CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r il rigetto delricorso.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 22 ottobre 2025 la Corte di appello di Potenza, previaconcessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, econsequenziale rideterminazione della pena inflitta in 9 anni di reclusione, ha,per il resto, confermato la sentenza del 27 febbraio 2025 con cui il Tribunale diPotenza, in rito abbreviato, ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reatidi cui agli artt. 628, commi 1 e 3, cod. pen. (capo n. 1) e 56-575, 577 cod. pen.(capo n. 2), commessi in danno di XXXXXXXXXXXXX il 10 aprile 2024.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso originarioCon il primo motivo deduce violazione di legge perché nella sentenza dicondanna sono state utilizzate le dichiarazioni rese dalla vittima del reato,XXXXXXXXXXXXX, in un momento in cui lo stesso era già indiziato del reato dicui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, avendo ricevuto il decreto diconvalida di perquisizione e sequestro per tale reato, che è da ritenersiprobatoriamente collegato con quelli per cui si procede, atteso che la tesi dellasentenza impugnata è che la vittima rifornisse di stupefacente l’autore del reato.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento all’utilizzo dei criteri di valutazione della prova in ordineall’attendibilità della persona offesa, alla non conciliabilità tra le dichiarazioni resenell’immediatezza con quelle successive, al contrasto tra il movente di lucro conla circostanza che l’imputato si sia recato nell’abitazione della vittima, a voltoscoperto, su un autovettura su cui era consapevole fosse installato un sistemaGPS ed armato di coltello da cucina, alla natura ed origine delle ferite riportatesul volto della vittima, alla origine da “fendente” della ferita all’addome riportatadalla vittima che sarebbe coerente con le dichiarazioni rese dall’imputato chedice di essere caduto con la vittima sopra di lui, alla singolarità dell’essereavvolto da stoffa e nastro isolante il manico del coltello fatto rinveniredall’imputato, alla mancanza di spiegazioni sul perché sia stato consideratorilevante che nella sacca dell’imputato vi fossero guanti, fascette da elettricista etorcia, alla interpretazione del significato delle conversazioni intercettate traXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, ai tracciati del GPS dell’autovetturada cui risulta che XXXXX si era recato spesso a casa di XXXXXXX rimanendo conil motore accesso sotto di essa, all’elemento di prova costituito dalla comparsadel lampeggiante di un trattore che l’imputato avrebbe scambiato per quellodella polizia, alla circostanza che la telefonata di XXXXXXX al suo difensore èavvenuta quando l’auto di XXXXX era ancora sotto l’abitazione.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, conriferimento al giudizio di responsabilità per il reato di rapina; si contesta chel’imputato possa essersi recato a commettere una rapina, a volto scoperto, conuna autovettura su cui era installato il GPS, ed abbia trafugato solo una piccolaparte del bottino; l’esistenza della rapina e dei 1.000 euro che mancherebbero èaffidata solo alle dichiarazioni della vittima. Inoltre, nell’atto di appello si eracontestata l’aggravante dell’età della persona offesa superiore ai 65 annievidenziando il passaggio della deposizione dell’imputato che ha riferito ingiudizio di essere convinto che la vittima avesse un’età tra i 45 e 50 anni.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al giudizio di responsabilità per il reato di tentato omicidio, perchésull’idoneità degli atti è stato omesso di considerare che la vittima non è maistata in pericolo di vita e che la vittima è rimasta vigile ed era stata escussaanche prima del ricovero ospedaliero; manca motivazione sulla legittima difesa oeccesso colposo; sull’elemento soggettivo del reato la sentenza ha omesso divalutare che l’uccisione della vittima non risulterebbe conforme alle meditatemodalità esecutive della rapina e che comunque l’elemento soggettivo si puòricavare anche dal fatto che la vittima in concreto non è stata uccisa.Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla desistenza volontaria ed al recesso attivo dal reato, atteso chel’esistenza di un agente esterno che ha impedito la protrazione del reato, ovveroil lampeggiante del trattore scambiato con quello della polizia, è del tuttofantasioso, e che le condotte tenute dall’imputato che ha permesso alla vittima dichiamare i soccorsi integrerebbero il recesso attivo; la sentenza impugnata,sostituendo al lampeggiante il rumore del trattore, e ipotizzando che la vittimaabbia chiamato l’avvocato dopo che l’imputato si era allontanato e quando erasotto l’abitazione per cambiarsi o sistemare oggetti, è elusiva delle deduzionipresentate.Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento all’aggravante del nesso teleologico tra i due reati, in quanto, perritenere l’esistenza dell’aggravante, non è sufficiente che esistano i due reati maoccorre anche che sia accertata la volontà dell’agente di commettere il reato-mezzo in direzione del reato-fine.Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al trattamento sanzionatorio, in quanto non è spiegato in modoadeguato perché il giudice si sia discostato dal minimo edittale; la motivazionesull’aumento di pena per il reato satellite è privo di motivazione; mancamotivazione sul giudizio di bilanciamento e sulla decisione di equivalenza traaggravanti ed attenuanti.Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla provvisionale riconosciuta alla vittima, perché il riferimentoall’entità del danno con cui essa è stata riconosciuta costituisce clausola di stile.2.2. Motivi nuoviCon motivi nuovi deduce che l’eccezione di inutilizzabilità sollevata con ilprimo motivo di ricorso trova dettagliato conforto nell’arresto giurisprudenziale dilegittimità costituito dalla sentenza n. 30992/2020 della Terza Sezione Penalepronunciata all’udienza del 18 settembre 2020, e che nel quinto motivo di ricorsoera stata trattata altra tematica particolarmente rilevante nell’economiacomplessiva della vicenda in trattazione relativa alla circostanza che l’imputatonon tolse la vita alla persona offesa e non trafugò il denaro e lo stupefacenterinvenuti presso l’abitazione della persona offesa pur trovandosi in una situazioneparticolarmente favorevole per portare a compimento i propositi criminosiipotizzati nella motivazione della sentenza.3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso peril rigetto del ricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo, ed il motivo nuovo, nella parte in cui ne riprende ecompleta gli argomenti, sono inammissibili.Il ricorso deduce che nella sentenza di condanna sono state utilizzate ledichiarazioni rese dalla vittima del reato, XXXXXXXXXXXXX, in un momento incui lo stesso era già indiziato del reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, avendo ricevuto il decreto di convalida di perquisizione e sequestro per talereato, che sarebbe da ritenersi probatoriamente collegato con quelli per cui siprocede.I motivi sono inammissibili, in quanto la eventuale inutilizzabilità è statacomunque sanata dalla scelta del rito abbreviato.Il collegio intende, infatti, dare continuità all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di giudizio abbreviato, sonoinutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affetteda patologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio", non tutte leprove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art. 191, comma1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regolacontenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione diregole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali osovranazionali. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizioabbreviato, della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte didichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti infase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato” (Sez. 3, n. 32019del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 - 01).Le conclusioni della sentenza Sparacino sono, peraltro, strettamentecoerenti con la lettera del comma 6-bis dell’art. 438 cod. proc. pen., aggiuntodall’art. 1, comma 43, legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone: «La richiestadi giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoriadelle nullità, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dallaviolazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sullacompetenza per territorio del giudice».Se, infatti, la norma distingue tra inutilizzabilità che vengono, per così dire,sanate dalla scelta del rito abbreviato, ed inutilizzabilità derivanti dalla violazionedi un divieto probatorio nei cui confronti non opera il divieto di rilevabilità, ciò staa significare che, per sostenere l’esistenza del vizio di una sentenza emessa inrito abbreviato, non è sufficiente dedurre che si verserebbe in presenza di unainutilizzabilità patologica, perché la norma del comma 6-bis dispone che non èrilevabile tale inutilizzabilità, ma occorre aggiungere che l’inutilizzabilità dedottaè conseguenza della violazione di un divieto probatorio.La “violazione di un divieto probatorio” è, quindi, per scelta normativa,categoria più ristretta di quella della violazione di una regola processuale chedetermina l’inutilizzabilità della prova nel rito ordinario.Nel delimitare tale categoria di inutilizzabilità che restano tali anche in ritoabbreviato, la sentenza Sparacino ha ritenuto in motivazione che “la categoriadelle “inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio” si riferiscaa quelle inutilizzabilità determinate dalla violazione di una regola di esclusione“che priva in radice il giudice del potere di assumere una