CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1975
Cassazione n. 06153/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1975 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, con riguardo ad entrambi i capi di imputazione ascritti ai capi 1B) e 4); ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio relativa al capo 4) è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale esorbitante rispetto all'uso personale oltre che per il coinvolgimento nell'operazione di acquisto di un chilo di hashish, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte