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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25362/2026

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ecialein calce al ricorso-ricorrente-controMinistero dell’Interno - Questura di Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato-controricorrente-avverso il decreto di convalida del Giudice di pace emesso in data 31.7.2026.Viste le conclusioni della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto l’improcedibilità del ricorso;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ruggiero.1.

Con decreto emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, in data28.07.2026, il Questore di Caltanissetta disponeva il trattenimento presso il CPR diCaltanissetta del predetto “per il tempo strettamente necessario in attesa dieseguire l'espulsione amministrativa”, rappresentando la necessità di disporreaccertamenti supplementari in ordine all'identità e alla nazionalità, e di acquisire undocumento valido per l'espatrio nonché di attendere la disponibilità di vettori omezzi aerei di trasporto idonei.Numero registro generale 19326/2026Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 25362/2026Data pubblicazione 15/09/20262. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Caltanissetta, con il decreto impugnato nel presente giudizio,convalidava il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] disposto dal Questore presso il localeCentro di permanenza per i rimpatri.

Avverso tale decreto il trattenuto proponevaricorso per cassazione affidato a quattro motivi.3.

L'Amministrazione resisteva in giudizio depositando controricorso, con il qualeeccepiva l’improcedibilità del ricorso per tardività del deposito e chiedeva il rigettodel ricorso.4.

La Procura generale depositava memoria con la quale chiedeva l’improcedibilità delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato perincompetenza funzionale del Giudice di pace, assumendo che, essendo pendente ilgiudizio promosso avverso il diniego della domanda di protezione internazionale ela relativa istanza cautelare, la competenza a provvedere sulla convalida deltrattenimento era della Corte d'appello in composizione monocratica.2.

Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto per motivazione apparente,lamentando che il giudice ha fatto ricorso a formule stereotipate e a richiaminormativi non pertinenti, senza confrontarsi con le deduzioni difensive svolte inudienza né con la concreta situazione del trattenuto.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998,sostenendo che il Giudice di pace ha omesso di verificare l'effettiva sussistenza deipresupposti del trattenimento, con particolare riguardo al pericolo di fuga, allapossibilità di ricorrere a misure meno afflittive e alla concreta praticabilità delrimpatrio.4.

Con il quarto motivo censura l'omessa valutazione della pendenza del ricorsogiurisdizionale proposto avverso il diniego della protezione internazionale,assumendo che tale circostanza impedisce l'immediata esecuzione dell'espulsione efa venir meno il presupposto per il rimpatrio sul quale si fonda la misura deltrattenimento.5.

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorsosollevata dall'Amministrazione e condivisa dalla Procura generale.6.