determinata prova,come, ad esempio, quella dettata con riguardo alle informazioni sulle vocicorrenti nel pubblico, o quella relativa alla testimonianza sulle dichiarazionicomunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla personasottoposta alle indagini”.Il collegio intende dare continuità a tale orientamento, anche atteso che iltendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenzialedell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del2024; n. 24 del 2025), e ritiene, pertanto, che quella dedotta in ricorso noncostituisca una tipologia di inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divietoprobatorio rilevabile anche in giudizio abbreviato.Va aggiunto che il motivo di ricorso è comunque inammissibile, perché nonproposto nell’atto di appello, atteso che, per regola generale del sistemaprocessuale, “non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio dilegittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti dimerito che, come tali, devono essere necessariamente sollecitati nel giudiziod'appello” (Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, dep. 2011, Bongiovanni, Rv. 249490- 01), e che, più in particolare, “la questione dell'inutilizzabilità per violazione deldivieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chisin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non puòessere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni difatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudicedi merito” (Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263 – 01; conforme, piùdi recente, Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891 - 01).2. Il secondo motivo è inammissibile, perché si risolve in una richiesta dirivalutazione della prova che non è consentita in sede di legittimità.Il motivo è formulato con una tecnica redazionale composta dall’inserimentodi amplissimi stralci dell’atto di appello, e dei motivi nuovi di appello, seguitidallo stralcio della sentenza impugnata che ha dato risposta a tali motivi, eseguiti ancora dalle considerazioni del ricorrente.In quest’ultima parte, che è il proprium del ricorso per cassazione, ilricorrente, però, ha formulato la propria critica alla sentenza impugnata, di voltain volta, o richiamando ancora una volta il proprio atto di appello (v. pag. 31 delricorso, dove si dice che sulla improprietà della risposta data dal giudice diappello alla questione delle tracce biologiche sugli oggetti rinvenuti nella saccasequestrata è sufficiente leggere l’atto di appello per comprendere l’inconferenzadella risposta della Corte) o con affermazioni generiche e prive di reale contenuto(v. pag. 45 del ricorso, in cui la critica alla sentenza impugnata si risolve nelsostenere che la risposta del giudice di appello si sarebbe basata su unavalutazione sommaria ed illogica delle risultanze probatorie che risulterebbero,pertanto, travisate; v. anche pag. 19 del ricorso, in cui la critica alla sentenzaimpugnata si risolve nell’affermazione che la stessa avrebbe valutato gli effettidelle ferite riportate dalla vittima, anziché la loro natura, senza addentrarsi nellevalutazioni medico-legali spiegate dal consulente di parte dell’imputato) o con lamera riproposizione tal quale di un argomento ponderato dalla Corte di appello,ma cui la stessa, nell’ambito del potere di valutazione della prova attribuito algiudice del merito, ha dato un significato diverso da quello che gli attribuival’appellante (v., pagg. 12 e 13 del ricorso sull’attendibilità della persona offesa,in cui il ricorso si risolve nel riproporre gli stessi argomenti che dovrebberoconfortare la tesi dell’inattendibilità del suo racconto che la sentenza impugnataha ponderato e ritenuto subvalenti rispetto agli elementi di riscontro al suonarrato che ha rinvenuto negli atti; v. anche pag. 36 del ricorso sulla rilevanzadella conversazione intercettata tra XXXXXX e XXXXXXXX dove il primo riferiscedel progetto che aveva pianificato insieme all’imputato di rapinare la vittima e dicome il piano fosse stato abbandonato per il litigio tra i due amici, elementoprobatorio che, secondo l’appellante confermava la dichiarazione dell’imputatoche il progetto di rapina era stato abbandonato, e che la sentenza impugnata haritenuto, invece, una conferma del fatto che un piano di rapina esistesse e chepoi, dopo il litigio tra i due amici, l’imputato lo avesse portato a termine inproprio).Il perimetro del ricorso per cassazione è molto più ristretto rispetto a quellodell’atto di appello, perché nel sistema processuale al ricorrente non è consentitodevolvere alla cognizione del giudice di legittimità, una volta ancora, la vicendadi merito oggetto del processo, perchè nel giudizio di legittimità il sindacato sulmodo in cui il giudice del merito ha fatto concreta applicazione della regola legaledell’art. 192, comma, 1 cod. proc. pen., secondo cui “il giudice valuta la provadando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”, e