trattasi è stata adottata nell’ambito dell’autonomia fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di imposte dirette ed è applicabile a tutti i gestori di rete in modo generale e non discriminatorio, nel rispetto della giurisprudenza della Corte in materia di non discriminazione tra i contribuenti. L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la tassa sulle transazioni e l’imposta sul reddito dei fornitori di energia non siano pertinenti per la fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti.
36
L’[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di interpretare erroneamente l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, in quanto essa non terrebbe conto né delle peculiarità del mercato né dell’obiettivo e della portata della regolamentazione dei prezzi.
37
A tale riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che la gestione di reti è un settore speciale del mercato dell’energia, nel quale esisterebbe un monopolio naturale, vale a dire la rete di trasmissione di energia elettrica e la rete di trasporto di gas naturale. L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 perseguirebbero quindi gli obiettivi di mantenere i corrispettivi di accesso a tali reti a un livello basso ed equo e di ridurre il rischio che tali gestori, disponendo di un monopolio, abusino della loro posizione dominante, anche attraverso una tariffazione eccessiva.
38
In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 non contengono regole o metodologie dettagliate relative alla determinazione dei costi da prendere in considerazione nella fissazione dei corrispettivi. Secondo tale Stato membro, dalla logica del sistema istituito da detti regolamenti, nonché dalle direttive 2009/72 e 2009/73, deriva che spetta al legislatore nazionale valutare, nei limiti fissati da detti regolamenti e direttive, gli interessi di tutti gli operatori del mercato dell’energia, compresi quelli dei consumatori, nonché l’interesse pubblico, in particolare la sicurezza dell’approvvigionamento e la tutela dell’ambiente, e adottare, sulla base di tale valutazione, norme nazionali dettagliate, conformi al diritto dell’Unione.
39
La normativa nazionale di cui trattasi perseguirebbe l’interesse pubblico consistente nel mantenere il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale a carico del consumatore finale a un livello ragionevole, imposto dalla conciliazione, che spetterebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare, tra, da un lato, l’interesse dei gestori del sistema a che i corrispettivi di accesso alle reti integrino la totalità dei costi e delle spese sostenuti e, dall’altro, gli interessi dei consumatori e degli altri utenti delle reti affinché tali corrispettivi restino a un livello equo.
40
In terzo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i corrispettivi di accesso alle reti devono riflettere adeguatamente i costi dei gestori di rete, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009. Essa sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non afferma che, a causa della normativa nazionale di cui trattasi, i corrispettivi di accesso alle reti siano fissati a un livello che comprometterebbe l’attività dei gestori di reti o la manutenzione adeguata delle reti.
41
In ultimo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] osserva che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare la sussistenza dell’asserito inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esposto le ragioni per cui gli utili dei gestori di rete, in [OSCURATO:PERSONA], non possano essere considerati adeguati.
Giudizio della Corte
42
Al fine di determinare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 impongano che tutti i costi, ai sensi di tali disposizioni, compresi i costi relativi all’imposta speciale sulle reti di trasmissione di energia e alla tassa sulle transazioni finanziarie di cui trattasi, siano necessariamente presi in considerazione dall’autorità nazionale di regolamentazione in sede di fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti, occorre tener conto non solo del tenore letterale di queste due disposizioni, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte [v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2020, X (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione),
C‑717/18
,
EU:C:2020:142
, punto
21
e giurisprudenza ivi citata].
43
Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, occorre constatare che essi si limitano ad un’enunciazione generale dei costi da prendere in considerazione in sede di fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti, senza precisare se «tutti» tali costi debbano essere presi in considerazione dall’autorità nazionale di regolamentazione.
44
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto, nel quale si inseriscono l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, va rilevato che tali regolamenti individuano soltanto alcune categorie di costi che devono essere presi in considerazione nel calcolo dei corrispettivi di accesso alle reti. Ciò vale, in particolare, per i costi connessi alle attività della rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica, che devono essere ragionevoli e adeguati (articolo 11 del regolamento n. 714/2009 e articolo 11 del regolamento n. 715/2009) e i costi di investimento relativi alle infrastrutture (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 714/2009).
45
Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui rientrano le disposizioni di cui trattasi, dall’articolo 1 del regolamento n. 714/2009 e dall’articolo 1 del regolamento n. 715/2009 risulta che tali regolamenti mirano a stabilire norme non discriminatorie di accesso alle reti di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas naturale e a facilitare l’emergere di mercati all’ingrosso che siano trasparenti, che funzionino correttamente e che presentino un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento.