Essa è fondata.Il ricorso ha ad oggetto il decreto di convalida del trattenimento dello straniero edè stato notificato il 4 agosto 2026, quando era già vigente il d.l. 12 giugno 2026, n.100, conv. dalla l. 7 agosto 2026, n. 145, recante misure urgenti per l'attuazioneNumero registro generale 19326/2026Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 25362/2026Data pubblicazione 15/09/2026del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che ha rivisto i mezzi di impugnazioneavverso i provvedimenti limitativi della libertà personale dello straniero.La nuova disciplina, mediante l'introduzione dell'art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998e l'abbandono del previgente modello processuale, ha previsto uno specifico ritoaccelerato per il giudizio di cassazione, caratterizzato da termini particolarmentebrevi e funzionali alla rapida verifica della legittimità di misure incidenti sulla libertàpersonale.In tale ambito il ricorso, una volta notificato, deve essere depositato dinanzi allaCorte nel termine perentorio di cinque giorni, la cui inosservanza determinal'improcedibilità dell'impugnazione.Nel caso di specie il ricorso, notificato il 4 agosto 2026, è stato depositato soltantoil 17 agosto 2026 e quindi oltre il termine previsto dalla disciplina speciale.Né può invocarsi la sospensione feriale dei termini, atteso che il procedimentoconcerne la verifica giurisdizionale di una misura restrittiva della libertà personaledello straniero ed è assoggettato ad un rito accelerato incompatibile conl'interruzione feriale del decorso dei termini processuali.7.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.8.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico delricorrente in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltrespese prenotate a debito.Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^ Sezione civile in data 10.9.2026.Il PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecialein calce al ricorso-ricorrente-controMinistero dell’Interno - Questura di Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato-controricorrente-avverso il decreto di convalida del Giudice di pace emesso in data 31.7.2026.Viste le conclusioni della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto l’improcedibilità del ricorso;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ruggiero.1. Con decreto emesso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, in data28.07.2026, il Questore di Caltanissetta disponeva il trattenimento presso il CPR diCaltanissetta del predetto “per il tempo strettamente necessario in attesa dieseguire l'espulsione amministrativa”, rappresentando la necessità di disporreaccertamenti supplementari in ordine all'identità e alla nazionalità, e di acquisire undocumento valido per l'espatrio nonché di attendere la disponibilità di vettori omezzi aerei di trasporto idonei.Numero registro generale 19326/2026Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 25362/2026Data pubblicazione 15/09/20262. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Caltanissetta, con il decreto impugnato nel presente giudizio,convalidava il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] disposto dal Questore presso il localeCentro di permanenza per i rimpatri. Avverso tale decreto il trattenuto proponevaricorso per cassazione affidato a quattro motivi.3. L'Amministrazione resisteva in giudizio depositando controricorso, con il qualeeccepiva l’improcedibilità del ricorso per tardività del deposito e chiedeva il rigettodel ricorso.4. La Procura generale depositava memoria con la quale chiedeva l’improcedibilità delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato perincompetenza funzionale del Giudice di pace, assumendo che, essendo pendente ilgiudizio promosso avverso il diniego della domanda di protezione internazionale ela relativa istanza cautelare, la competenza a provvedere sulla convalida deltrattenimento era della Corte d'appello in composizione monocratica.2. Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto per motivazione apparente,lamentando che il giudice ha fatto ricorso a formule stereotipate e a richiaminormativi non pertinenti, senza confrontarsi con le deduzioni difensive svolte inudienza né con la concreta situazione del trattenuto.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998,sostenendo che il Giudice di pace ha omesso di verificare l'effettiva sussistenza deipresupposti del trattenimento, con particolare riguardo al pericolo di fuga, allapossibilità di ricorrere a misure meno afflittive e alla concreta praticabilità delrimpatrio.4. Con il quarto motivo censura l'omessa valutazione della pendenza del ricorsogiurisdizionale proposto avverso il diniego della protezione internazionale,assumendo che tale circostanza impedisce l'immediata esecuzione dell'espulsione efa venir meno il presupposto per il rimpatrio sul quale si fonda la misura deltrattenimento.5. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorsosollevata dall'Amministrazione e condivisa dalla Procura generale.6. Essa è fondata.Il ricorso ha ad oggetto il decreto di convalida del trattenimento dello straniero edè stato notificato il 4 agosto 2026, quando era già vigente il d.l. 12 giugno 2026, n.100, conv. dalla l. 7 agosto 2026, n. 145, recante misure urgenti per l'attuazioneNumero registro generale 19326/2026Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 25362/2026Data pubblicazione 15/09/2026del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che ha rivisto i mezzi di impugnazioneavverso i provvedimenti limitativi della libertà personale dello straniero.La nuova disciplina, mediante l'introduzione dell'art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998e l'abbandono del previgente modello processuale, ha previsto uno specifico ritoaccelerato per il giudizio di cassazione, caratterizzato da termini particolarmentebrevi e funzionali alla rapida verifica della legittimità di misure incidenti sulla libertàpersonale.In tale ambito il ricorso, una volta notificato, deve essere depositato dinanzi allaCorte nel termine perentorio di cinque giorni, la cui inosservanza determinal'improcedibilità dell'impugnazione.Nel caso di specie il ricorso, notificato il 4 agosto 2026, è stato depositato soltantoil 17 agosto 2026 e quindi oltre il termine previsto dalla disciplina speciale.Né può invocarsi la sospensione feriale dei termini, atteso che il procedimentoconcerne la verifica giurisdizionale di una misura restrittiva della libertà personaledello straniero ed è assoggettato ad un rito accelerato incompatibile conl'interruzione feriale del decorso dei termini processuali.7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.8. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico delricorrente in virtù del principio di soccombenza. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00, oltrespese prenotate a debito.Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^ Sezione civile in data 10.9.2026.Il PresidenteMaria Acierno
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