CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 1965
Cassazione n. 29539/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricors o d el Pubblico ministero presso il Tribunale di Isernia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanzain data 25/11/2024 del Tribunale di Isernia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione atti; letta per gli indagati la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 25 novembre 2024 il G.o.p. del Tribunale di Isernia ha dichiarato la nullità e inutilizzabilità del verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria perché atto irripetibile. 2. Ricorre per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Isernia ed eccepisce l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 554-ter cod. proc. pen. (primo motivo) nonché l’erronea valutazione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine perché erano stati eseguiti solo dei rilievi fotografici e aerofotografici e le misurazioni della pista,che per giunta non erano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, e che non costituivano accertamenti tecnici irripetibili (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorsoè fondato. Nella fase predibattimentale, il giudice, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., o pronuncia sentenza di non luogo a procedere, se ricorrono le condizioni del comma 1, o definisce il processo con un rito alternativo, se ricorrono le condizioni del comma 2, o fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero, ai sensi del comma 3. Non è contemplata la possibilità di restituire gli atti al pubblico ministero per presunti vizi di un atto di indagine, peraltro neppure in concreto sussistenti posto che si tratta di rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini su cui i ricorrenti potranno interloquire nel corso del processo. Tale decisione è abnorme perché determina un’indebita stasi processuale, siccome il pubblico ministero è privato della facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di non luogo a procedere. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per l’ulteriore corso (tra le più recenti, Sez. 2, n. 7691 del 11/02/2025, Civici