46
Orbene, tali obiettivi possono essere efficacemente raggiunti senza che i corrispettivi di accesso alle reti debbano riflettere tutti i costi effettivamente sostenuti dai gestori di tali reti. Tali corrispettivi contribuiscono al conseguimento di detti obiettivi in quanto devono, da un lato, essere trasparenti e applicati in modo non discriminatorio a tutti gli utenti (considerando 16 e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 nonché considerando 7 e articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009) e, dall’altro, assicurare un livello appropriato di rendimento, consentendo ai gestori di realizzare gli investimenti necessari per garantire la redditività delle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale (articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 714/2009 nonché considerando 8 e articolo 13 del regolamento n. 715/2009).
47
Da quanto precede risulta che l’interpretazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 impongono che tutti i costi, ai sensi di tali disposizioni, compresi quelli relativi all’imposta speciale sulle reti di trasmissione di energia e alla tassa sulle transazioni finanziarie di cui trattasi, siano necessariamente presi in considerazione dall’autorità nazionale di regolamentazione in sede di fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti, non può essere accolta.
48
Tale conclusione non è inficiata dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, se i gestori di rete non possono ripercuotere i costi relativi all’imposta speciale sulle reti di trasmissione di energia e alla tassa sulle transazioni finanziarie, i loro utili non raggiungeranno un livello ragionevole. Infatti, il livello dei corrispettivi di accesso alle reti non è determinato unicamente sulla base dei costi sostenuti dai gestori di rete.
49
In primo luogo, infatti, dal combinato disposto dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e dell’articolo 37, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/72, da un lato, nonché dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 e dell’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73, dall’altro, risulta che il livello di tali corrispettivi deve essere determinato anche in funzione degli investimenti necessari per garantire la redditività delle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas naturale.
50
In secondo luogo, in forza dell’articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, in sede di fissazione dei corrispettivi di accesso al sistema, le autorità nazionali di regolamentazione possono prevedere incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per incoraggiare i gestori di rete a migliorare le loro prestazioni, a promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento nonché a sostenere attività di ricerca correlate.
51
In terzo luogo, dal combinato disposto del considerando 14 e dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 714/2009 risulta che il livello dei corrispettivi di accesso ai sistemi di trasmissione di energia elettrica deve riflettere i costi di investimento relativi alle infrastrutture e l’equilibrio tra la produzione e il consumo della regione interessata. A tal fine, devono essere presi in considerazione anche le perdite di rete e la congestione causate, nonché i versamenti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema e i versamenti effettivi effettuati, stimati sulla base dei periodi passati.
52
Infine, dal combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dei considerando 7 e 8 del regolamento n. 715/2009 risulta che il livello dei corrispettivi di accesso alle reti di trasporto del gas naturale deve includere un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture e prendere altresì in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.
53
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere, in quanto infondata, la prima censura dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73
Argomenti delle parti
54
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, non istituendo un meccanismo idoneo per garantire un diritto di ricorso effettivo avverso le decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi di tali disposizioni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un siffatto diritto di ricorso è un corollario del principio di tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
55
[OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che il diritto di ricorso, dinanzi a un giudice amministrativo, avverso le decisioni dell’autorità amministrativa di regolamentazione nazionale, menzionato all’articolo 168, paragrafo 10, della legge nazionale relativa all’energia elettrica e all’articolo 129 della legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale, non si estende ai regolamenti con i quali detta autorità fissa i corrispettivi di accesso alle reti. Infatti, tali regolamenti sarebbero impugnabili solo dinanzi all’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), tramite una denuncia per incostituzionalità, in forza dell’articolo 26 della legge n. CLI del 2011 relativa alla Corte costituzionale. Nessun altro mezzo di ricorso sarebbe previsto per contestare tali regolamenti. Inoltre, secondo l’articolo 29 di tale legge, l’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) conoscerebbe soltanto delle denunce per incostituzionalità «in relazione a una questione costituzionale fondamentale».
56
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che le direttive 2009/72 e 2009/73 hanno rafforzato il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, stabilendo requisiti più rigorosi di indipendenza nei confronti degli enti pubblici e privati e dotandole di nuove competenze che consentono loro di adottare decisioni giuridicamente vincolanti in un certo numero di settori. Tali direttive avrebbero controbilanciato l’indipendenza e la competenza accresciute di tali autorità con norme relative alla loro responsabilità, tra le quali l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73 svolgerebbero un ruolo centrale.
57
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, riferendosi alla sentenza del 22 maggio 2003, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑462/99
,
EU:C:2003:297
, punto
37
), che la Corte ha già statuito, nell’ambito di una causa vertente su una disposizione analoga all’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72, e all’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, vale a dire l’articolo 5 bis, paragrafo 3, della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (
GU 1990, L 192, pag. 1
) che un diritto di ricorso dinanzi a una Corte costituzionale, limitato alle violazioni della legge costituzionale o di un trattato internazionale, non può costituire un meccanismo idoneo ai sensi della disposizione di cui trattasi.
