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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35905/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento datata 27.5.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Messina, aveva contravvenuto alla prescrizione di non rincasare oltre le ore 20,00 e di non allontanarsi dalla stessa prima delle ore 7,00) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico articolato motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la decisione della Corte territoriale per mancanza di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta responsabilità penale del proprio assistito, alla questione concernente la mancata rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato dopo il periodo in cui era stato sottoposto a misura cautelare, all'esclusione della ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché, in parte, assolutamente generico e, in parte, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di merito; in ogni caso, le censure in esso contenute costituiscono mere doglianze in punto di fatto.

Assolutamente generica è la doglianza relativa alla mancata rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato successivamente al periodo in cui il predetto era stato sottoposto a misura cautelare, dovendosi ricordare che, secondo il disposto di cui all'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, la verifica della pericolosità deve avvenire a opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni.

La Corte territoriale, poi, ha adeguatamente motivato in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato coerentemente alle risultanze istruttorie, mentre, sul punto, le doglianze difensive si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" delle suddette emergenze, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

Parimenti le censure relative all'esclusione della ricorrenza dell'esimente di cui all'art.54 cod. pen. e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. sono, a giudizio del Collegio, inammissibili anche perché il ricorrente, non solo, tenta di prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, ma soprattutto perché non si confronta con le puntuali argomentazioni dei giudici del merito al riguardo.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento datata 27.5.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Messina, aveva contravvenuto alla prescrizione di non rincasare oltre le ore 20,00 e di non allontanarsi dalla stessa prima delle ore 7,00) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico articolato motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la decisione della Corte territoriale per mancanza di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta responsabilità penale del proprio assistito, alla questione concernente la mancata rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato dopo il periodo in cui era stato sottoposto a misura cautelare, all'esclusione della ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, in parte, assolutamente generico e, in parte, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di merito; in ogni caso, le censure in esso contenute costituiscono mere doglianze in punto di fatto. Assolutamente generica è la doglianza relativa alla mancata rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato successivamente al periodo in cui il predetto era stato sottoposto a misura cautelare, dovendosi ricordare che, secondo il disposto di cui all'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, la verifica della pericolosità deve avvenire a opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. La Corte territoriale, poi, ha adeguatamente motivato in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato coerentemente alle risultanze istruttorie, mentre, sul punto, le doglianze difensive si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" delle suddette emergenze, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. Parimenti le censure relative all'esclusione della ricorrenza dell'esimente di cui all'art.54 cod. pen. e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. sono, a giudizio del Collegio, inammissibili anche perché il ricorrente, non solo, tenta di prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, ma soprattutto perché non si confronta con le puntuali argomentazioni dei giudici del merito al riguardo. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere est
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