diquella di cui al successivo comma 2, secondo cui “l'esistenza di un fatto non puòessere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”, silimita al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione dedicataall'interpretazione degli elementi probatori con esclusione della possibilità dirivalutazione degli stessi.Infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione,laddove venga denunziato il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato essere limitato - per espressavolontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si èavvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte dicassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione; la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), che èesattamente, invece, ciò che ha fatto il ricorrente nel caso in esame riportandonel motivo di ricorso nella loro interezza i motivi di appello, ed i motivi nuovi diappello, e lamentando la mancata, apparente o non corretta risposta adessi.L’oggetto del giudizio di legittimità, infatti, non è il controllo delle possibilitàrappresentative – anche eventualmente plausibili - del fatto, ma la verificasull’opzione del fatto come recepita dal giudice di merito.Il motivo di ricorso incorre, poi, anche in una ulteriore causa diinammissibilità.Esso, infatti, si conclude con la considerazione che “rispetto alle sopraesposte deduzioni difensive la motivazione della sentenza impugnata è, dunque,complessivamente omessa o apparente, manifestamente i l logica ocontraddittoria e non opera un buon governo dei criteri legali di valutazione dellaprova”.Il ricorso, quindi, formulando una critica generale alla sentenza impugnatasulla base della deduzione della rilevanza di taluni elementi di prova che ha poi,peraltro, ripreso nei successivi motivi di ricorso dedicati in modo specifico aciascuno di essi, ha cumulato all’interno dello stesso percorso argomentativo, inmodo indifferenziato, la denuncia di vizi estremamente diversi del provvedimentogiurisdizionale impugnato, in violazione dell’indirizzo della giurisprudenza dilegittimità secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, peraspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ilmotivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale,nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicatospecificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, conpuntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata. (Sez. 4, n. 8294 del01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 – 01).Né è sufficiente, per superare il profilo di inammissibilità, che il ricorsodeduca anche l’esistenza nel percorso argomentativo della sentenza impugnatadi una violazione di legge ai sensi della lett. c) dell’art. 606 cod. proc. pen.,citando come riferimento l’art. 192 stesso codice, atteso che “in tema di ricorsoper cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi diprova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui allalettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità” (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).In definitiva, il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3. Il terzo motivo deduce che è contrario alla logica ritenere che l’imputatopossa essersi recato, a volto scoperto, a commettere una rapina con unaautovettura su cui era installato il GPS, ed abbia trafugato solo una piccola partedel bottino.L’argomento è infondato, perché privo di capacità dimostrativa, perl’assorbente ragione che, nella ricostruzione di un delitto, non si deve assumerenecessariamente che l’autore del reato segua un comportamento razionale eponderi con accuratezza le conseguenze delle proprie azioni (Sez. U, n. 38343del 24/04/2014, P.g. in proc. Espenhahn, Rv. 261107 - 01, in motivazione).Il ricorso deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata perchél’esistenza della rapina e dei 1.000 euro, che mancherebbero dall’abitazione incui è stato commesso il fatto, è affidata solo alle dichiarazioni della vittima.L’argomento è infondato, in quanto il giudizio di attendibilità della personaoffesa è di competenza del giudice del merito (v., per tutte, Sez. 5, n. 1322 del26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 – 01: in tema di valutazionedella prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questionedi fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione dellasentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorsoa mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumqueaccidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regolagenerale che risulti priva di una pur minima plausibilità) ed è stato costruito nellesentenze di primo e secondo grado con una motivazione che è scevra da tratti dimanifesta illogicità, atteso che, pur in presenza di una vittima che ha resonell’immediatezza dichiarazioni in cui ha inteso nascondere una partedell’accaduto (in particolare, accusando del fatto due uomini incappucciati),entrambe le sentenze di merito, però, hanno fondato il giudizio di attendibilitàdel narrato su elementi di riscontro che inducono a ritenere non manifestamenteillogico tale giudizio di attendibilità, ovvero la circostanza che effettivamente unarapina in danno di XXXXXXX fosse stata progettata da XXXXX insieme a XXXXXX;la circostanza che effettivamente XXXXXXX avesse in contanti in casa 14.000euro, provento dell’attività di spaccio desumibile dallo stupefacente e dalbilancino di precisione rinvenuto nel corso della perquisizione; la circostanza che,come ammesso dallo stesso imputato nell’interrogatorio di garanzia, XXXXX eXXXXXX sapessero dell’esistenza di grosse somme in contanti nell’abitazione diPotenza perché amici di XXXXXXXXXXXXXXXX che frequentava la casa; lacircostanza che il coltello sia stato trovato nella sacca di XXXXX, e che con quellasacca XXXXX dovesse necessariamente essere entrato in casa perché XXXXXXXne ha riferito nella deposizione; la circostanza che nella sacca fatta ritrovare daXXXXX vi fossero fascette da elettricista, guanti e torcia, che sono strumenti chepossono effettivamente essere utili nell’esecuzione di una rapina; la circostanzache l’eventuale invenzione di questa parte del racconto da parte di XXXXXXX,ovvero che XXXXX abbia portato via 1.000 euro, non serve a nasconderequalcosa della sua posizione e non gli è utile in alcun modo, in conformità allaregola di giudizio, secondo cui “il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinsecaanaliticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altredeposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza -sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia inposizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri(principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse afarlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità deldichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri(principio di responsabilità)” (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, PC inproc. Giro, Rv. 272152).Il ricorso deduce, ancora, con riferimento all’aggravante dell’età dellapersona offesa, che l’imputato aveva riferito in giudizio di essere convinto che lavittima avesse un’età compresa tra i 45 e 50 anni.L’argomento è infondato.Premesso che nella norma dell’art. 628, comma 3, n. 3-quinquies), cod.pen. il dato anagrafico è “un limite cui automaticamente conseguel'aggravamento di pena senza necessità di alcuna particolare indaginesull'effettiva incidenza dell'età della vittima sulla consumazione della condottacriminosa ovvero, per altro verso, senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nelcaso concreto, del dato anagrafico” (Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep.2023, Cantimir, Rv. 284527 – 01, in motivazione), l’asserito errore sulla età dellapersona offesa non giova all’imputato, perché in applicazione della regolagenerale che si ricava dal combinato tra il primo comma dell’art. 60 cod. pen.,secondo cui “nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono postea carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni oqualità della persona offesa” e del terzo comma della stessa norma, secondo cui“le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze cheriguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della personaoffesa”, il criterio di imputazione dell’aggravante della età della vittima del reatosegue la regola generale di imputazione delle aggravanti prevista dall'art. 59,secondo comma, cod. pen., secondo cui “il coefficiente psichico necessario per illoro riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la pienaconsapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessariosolo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta,(b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa”(Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 02, in motivazione).Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto dedurre non di aver errato nellostimare l’età della vittima, ma di non versare in una situazione di colpa in taleasserito errore, deduzione che manca in ricorso, in cui l’unico argomento asostegno della mancata conoscenza dell’età anagrafica della vittima è affidato aduna dichiarazione resa in giudizio dallo stesso imputato, e riportata in ricorso, incui questi ha affermato di aver stimato un’età più bassa della vittima “perché lovedevo spesso al mare”.4. Il quarto motivo, che riguarda il giudizio di responsabilità per il reato ditentato omicidio, deduce anzitutto che sull’idoneità degli atti è stato omesso diconsiderare che la vittima non è mai stata in pericolo di vita, che la stessa èrimasta vigile ed era stata escussa anche prima del ricovero ospedaliero.L’argomento è infondato, in quanto nel reato tentato l’accertamento delrequisito dell’idoneità dell’azione consiste nella verifica della capacità della stessadi «causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali»(Sez. 2, n. 38715 del 05/04/2023, P.M. in proc. Genovese, n.m., che riprendeSez. U, n. 1 del 18/03/1970, Kofler, Rv. 115786 - 01), capacità che deve esserevalutata, però, non ex post, come pretende di fare il ricorso, ma “con riferimentoalla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base allecondizioni meramente prevedibili nel caso particolare” (Sez. 1, n. 32851 del10/06/2013, Ciancio, Rv. 256991 – 01; conformi Sez. 2, n. 44148 del07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855 – 01; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019,Raicevic, Rv. 277032 – 02; nel la giur isprudenza più recente v.S e z . 1 , n . 3 2 4 9 4 d e l 1 7 / 0 9 / 2 0 2 5 , A m a t o , n . m . ; S e z . 1 ,n. 24929 del 28/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Diversamente, l’azione chenon abbia conseguito l’evento sarebbe sempre inidonea e, quindi, la stessa figurad e l t e n t a t i v o n o n s a r e b b e g i u r i d i c a m e n t e c o n c e p i b i l e( S e z . 1 , n . 3 2 9 2 6 d e l 2 7 / 0 6 / 2 0 2 5 , R i g h e t t i , n . m . ) .Pertanto, al fine di ricostruire la idoneità dell’azione, che la vittima sia statao meno in pericolo di vita è irrilevante (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv.284722: in tema di tentato omicidio, per escludere il dolo non rileva che lavittima sia stata attinta dai colpi dell'aggressore e abbia subito un "vulnus" dellapropria integrità psico-fisica, essendo sufficiente, a tal fine, che l'azioneoffensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato almomento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguirel'effetto avuto di mira; conforme Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi,Rv. 261702), perché l’idoneità dell’azione “non può essere condizionata daglieffetti realmente raggiunti” (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv.256991 - 01).Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non ha considerato la possibilitàche il comportamento sia stato tenuto in legittima difesa, o eccesso colposo inessa.L’argomento è inammissibile, in quanto non contiene una critica articolataalla decisione dei giudici del merito, che nella sentenza di primo grado avevanoescluso espressamente l’esistenza di una situazione di legittima difesa,specificando che sulle intenzioni dell’imputato di commettere una rapina vi sonoconvergenti elementi derivanti dalle intercettazioni, e che non è plausibile che ilcoltello usato dall’imputato si trovasse in casa della vittima e sia stato presodall'imputato per difendersi, sia perché lo stesso non ha le caratteristiche di uncoltello da cucina, sia perché il coltello era preparato in modo tale da poteressere maneggiato con sicurezza allo scopo di non lasciare impronte, ed ancoraperché lo stesso è stato portato via dall'imputato dal luogo del delitto in unasacca quale quella descritta dalla vittima.Il ricorso deduce sull’elemento soggettivo del reato che la sentenza avrebbeomesso di valutare che l’uccisione della vittima non risulterebbe conforme allemeditate modalità esecutive della rapina.L’argomento è inammissibile, in quanto la valutazione sulla inequivocitàdegli atti compiuti dall’autore del reato deve essere effettuata con riferimento almomento in cui ha colpito la vittima del reato, non con riferimento al momentoprecedente in cui ha deciso la rapina e ne ha programmato le modalità essenzialidi realizzazione. La circostanza che il progetto di rapina potesse nonricomprendere, pertanto, la morte della vittima è irrilevante agli effetti dellaindividuazione del dolo del reato di tentato omicidio, che, in conformità ai principigenerali, deve essere ricavato da quei dati della condotta che, per la loro nonequivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguitodall'agente (Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014: “lasussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanzadi attendibile confessione, dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa,aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali, a titoloesemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la naturadel mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione deicolpi”).5. Il quinto motivo ed il motivo nuovo, dedicati alla desistenza volontaria edal recesso attivo dal reato, deducono che l’esistenza di un agente esterno cheavrebbe impedito la protrazione del reato, ovvero il lampeggiante del trattorescambiato con quello della polizia, è del tutto fantasioso, e che le condottetenute dall’imputato che deve ritenersi abbia consentito alla vittima di chiamare isoccorsi integrerebbero il recesso attivo.I motivi sono manifestamente infondati, perché la desistenza non puòintervenire quando il reato tentato è già perfezionato (Sez. 5, n. 50079 del15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.241340). La desistenza