CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 45182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] p I pi(tpAAMI:: 11/A fl/li [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 dicembre 2020 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 15 novembre 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, aggravati dalla modalità o connessione mafiosa, ai sensi degli artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 416 bis.1 cod. pen., stante il contenuto dele captazioni n. 1306, 1311, 1369 del 13.5.2020 circa l'abitudine di [OSCURATO:PERSONA] (figlio del capo del sodalizio camorristico denominato "Gallo-Cavalieri") a girare armato di pistola, nonché il suo coinvolgimento nelle dinamiche camorristiche per la preoccupazione della madre [OSCURATO:PERSONA] e della nonna [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'utilizzo del loro lastrico solare per l'esecuzione del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 266 e 270 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di accertare l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. dei risultati delle captazioni ambientali autorizzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata. In tal senso, il ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato non sarebbe conforme ai principi giurisprudenziali espressi in materia dalla Corte di cassazione, poiché, oltre al fatto che le indagini erano state avviate e condotte con un fascicolo portante il medesimo numero (7775/2020 mod. 21 per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) di iscrizione nel registro delle notizie di reato, tra i reati per i quali era stata chiesta l'autorizzazione alle intercettazioni e il reato emerso nel corso delle stesse (attribuito al ricorrente e per il quale non era previsto l'arresto in flagranza, trattandosi di fattispecie accertata in data antecedente al 31 agosto 2020), non c'era alcuna connessione riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 12 cod. proc. pen., sicché l'unità formale del procedimento non poteva fungere da schermo per l'inutilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416 bis.1 cod. pen., 125 e 309 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, nel confermare la misura cautelare anche con riferimento alla circostanza /YF / aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., avrebbe omesso di considerare l'assenza di riscontri concreti e oggettivi comprovanti la sussistenza della finalità agevolatrice della condotta. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe saputo individuare in forza di quali scopi funzionalmente destinati ad agevolare l'associazione di tipo mafioso il ricorrente avrebbe realizzato i reati contestati, anche considerando che - contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato - l'attività investigativa aveva rilevato la non belligeranza trk i sodalizi Gionta e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, ritenendo in maniera errata che a Colonia fosse contestata la detenzione e il porto in luogo pubblico di armamenti micidiali (invece che di un'unica pistola comune da sparo), ha ritenuto in maniera ingiustificata che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte solo mediante l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il giudice di merito, nonostante la presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto dimostrare l'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche considerando la significativa presa di distanza dell'indagato dagli ambienti criminali del territorio di appartenenza, come comprovato tra l'altro anche dalla documentata attività lavorativa. 2.4. Con conclusioni del 28 giugno 2022 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che non erano utilizzabili le intercettazioni in esame, poiché la conoscenza del relativo reato era emersa grazie all'intercettazione stessa, non bastando a superare tale preclusione l'eventuale collegamento investigativo ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen. Nel caso in esame, infatti, non vi era alcun legame sostanziale tra i reati in forza dei quali era stata concessa l'autorizzazione e il reato contestato a Colonia: il procedimento era nato nei confronti di alcuni esponenti del clan Gionta in ordine ai reati ex artt. 416 bis e 629 cod. pen., nei confronti dei quali erano emersi gravi indizi di colpevolezza. Nello scenario della realtà associativa, il 6 maggio 2020 [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco e, con apposito decreto del pubblico ministero, erano state disposte intercettazioni ambientali con l'auspicio che i sodali potessero fornire utili elementi nella ricostruzione dell'agguato.Nel corso di tali dialoghi, era emersa la possibilità che l'indagato potesse aver portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo, ancora da lui detenuta in località ignota. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, in quanto infondato. A tal proposito, si evidenzia che, in tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diverso procedimento", secondo cui la "diversità" va collegata al dato dell'insussistenza, tra i due fatti-reato, storicamente differenti, di un nesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., o di tipo investigativo, e, quindi, all'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale (Sez. 3, n. 2608 del 05/11/2015, dep. 2016, Pulvirenti, Rv. 266423). Si evidenzia, inoltre, che, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., la nozione sostanziale di "diverso procedimento" va desunta dal dato dell'alterità o non uguaglianza del procedimento instaurato non nell'ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento (Sez. 2, n. 19730 del 01/04/2015, Vassallo, Rv. 263527). Nel caso in esame, differentemente da quanto dedotto nel ricorso, nell'ambito del procedimento per il quale erano state autorizzate le intercettazioni, risultava indagato anche Colonia, poiché le captazioni erano volte anche ad accertare i reati di detenzione e porto illegale di armi allo stesso contestati, considerando il ritrovamento sul terrazzo della sua abitazione di alcuni bossoli. Dalle captazioni ambientali effettuate presso l'abitazione della madre di Colonia, inoltre, era emerso con assoluta chiarezza il pieno coinvolgimento dello stesso nelle logiche camorristiche, nonché la preoccupazione di ritorsioni negative a fronte del tentato omicidio di Carpentieri. Il Tribunale di merito, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha correttamente individuato nel possesso di un'arma da parte dell'indagato e nella tendenza di questi a girare armato una condotta volta ad agevolare l'attività e il perseguimento degli scopi dell'organizzazione di riferimento, di cui faceva parte anche la famiglia dello stesso, pienamente inserita nella logica di contrapposizione camorristica.//' 1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, tenuta presente la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le esigenze cautelari potevano essere contenute solo con la massima misura cautelare, considerando l'obiettiva gravità della condotta contestata, posta in essere quando l'indagato era sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per reati analoghi; lo stesso, inoltre, aveva un grave precedente penale specifico e presentava diversi procedimenti pendenti. In forza di tali elementi, quindi, non potevano considerarsi decisivi i documenti esibiti dalla difesa relativi all'attività lavorativa svolta da Colonia, considerando che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193). In tema di misure cautelari, pertanto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 203 del 1991), può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali possa considerarsi superata la presunzione che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure, circostanza non avvenuta nel caso in esame. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di Colonia, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda