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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 26037/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce in funzione di riesame, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale, in data 12 settembre 2022, la Corte d'appello in sede ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna, in relazione ai reati ascrittigli di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen, art. 23 legge n. 110 del 1975.

1.1. Il Tribunale ha rilevato che la Corte territoriale aveva sottolineato il precedente rigetto di analoghe istanze di sostituzione, l'assenza di elementi di novità, dovendo peraltro rimarcare l'entità della pena irrogata in secondo grado, all'esito di concordato in appello, oltre all'intrinseca gravità della condotta ascritta all'imputato (esplosione di più colpi di pistola illegalmente detenuta in luogo pubblico).

Si tratta di elementi reputati sufficienti a supportare il giudizio di adeguatezza della misura, pur a fronte dell'incensuratezza di Argese.

Il Tribunale, quindi, ha esposto che l'atto nuovo, idoneo a sovvertire l'operato giudizio di adeguatezza della più grave misura in esecuzione, non poteva essere considerato la conclusione del giudizio di appello che, anzi, aveva ridotto la pena soltanto per effetto del concordato tra le parti, nonché il decorso del tempo a fronte, peraltro, di un giudizio di proporzionalità tra la misura cautelare, la sua durata e l'entità della pena irrogata (anni cinque di reclusione), dati rispetto ai quali, del pari, di valenza neutra doveva essere considerata la corretta condotta tenuta in regime intramurario, dato da valorizzare, eventualmente, in fase di esecuzione al fine di misure alternative. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

C. Delonardis, che ha denunciato erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 299, 274, 275 cod. proc. pen.

Si afferma che erano state individuate, con l'istanza, una serie di circostanze idonee ad integrare l'elemento nuovo atto a concludere in senso più favorevole il giudizio cautelare.

L'imputato ha permesso il rinvenimento dell'arma usata, ha scelto il giudizio abbreviato e, poi, ha richiesto il concordato in appello, con pena residua di poco più di tre anni e mezzo, rispetto alla durata della custodia sino ad ora patita, in assenza di condotte negative durante la carcerazione.

Mancherebbe, poi, ogni valutazione della adeguatezza della misura meno grave richiesta, potendo gli arresti domiciliari essere considerati idonei a prevenire l'individuato pericolo di recidiva.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, cori la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.11 motivo prospettato è infondato,tienuto conto che devolve a questa Corte un giudizio di fatto e, comunque, sollecita la rivisitazione delle considerazioni di merito, svolte dai giudici del Tribunale del riesame, con ragionamento coerente e non manifestamente illogico.

In ogni caso, la richiesta graduazione appare, nella specie, inammissibile perché anche il corrispondente motivo di appello, devoluto ex art. 310 cod. proc. pen. al Tribunale del riesame, avverso il pronunciato provvedimento di rigetto, appariva manifestamente infondato.

Invero, si osserva che il fatto è pacificamente avvenuto in ambiente familiare (ai danni dello zio dell'ex compagno della sua attuale compagna), quindi non risultano sufficientemente illustrate, sotto il profilo dell'adeguatezza, le ragioni per le quali dovrebbe essere reputata idonea la misura richiesta — quella degli arresti domiciliari presso la compagna — capace di duplicare la collocazione dell'imputato in ambiente analogo a quello in cui i fatti sono stati commessi, senza che lo stesso abbia mostrato capacità di autocontrollo.

Tale motivazione del diniego, anche se non è espressa nei descritti termini dal Tribunale, comunque, è ripresa nel provvedimento censurato nella parte in cui riporta le osservazioni svolte, rispetto alla richiesta sostituzione della misura, dal difensore della parte civile.

In ogni caso, poi, va richiamato il principio che deve essere, senz'altro condiviso, affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale, in tema di attualità delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione criminosa, questo è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze, prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.

Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata si elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Sicché la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). 3.Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Non derivando dalla pronuncia la liberazione dell'Argese, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, clisp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce in funzione di riesame, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale, in data 12 settembre 2022, la Corte d'appello in sede ha respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna, in relazione ai reati ascrittigli di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen, art. 23 legge n. 110 del 1975. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che la Corte territoriale aveva sottolineato il precedente rigetto di analoghe istanze di sostituzione, l'assenza di elementi di novità, dovendo peraltro rimarcare l'entità della pena irrogata in secondo grado, all'esito di concordato in appello, oltre all'intrinseca gravità della condotta ascritta all'imputato (esplosione di più colpi di pistola illegalmente detenuta in luogo pubblico). Si tratta di elementi reputati sufficienti a supportare il giudizio di adeguatezza della misura, pur a fronte dell'incensuratezza di Argese. Il Tribunale, quindi, ha esposto che l'atto nuovo, idoneo a sovvertire l'operato giudizio di adeguatezza della più grave misura in esecuzione, non poteva essere considerato la conclusione del giudizio di appello che, anzi, aveva ridotto la pena soltanto per effetto del concordato tra le parti, nonché il decorso del tempo a fronte, peraltro, di un giudizio di proporzionalità tra la misura cautelare, la sua durata e l'entità della pena irrogata (anni cinque di reclusione), dati rispetto ai quali, del pari, di valenza neutra doveva essere considerata la corretta condotta tenuta in regime intramurario, dato da valorizzare, eventualmente, in fase di esecuzione al fine di misure alternative. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza l'imputato, per il tramite del difensore, avv. C. Delonardis, che ha denunciato erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 299, 274, 275 cod. proc. pen. Si afferma che erano state individuate, con l'istanza, una serie di circostanze idonee ad integrare l'elemento nuovo atto a concludere in senso più favorevole il giudizio cautelare. L'imputato ha permesso il rinvenimento dell'arma usata, ha scelto il giudizio abbreviato e, poi, ha richiesto il concordato in appello, con pena residua di poco più di tre anni e mezzo, rispetto alla durata della custodia sino ad ora patita, in assenza di condotte negative durante la carcerazione. Mancherebbe, poi, ogni valutazione della adeguatezza della misura meno grave richiesta, potendo gli arresti domiciliari essere considerati idonei a prevenire l'individuato pericolo di recidiva.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, cori la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.11 motivo prospettato è infondato,tienuto conto che devolve a questa Corte un giudizio di fatto e, comunque, sollecita la rivisitazione delle considerazioni di merito, svolte dai giudici del Tribunale del riesame, con ragionamento coerente e non manifestamente illogico. In ogni caso, la richiesta graduazione appare, nella specie, inammissibile perché anche il corrispondente motivo di appello, devoluto ex art. 310 cod. proc. pen. al Tribunale del riesame, avverso il pronunciato provvedimento di rigetto, appariva manifestamente infondato. Invero, si osserva che il fatto è pacificamente avvenuto in ambiente familiare (ai danni dello zio dell'ex compagno della sua attuale compagna), quindi non risultano sufficientemente illustrate, sotto il profilo dell'adeguatezza, le ragioni per le quali dovrebbe essere reputata idonea la misura richiesta — quella degli arresti domiciliari presso la compagna — capace di duplicare la collocazione dell'imputato in ambiente analogo a quello in cui i fatti sono stati commessi, senza che lo stesso abbia mostrato capacità di autocontrollo. Tale motivazione del diniego, anche se non è espressa nei descritti termini dal Tribunale, comunque, è ripresa nel provvedimento censurato nella parte in cui riporta le osservazioni svolte, rispetto alla richiesta sostituzione della misura, dal difensore della parte civile. In ogni caso, poi, va richiamato il principio che deve essere, senz'altro condiviso, affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale, in tema di attualità delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione criminosa, questo è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze, prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata si elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Sicché la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). 3.Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali. Non derivando dalla pronuncia la liberazione dell'Argese, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, clisp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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