è istituto che si applica, infatti, al tentativo incompiuto, enon è ipotizzabile quando il tentativo è già perfezionato, come nel caso in esamein cui il ricorso deduce che l’agente si sarebbe fermato spontaneamente ma dopoaver colpito la vittima, ovvero dopo l’integrazione del reato tentato e prima diquello consumato.La deduzione su cui si sofferma il motivo nuovo, secondo cui l’imputato nontolse la vita alla persona offesa e non trafugò il denaro e lo stupefacenterinvenuti presso l’abitazione della persona offesa pur trovandosi in una situazioneparticolarmente favorevole per portare a compimento i propositi criminosi, nongiova, pertanto, all’imputato sotto il profilo della desistenza dal reato, perché nelsistema penale non si può desistere da un reato che è già stato commesso.Con riferimento al tentativo già perfezionato il sistema penale prevede,invece, altro istituto, sempre disciplinato dall’art. 56, comma 3, cod. pen., che èil recesso attivo.Il ricorso deduce anche l’esistenza di un recesso attivo nel comportamentodell’imputato, ma anche con riferimento a tale deduzione il ricorso è infondato.La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che il recesso attivo debbaconsistere in una “condotta oggettivamente volta ad impedire l'evento” (Sez. 1,n. 2077 del 05/10/2023, dep. 2024, De, Rv. 285615 – 01), e nel caso in esamemanca del tutto una tale condotta, perché, come aveva già notato la sentenza diprimo grado, i soccorsi pacificamente non sono stati chiamati dall’imputato madal legale della vittima, a sua volta sollecitato da quest’ultima, per cui ladeduzione secondo cui l’imputato avrebbe permesso alla vittima di telefonare alproprio legale per attivare la catena di comportamenti che ha portato all’arrivodei soccorsi, oltre che essere meramente congetturale, perché ricavata da uncomportamento che si dovrebbe desumere da un elemento probatorio nonsufficientemente significativo quale la permanenza dell’auto dell’imputato pressol’abitazione della vittima nello stesso minuto in cui risulta la telefonata di Potenzaal proprio legale, è anche in conflitto con la giurisprudenza di legittimità cheritiene che, per ottenere il riconoscimento del recesso attivo, non sia sufficientelimitarsi a segnalare a terzi che l'aggredito versa in critiche condizioni di salute,se tale comportamento è riconducibile all'intento opportunistico di distogliere dasé i sospetti sulla responsabilità dell'evento e non al fine di evitare la morte dellavittima (Sez. 7, n. 22817 del 16/01/2014, Singh, Rv. 259725 – 01; Sez. 1, n.29708 del 03/07/2012, Maiocchetti, rv. 253074).6. Il sesto motivo, relativo all’aggravante del nesso teleologico, deduce che,per ritenere esistente l’aggravante, non è sufficiente che siano riconosciutiesistenti il reato-fine ed il reato-mezzo, ma occorre anche che sia accertata lavolontà dell’agente di commettere il reato-mezzo in direzione del reato-fine.Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto si limita asostenere che il nesso tra i due reati deve essere provato e non può essereritenuto automatico; esso, quindi, non contiene una critica articolata allasentenza di primo grado che nella ricostruzione in fatto ha indicato chiaramenteil nesso esistente tra la violenza fisica tenuta dall’imputato (che non era unaviolenza gratuita, ma una violenza finalizzata ad uno scopo specifico, raggiunto,secondo il racconto della vittima ritenuto credibile di giudici del merito, soltantoquando la vittima ha indicato all’autore del reato dove era del denaro che lostesso ha potuto prendere) e la sottrazione di denaro dall’abitazione della vittimache ne era il fine.7. Il settimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, deduce anzituttoche la pena base si è discostata dal minimo edittale con motivazione illogica, inquanto la ritenuta gravità delle conseguenze riportate dalla vittima sarebbe incontraddizione con la mancanza di valutazioni medico legali, il ritenuto utilizzo diun’arma particolarmente offensiva sarebbe in contrasto con il fatto che sitrattava di un coltello, le ritenute peculiarità di luogo e tempo dell’azionesarebbero un criterio assertivo, il riferimento all’entità del dolo ometterebbe diconsiderare che si trattava di dolo d’impeto.Il motivo è infondato.La pena base è stata individuata nella sentenza di appello in dodici anni direclusione in presenza di una forcella edittale che per il tentativo di omicidio (art.56 e 575 cod. pen.) va da sette a sedici anni di reclusione; pertanto, la penabase scelta è approssimativamente il medio edittale.Si applica, pertanto, al caso in esame la giurisprudenza di legittimità cheritiene che “non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudicenel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale” (Sez. 3,n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; conformi, nellagiurisprudenza più recente, per tutte, Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M., n.m.;Sez. 