CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 15445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 18/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore genérale presso la Corte di appello di Catanzaro impugna la sentenza in data 18/02/2021 della Corte di appello di Catanzaro che ha riformato la sentenza in data 27/03/2018 del Tribunale di Castrovillari dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'estinzione del reato di cui agli artt. 633, 639, cod.pen. (capo A). Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale (art. 158, comma 1 e 633, cod.pen.)". Il Pubblico ministero denuncia l'erronea declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo A), perché la Corte di appello non ha considerato che l'occupazione di un immobile è un reato permanente. Deduce, quindi, che il tempo utile alla prescrizione comincia a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, pronunciata il 27/03/2018, con la conseguenza che alla data di pronuncia della sentenza di appello il reato non poteva considerarsi estinto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il Pubblico ministero ricorrente ha correttamente osservato che il reato di cui all'art. 633, cod.pen. ha natura permanente, in ciò richiamando il principio di diritto più volte affermato da questa Corte di cassazione, che ha chiarito che «il delitto di invasione di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio. (Fattispecie in cui il "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01). Nel caso concreto, risulta che l'occupazione dell'edificio di proprietà dell'ATERP era ancora persistente all'epoca dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, per come viene evidenziato al foglio 3 della sentenza del Tribunale di Castrovillari, dove si legge che "l'occupazione tuttora persiste a distanza di anni". In mancanza di un rilascio dell'immobile e nella persistenza della permanenza, va ricordato che nel delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo, la permanenza cessa (o con l'allontanamento dell'occupante o) con la sentenza di condanna di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01). Da ciò discende che il Pubblico ministero ha fondatamente eccepito che il tempo utile alla prescrizione -nel caso concreto- è iniziato a correre il 27/03/2018 (data della pronuncia della sentenza del Tribunale di Castrovillari), con la conseguenza che alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello la fattispecie estintiva non era maturata in relazione al reato contestato 2 A„ al capo A. A tal fine, invero, è necessario il decorso di un tempo pari a sette anni e sei mesi, avendo riguardo alla pena edittale e agli atti interruttivi, in applicazione degli artt. 157 e 161, cod.pen. e al netto di eventuali cause di sospensione. La prescrizione è stata, dunque, dichiarata in violazione di legge. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per il giudizio in relazione al capo A). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]