58
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella sua risposta alla lettera di diffida, l’[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la necessità di porre rimedio a tale situazione e ha successivamente adottato, nel corso del 2016, la legge recante modifica, a fini di armonizzazione, delle leggi che disciplinano il settore energetico. In forza di tale legge, l’autorità nazionale di regolamentazione definirebbe, con regolamento, solo i principi e il quadro per la fissazione dei corrispettivi, mentre i corrispettivi propriamente detti sarebbero fissati da decisioni individuali, il che renderebbe possibile un controllo giurisdizionale pieno e completo di tali decisioni. Tuttavia, in forza di una legge successiva, anch’essa adottata nel corso del 2016, recante modifica, a fini di regolamentazione dei prezzi, di alcune leggi che disciplinano il settore energetico, i corrispettivi propriamente detti sarebbero ora fissati da regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione e, per tale ragione, potrebbero essere oggetto solo di un ricorso dinanzi all’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale).
59
L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la normativa nazionale in vigore, nei limiti in cui prevede la possibilità di impugnare i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione dinanzi all’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale), è conforme all’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e all’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73. Infatti, la fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti richiederebbe l’adozione di un regolamento e non già di un atto amministrativo individuale.
60
L’[OSCURATO:PERSONA] precisa che l’esame effettuato dall’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) è limitato alle sole questioni di natura costituzionale di cui tale giudice è investito e alle questioni che esso può esaminare d’ufficio a determinate condizioni.
Giudizio della Corte
61
Occorre anzitutto rilevare che l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73 impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire, a livello nazionale, meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di adire un organo indipendente dalle parti interessate e dal governo. Una siffatta esigenza è un corollario del principio di tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri e che è sancito all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA],
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
, punto
52
).
62
In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral,
33/76
,
EU:C:1976:188
, punto
5
, nonché del 13 marzo 2007, Unibet,
C‑432/05
,
EU:C:2007:163
, punto
39
), senza con ciò ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2015, E.[OSCURATO:PERSONA],
C‑510/13
,
EU:C:2015:189
, punto
50
, nonché del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema),
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punto
115
].
63
È vero che la normativa ungherese ha istituito, all’articolo 168, paragrafo 10, della legge relativa all’energia elettrica e all’articolo 129 della legge relativa all’approvvigionamento di gas naturale, un diritto di ricorso generale dinanzi a un giudice amministrativo avverso le decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione. Tuttavia, per quanto riguarda la fissazione, mediante regolamento, dell’importo dei corrispettivi di accesso alle reti, la quale deve essere coperta dalla garanzia di cui all’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e all’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, occorre constatare che una siffatta fissazione, poiché riveste la forma di un regolamento, può essere oggetto solo di un ricorso dinanzi all’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) «in relazione a una questione costituzionale fondamentale», conformemente all’articolo 29 della legge n. CLI del 2011 relativa alla Corte costituzionale.
64
Orbene, secondo costante giurisprudenza, per quanto riguarda il diritto di accesso a un giudice, affinché un siffatto organo possa statuire su una contestazione vertente su diritti e obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, conformemente all’articolo 47 della Carta, occorre che esso sia competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti ai fini della soluzione della controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a.,
C‑199/11
,
EU:C:2012:684
, punti
48
e
49
).
65
Alla luce di quanto precede, nei limiti in cui il ricorso dinanzi all’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale), previsto dalla normativa ungherese, avverso i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissano i corrispettivi di accesso alle reti, è limitato al controllo del rispetto di taluni elementi del diritto costituzionale, non può essere considerato un meccanismo idoneo, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73.
66
Di conseguenza, occorre accogliere la seconda censura della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riguarda le limitate possibilità di contestare, dinanzi a un giudice, i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissano i corrispettivi di accesso alle reti.
67
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre:
–
dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], non garantendo un diritto di ricorso effettivo avverso i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissano i corrispettivi di accesso alle reti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72, nonché dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73, e
–
respingere il ricorso quanto al resto.
Sulle spese
68
In virtù dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Nella fattispecie, poiché le parti sono risultate rispettivamente soccombenti su uno o più capi, si deve disporre che ciascuna di esse sopporti le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’[OSCURATO:PERSONA], non garantendo un diritto di ricorso effettivo avverso i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissano i corrispettivi di accesso alle reti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, nonché dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea e l’[OSCURATO:PERSONA] sopportano ciascuna le proprie spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.