5, n. 10077 del 12/12/2025, dep. 2026, Gerardi, n.m.; Sez. 1,n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.), essendo “necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale” (Sez. 2,n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01).Le censure del ricorso non toccano la logicità del percorso motivazionaledella sentenza impugnata, in quanto la gravità delle conseguenze riportate dallavittima non deve essere sostenuta necessariamente da valutazioni medico legali,essendo sufficiente la constatazione dell’eviscerazione che questa ha subito pereffetto del reato e della prognosi riservata con cui è stato trattato il suo ricovero;l’utilizzo di un’arma particolarmente offensiva è una motivazione non illogica inpresenza di un coltello, per di più descritto come da macellaio, dotato pertanto dinotevole offensività; le peculiarità di tempo e luogo sono pure un riferimento nonmanifestamente illogico, trattandosi di rapina in abitazione effettuata da personache conosceva la casa, l’abitudine della vittima di lasciare aperta la porta di casa,e che sapeva che il luogo era isolato; l’entità del dolo è riferimento non impropriotentato omicidio, ma è ritenuto a lungo maturato per la rapina decisa da almenouna decina di giorni, e la rapina conteneva comunque al suo interno unanecessaria violenza, fisica o psichica, alla persona offesa che, pertanto, nonillogicamente è stata ritenuta essere indice dell’esistenza di un doloparticolarmente intenso di aggressione alla vittima che nel caso concreto si èrisolto, poi, nei vari colpi di coltello che hanno lacerato il diaframma, la paretedell’intestino e lambito il cuore della vittima e che sono stati ritenuti integrare iltentativo di omicidio.Il ricorso deduce che, al contrario, esistevano nel caso in esame elementipositivi che avrebbero potuto essere valutati a favore dell’imputato, qualel’incensuratezza, la condotta collaborativa, derivante dalla circostanza che lostesso ha fatto ritrovare sotto un cavalcavia la sacca in cui era nascosto ilcoltello, la contenuta intensità del dolo d’impeto, lo stato di tossicodipendenzadell’autore del reato, che avrebbero dovuto giustificare l’inflizione di una penapiù contenuta, ma l’argomento è infondato, perché rientra nella discrezionalitàdel giudice del merito la scelta dell’elemento del fatto o della persona delcolpevole cui attribuire rilievo prevalente nella decisione sulla individuazione deltrattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Il ricorso deduce che l’aumento per il reato satellite, di un anno e sei mesi direclusione, è privo di motivazione a sostegno, ma l’argomento è infondato,perché la motivazione dell’aumento per il reato satellite si ricava da quella, moltoampia sopra riportata, sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso, che,come ha indotto il giudice di secondo grado alla scelta di una pena base prossimaal medio edittale, ha indotto lo stesso a scegliere un aumento per il reatosatellite pari a 1/8 della pena base, pur in presenza di una norma penale, qualequella dell’art. 81 cod. pen., che avrebbe consentito l’aumento fino al triplo, nonessendo necessaria ulteriore motivazione.Il ricorso deduce che in sentenza non c’è motivazione sul giudizio dibilanciamento tra aggravanti ed attenuanti nei termini dell’equivalenza.L’argomento è infondato, in quanto le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora nonsiano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare lasoluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, sent. n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 8/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838).8. L’ottavo motivo, relativo alla condanna alla provvisionale in favore dellaparte civile, è inammissibile.È, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “ilprovvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condannagenerica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma daimputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, inquanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad esseretravolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246del 19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722).Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato piùdi recente che “non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizionepronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di unaprovvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramentedelibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile dipassare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazionedell'integrale risarcimento” (Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio,Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n.49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014,G., Rv. 261536).9. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.10. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.