Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15632/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udjy6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch/t( ha concluso chiedendo 9U e.91: i'vd~ ">-1-14 1,z~ udito il dif sore Le ak,d2,ei, d.),:te e,24a L./Z my.4>T /1", COI-P • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato i predetti in ordine alla reato di furto aggravato nonché alla risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale esecutiva neila misura di euro 15.000, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione, confermando nel resto il provvedimento di primo grado. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

2.1. Col primo motivo si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato essendo esso qualificabile come truffa e non come furto aggravato dal momento che gli imputati sono riusciti a sottrarre i mobili inducendo in errore la persona offesa che prestò la sua collaborazione nel far sì che gli stessi potessero portarli via.

Indi si insta per la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 2.2.Col secondo motivo si deduce l'omessa pronuncia sulla qualificazione del reato e sulla relativa sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità; e ciò nonostante emerga che ii Borsetto aveva lasciato per sua scelta i cassetti sul pianerottolo. 2.3.Col terzo motivo si deduce l'omessa motivazione nonché la manifesta illogicità della stessa con riferimento alla conferma delle statuizioni civili per le quali non risulta alcuna prova del danno da risarcirsi; ed invero, per tutto il corso del procedimento non è mai stato attribuito un reale, ma soprattutto oggettivo, valore ai mobili asportati, valore che è rimasto affidato a quanta dichiarato dalla persona offesa anche quanto a pregio per antichità.

Indi si insta per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata e, in via subordinata, per l'annullamento, con o senza rinvio, della conferma delle statuizioni civili

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile, o rigettarsi, il ricorso. 4.1 ricorsi - che attengono principalmente alla declaratoria di prescrizione in luogo di quella di improcedibilità per difetto di querela e solo in via subordinata si appuntano sulla conferma della condanna agii effetti civili - sono inammissibili.

I motivi introdotti coi ricorsi in scrutinio, attraverso i vizi formalmente denunciati, tendono, piuttosto, ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, che com'è noto non è attuabile in sede di legittimità.

Essi, nel ripercorrere il fatto secondo la propria impostazione ricostruttiva, cercano di accreditare l'ipotesi della qualificazione giuridica dello stesso in termini di truffa, nell'ottica del conseguimento di una pronuncia di improcedibilità per difetto di querela, laddove le conformi pronunce di merito hanno invece ben posto in evidenza come il Borsetto aveva acconsentito ai caricamento nel furgone condotto dagli imputati della sola scocca dei mobiletti ma non dei cassetti in quanto aspettava prima di ricevere il pagamento da parte dell'acquirente.

Tuttavia, mentre veniva distratto dagli imputati, i cassetti venivano asportati contro la sua volontà, mentre il presunto acquirente non si era presentato per adempiere al versamento dei prezzo.

Indi, concludono i giudici di merito, che la sottrazione dei cassetti avvenne sicuramente contro la volontà dei Borsetto e che quindi essa integri il reato di furto contestato.

Quanto alla entità della somma liquidata a titolo di provvisionale, è solo il caso di evidenziare che essa è stata quantificata tenendo conto non solo del valore patrimoniale dei beni sottratti ma anche del danno morale subito dalla persona offesa a causa della condotta degli imputati.

La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha, peraltro, in ogni caso carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto.

Ne consegue che il relativo provvedimento a rigore non sarebbe neppure impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10098 del 20/03/1991 Rv. 188254 - 01).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonche, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entita delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, come richiesto, P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 25/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] giiere estensore Presidente Re - [OSCURATO:PERSONA] nna Miccoli CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udjy6 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ch/t( ha concluso chiedendo 9U e.91: i'vd~ ">-1-14 1,z~ udito il dif sore Le ak,d2,ei, d.),:te e,24a L./Z my.4>T /1", COI-P • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato i predetti in ordine alla reato di furto aggravato nonché alla risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale esecutiva neila misura di euro 15.000, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione, confermando nel resto il provvedimento di primo grado. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Col primo motivo si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato essendo esso qualificabile come truffa e non come furto aggravato dal momento che gli imputati sono riusciti a sottrarre i mobili inducendo in errore la persona offesa che prestò la sua collaborazione nel far sì che gli stessi potessero portarli via. Indi si insta per la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 2.2.Col secondo motivo si deduce l'omessa pronuncia sulla qualificazione del reato e sulla relativa sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità; e ciò nonostante emerga che ii Borsetto aveva lasciato per sua scelta i cassetti sul pianerottolo. 2.3.Col terzo motivo si deduce l'omessa motivazione nonché la manifesta illogicità della stessa con riferimento alla conferma delle statuizioni civili per le quali non risulta alcuna prova del danno da risarcirsi; ed invero, per tutto il corso del procedimento non è mai stato attribuito un reale, ma soprattutto oggettivo, valore ai mobili asportati, valore che è rimasto affidato a quanta dichiarato dalla persona offesa anche quanto a pregio per antichità. Indi si insta per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata e, in via subordinata, per l'annullamento, con o senza rinvio, della conferma delle statuizioni civili 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile, o rigettarsi, il ricorso. 4.1 ricorsi - che attengono principalmente alla declaratoria di prescrizione in luogo di quella di improcedibilità per difetto di querela e solo in via subordinata si appuntano sulla conferma della condanna agii effetti civili - sono inammissibili. I motivi introdotti coi ricorsi in scrutinio, attraverso i vizi formalmente denunciati, tendono, piuttosto, ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, che com'è noto non è attuabile in sede di legittimità. Essi, nel ripercorrere il fatto secondo la propria impostazione ricostruttiva, cercano di accreditare l'ipotesi della qualificazione giuridica dello stesso in termini di truffa, nell'ottica del conseguimento di una pronuncia di improcedibilità per difetto di querela, laddove le conformi pronunce di merito hanno invece ben posto in evidenza come il Borsetto aveva acconsentito ai caricamento nel furgone condotto dagli imputati della sola scocca dei mobiletti ma non dei cassetti in quanto aspettava prima di ricevere il pagamento da parte dell'acquirente. Tuttavia, mentre veniva distratto dagli imputati, i cassetti venivano asportati contro la sua volontà, mentre il presunto acquirente non si era presentato per adempiere al versamento dei prezzo. Indi, concludono i giudici di merito, che la sottrazione dei cassetti avvenne sicuramente contro la volontà dei Borsetto e che quindi essa integri il reato di furto contestato. Quanto alla entità della somma liquidata a titolo di provvisionale, è solo il caso di evidenziare che essa è stata quantificata tenendo conto non solo del valore patrimoniale dei beni sottratti ma anche del danno morale subito dalla persona offesa a causa della condotta degli imputati. La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha, peraltro, in ogni caso carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento a rigore non sarebbe neppure impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10098 del 20/03/1991 Rv. 188254 - 01). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonche, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entita delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, come richiesto, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] giiere estensore Presidente Re - [OSCURATO:PERSONA] nna Miccoli CORTE
Sentenza Cassazione n. 15632/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris