CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 40296/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letti i motivi nuovi presentati in data 16/10/2025; considerato che il primo (in ordine alla riqualificazione del fatto in furto con destrezza), terzo (quanto alla mancata contestazione del concorso e della aggravante delle persone riunite) e quarto motivo di ricorso (relativo alla estensione al concorrente della aggravante dello sfregio), non risultano devoluti in sede di appello, come emerge senza alcun dubbio dal riepilogo dei motivi di appello in alcun modo contestato in questa sede dal ricorrente, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346 - 01); che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, mm., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, mm.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, mm.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, mm.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, in linea con principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv, 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) , hanno congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle suddette attenuanti, considerando, in particolare, la gravità della violenza perpetrata nei confronti della persona offesa, il non avere l'imputato mostrato alcun segno di ravvedimento né la volontà di risarcire il grave danno cagionato alla vittima dal punto di vista patrimoniale c>fe fisico); rilevato che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del aetzt.5,- 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01); enchU considerato/che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione, come avvenuto nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così