CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 14575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4522/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 754/2019 , depositata il12/09/2019, R.G.N. 715/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. il 10.10.2016 ed aveva condannatola società a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a risarcirle il danno quantificato in non più di dodici mensili tà dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.,dal la data del licenziamento alla reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 1.1. La Corte territoriale ha accertato che i fatti contestati in parte non erano stati provatied in parte erano irrilevanti perché avvenuti nel primo giorno di servizio in cui la lavoratrice non aveva lavorato in autonomia ed era stata posta in affiancamento. 1.2. Il giudice del reclamo ha, pertanto, ritenuto insussistente il fatto contestato alla lavoratrice tenuto conto chenella parte in cui la condotta era risultata accertatanon era, tuttavia, disciplinarmente rilevant e . 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto r icorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a due motivi.La signora Spoto, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 e ss.mm. ii. in combinato disposto con gli artt.116 c.p.c. e 2697 c.c.. 3.1. La società ricorrente deduce che nell’ambito applicativo del c.d. jobs actla reintegrazione è possibile solo ove sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestatoe sostiene che, nel caso in esame, mancherebbe proprio la prova, certa e diretta , d i tale insussistenza. 4. Con il secondomotivo di ricorso la società deduce, sempre in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., chela sentenza sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 23 del 2015. Osserva infatti che quantomeno alcuni dei fatti addebitati alla lavoratrice erano risultati dimostrati e pertanto non vi sarebbe stata unaprova diretta della insussistenzadel fatto contestatole. 5. Le censure, da trattare congiuntamente perché intimamente connesse, non possono essere accolte. 5.1. La Corte territoriale nel rigettare il reclamo si è infatti attenuta ai principi dettati da questa Corte che ha chiarito che in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (cfr. Cass.08/05/2019 n. 12174). Il giudice di appello hainfatti posto in rilievo che, per la parte residuale in cui la condotta addebitata alla lavoratrice era risultata confermata in istruttoria (con riguardo al posizionamento degli elettrodi dell’elettrocardiogramma e a d una scarsa esperienza sulla nutrizione via peg),il fatto era del tutto priv o di qualsivoglia rilevanza sotto il profilo disciplinare. 6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione della lavoratrice, rimasta intimata, esime il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art